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IPOTESI DI CCNL DI
INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL’ART. 44, COMMA 6 LETT. C) CCNL 1994\1997
COMPARTO SANITA’ STIPULATO IL 1° SETEMBRE 1995
In
data 4 dicembre 2001, alle ore 10,30, presso
la sede dell’Aran ha avuto luogo l’incontro tra:
l’ARAN:
nella
persona dell’Avv. Guido Fantoni- Presidente
e
le seguenti Organizzazioni e Confederazioni sindacali:
Organizzazioni
sindacali Confederazioni sindacali
Cgil Fp sanità Cgil
Cisl Fps
Cisl
Uil Fpl
Uil
Rsu:
Snatoss, Adass,Fase, Fapas,Sunas, Soi USAE
Fials
Confsal
Al
termine della riunione, le parti suindicate hanno sottoscritto l’allegata
ipotesi di accordo sulla interpretazione autentica dell’art. 44, comma 6 lett.
c) del Ccnl Comparto Sanità del 1° settembre 1995 nel testo che segue.
IPOTESI DI CCNL DI
INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL’ART. 44, COMMA 6 LETT. C) CCNL 1994\1997
COMPARTO SANITA’ STIPULATO IL 1° SETEMBRE 1995
Premesso
che il giudice del Lavoro del Tribunale Ordinario di Torino- Sezione Lavoro-,
in relazione al ricorso dei Sigg. Dessì Tullio più altri contro l’Azienda
Sanitaria Ospedaliera San Luigi di Orbassano ( causa iscritta al R.G.L.
4577\01), nella seduta del 5 ottobre 2001, ai sensi dell’art. 64 del d.lgs
165\2001, ha ritenuto che per potere definire la controversia di cui al
giudizio è necessario risolvere in via pregiudiziale la questione concernente
l’interpretazione autentica dell’art. 44, comma 6 lett. c) del Ccnl comparto
Sanità 1994\1997, stipulato il 1° settembre 1995, nella parte in cui riconosce
al personale infermieristico l’indennità di lire 10.000 per ogni giornata di
effettivo servizio prestato nei servizi di malattie infettive;
CONSIDERATO
CHE la richiesta del giudice è volta ad accertare:
a)
se tale
indennità vada riconosciuta al personale infermieristico per ogni giornata di
servizio prestata in qualsiasi reparto o divisione specialistica di un
presidio ospedaliero, purchè a contatto con soggetti portatori di una
malattia infettiva, dovendosi desumere la nozione di malattia infettiva dalla
legislazione in materia;
b)
se
l’indennità in argomento competa al personale infermieristico soltanto per il
servizio prestato all’interno di determinate e specifiche strutture in
cui si articola il presidio ospedaliero, il termine “ servizi” dovendosi
intendere come sinonimo di “divisione specialistica” o “ reparto”
dell’ospedale;
-
e se, qualora
l’interpretazione corretta sia quella proposta sub b), la locuzione di “servizi
di malattie infettive” faccia riferimento alle
tabelle allegate al D.M. 10.03. 1983, nel senso che il diritto
all’indennità sorge per l’attività prestata, oltre che nei “ servizi di
malattie infettive” propriamente detti, altresì e soltanto in quelli in
cui vengono trattate le discipline dal DM considerate “ equipollenti” od “
affini” alle malattie infettive;
TENUTO
CONTO CHE la norma ha origine nell’indennità ex art. 49, commi 5 e 6 del Dpr
28.11.1990,n. 384 spettante al personale infermieristico operante nel servizio
di malattie infettive;
CONSIDERATO
CHE la dizione “ malattie infettive” deve essere intesa nel senso tecnico della
disciplina clinica di malattie infettive prevista dal DM 10.03.1983 e
successive modificazioni ed integrazioni e di quelle equipollenti, tra le quali
non è ricompresa la disciplina di pneumologia;
TENUTO
CONTO CHE il CCNL del 1.09.1995, ancorchè abbia operato la ristrutturazione di
tutte le indennità del personale del comparto Sanità, all’art. 44 (indennità
per particolari condizioni di lavoro) non ha innovato la materia, riproducendo
sostanzialmente sul punto la dizione dell’art. 49 del Dpr 384\1990;
CONSIDERATO
CHE la definizione di “malattie infettive” e l’individuazione delle
equipollenze è di competenza del Ministero della Salute ( allora Ministero
della Sanità) e non delle parti negoziali;
CHE
l’indennità non è stata correlata al numero degli infermieri operanti in tutti
i servizi e, quindi, sottoposti al rischio generico di poter contrarre il
contagio di una “malattia infettiva”, ove fosse scoperto- nel corso del
ricovero- che il paziente ne sia affetto, ma solo al numero degli operatori
sottoposti al rischio reale nei servizi di malattie infettive”, in quanto
specialità medica individuata dal DM 10.03.1983 * citato, ove sono ricoverati pazienti la cui malattia è già stata
diagnosticata;
CHE,
peraltro, lo stesso art. 44 al comma 9 prevede che nella contrattazione
decentrata, nei limiti delle disponibilità del fondo di cui all’art. 43 comma
2, punto 2 (dello stesso Ccnl del 1° settembre, destinato a compensare le
particolari condizioni di disagio, pericolo o danno) “nei servizi indicati nel
comma 6” (tra cui sono ricompresi quelli di malattie infettive nel senso sopra
indicato) “possono essere individuati altri operatori del ruolo sanitario, ai
quali corrispondere l’indennità giornaliera prevista dal medesimo comma,
limitatamente ai giorni in cui abbiano prestato un intero turno lavorativo nei
servizi di riferimento”.
CONSIDERATO
CHE, pertanto, la volontà delle parti è stata quella di continuare a mantenere
il beneficio economico limitatamente al personale infermieristico operante
presso i detti servizi, a ristoro delle particolari condizioni di pericolo,
disagio o danno in cui si svolge l’attività lavorativa;
TUTTO
QUANTO SOPRA PREMESSO le parti concordano l’interpretazione autentica richiesta
dal Giudice del Lavoro nel testo che segue:
1.
L’indennità di lire 10.000- per ogni giornata di effettivo servizio, di cui
all’art. 44, comma 6 lett. c), del Ccnl 1.09.1995, spetta esclusivamente al
personale infermieristico operante nei servizi di malattie infettive e
discipline equipollenti così come individuati dal D.M. del 10.03.1983 ** e successive modificazioni ed
integrazioni.
2.
E’ confermato quanto previsto dallo stesso art. 44 al comma 9.
______________
*
Tale DM è stato sostituito con il DM 30 gennaio 1998, pubblicato sul
supplemento ordinario alla G.U. n. 37 del 14 febbraio 1998, serie generale,
anch’esso successivamente modificato ed integrato con DM del 22 gennaio 1999,
pubblicato sulla G.U. 9 febbraio 1999, n. 32, serie generale.
** Vedi nota n. 1.