CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO RELATIVO AL PERSONALE DELL'AREA DEI PROFESSIONISTI E DELL'AREA
MEDICA DEL COMPARTO DEGLI ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI IN ATTUAZIONE DELL’ART.
33 DEL CCNL 1998-2001
CISL FPS - DICHIARAZIONE A VERBALE............................................................... 7
1. La vigente disciplina sulla
dotazione del Fondo dell'Area dei professionisti prevista dall'art. 42 del CCNL
del 16.2.1999 e dall'art. 4, comma 4, del CCNL del 14/3/2001 è integrata con le
disposizioni dei commi seguenti.
2. In caso di attivazione di
nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati all'accrescimento
di quelli esistenti ai quali sia
correlato un aumento delle prestazioni e dell'impegno dei professionisti, cui
non possa farsi fronte attraverso la razionalizzazione delle strutture e/o
delle risorse finanziarie disponibili o che comportino un aumento stabile delle
dotazioni organiche dei professionisti, gli enti, nell'ambito della
programmazione annuale e triennale dei fabbisogni di cui all'art. 39 della
legge 449/1997, valutano anche l'entità delle risorse necessarie per sostenere i
maggiori oneri del trattamento economico accessorio dei professionisti da
impiegare nelle nuove attività e ne individuano la relativa copertura
nell'ambito delle capacità di bilancio. (Commento)
3. La disciplina di cui al comma
2 si applica anche per remunerare attività dei professionisti che, nell'ambito
di obiettivi di interesse strategico per gli enti, consentano di far fronte a
situazioni di emergenza o di straordinaria necessità ovvero collegate a situazioni
obiettivamente accertate e riferibili a condizioni territoriali di eccezionale
gravosità.
4. Le risorse previste dall'art.
42, comma 2, lett. d), del CCNL del 16.2.1999 possono derivare, in particolare,
dalla attivazione delle seguenti iniziative:
(Commento)
a) contratti di sponsorizzazione e accordi di collaborazione
con soggetti privati e associazioni senza fini di lucro, per realizzare o
acquisire servizi, interventi, prestazioni, beni o attività inseriti nei
programmi di spesa ordinari, idonei al conseguimento di risparmi di spesa
rispetto alle previsioni di bilancio dei relativi capitoli;
b) convenzioni con soggetti
pubblici e privati diretti a fornire, a titolo oneroso, consulenze e servizi
aggiuntivi rispetto a quelli ordinari;
c) contributi dell'utenza per
servizi pubblici non essenziali o, comunque, per prestazioni non connesse a
garanzia di diritti fondamentali.
5. I risparmi di cui all'art.
42, comma 2, lett. b) e c), del CCNL del 16.2.1999, fermo restando il contenuto
delle vigenti disposizioni normative che destinano gli stessi risparmi
all'incentivazione del personale, possono derivare anche da iniziative di
collaborazione attivate dagli enti per lo svolgimento in comune di attività e/o
per la realizzazione di sinergie nella gestione quali, ad esempio, la creazione
di strutture associate al servizio di più enti. (Commento)
6. Le risorse derivanti dalle
iniziative di cui ai commi 4 e 5 sono
destinate, con i criteri definiti in sede di contrattazione integrativa, all’incentivazione delle prestazioni dei
professionisti incaricati dello svolgimento delle specifiche attività, fatte
salve le quote che le disposizioni vigenti destinano ad economia di bilancio ed
alla copertura dei costi nel rispetto dei principi di cui all’art. 43 della
legge 449/1997.
1. La vigente disciplina sulla
dotazione del Fondo dell'Area medica prevista dall'art. 43 del CCNL del
16.2.1999 e dall’art. 4, comma 5, del CCNL del 14.3.2001 è integrata con le
disposizioni dei commi seguenti.
2. In caso di attivazione di
nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati all'accrescimento
di quelli esistenti ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni e
dell'impegno dei medici, cui non possa farsi fronte attraverso la
razionalizzazione delle strutture e/o delle risorse finanziarie disponibili o
che comportino un aumento stabile delle dotazioni organiche dei medici, gli
enti, nell'ambito della programmazione annuale e triennale dei fabbisogni di
cui all'art. 39 della legge 449/1997, valutano anche l'entità delle risorse
necessarie per sostenere i maggiori oneri del trattamento economico accessorio
dei medici da impiegare nelle nuove attività e ne individuano la relativa
copertura nell'ambito delle capacità di bilancio. (Commento)
3. La disciplina di cui all'art.
4, comma 10 del CCNL del 14/3/2001 si applica anche per remunerare attività dei
medici che, nell'ambito di obiettivi di interesse strategico per gli Enti,
consentano di far fronte a situazioni di emergenza o di straordinaria necessità
ovvero collegate a situazioni obiettivamente accertate e riferibili a
condizioni territoriali di eccezionale gravosità.
4. Le risorse previste dall'art.
43, comma 2, lett. d) del CCNL del 16.02.1999 possono derivare, in particolare,
dalla attivazione delle seguenti iniziative: (Commento)
a) contratti di
sponsorizzazione e accordi di collaborazione con soggetti privati e
associazioni senza fini di lucro, per realizzare o acquisire servizi,
interventi, prestazioni, beni o attività inseriti nei programmi di spesa ordinari,
idonei al conseguimento di risparmi di spesa rispetto alle previsioni di
bilancio dei relativi capitoli;
b) convenzioni con
soggetti pubblici e privati diretti a fornire, a titolo oneroso, consulenze e
servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari;
c) contributi
dell'utenza per servizi pubblici non essenziali o, comunque, per prestazioni
non connesse a garanzia di diritti fondamentali.
5. I risparmi di cui all'art.
43, comma 2, lett. b) e c), del CCNL del 16/02/1999, fermo restando il
contenuto delle vigenti disposizioni normative che destinano gli stessi
risparmi all'incentivazione del personale, possono derivare anche da iniziative
di collaborazione attivate dagli enti per lo svolgimento in comune di attività
e/o per la realizzazione di sinergie nella gestione, quali, ad esempio, la
creazione di strutture associate al servizio di più enti. (Commento)
6. Le risorse derivanti dalle
iniziative di cui ai commi 4 e 5 sono
destinate, con i criteri definiti in sede di contrattazione integrativa, all’incentivazione delle prestazioni dei
professionisti medici incaricati dello
svolgimento delle specifiche attività, fatte salve le quote che le disposizioni
vigenti destinano ad economia di bilancio ed alla copertura dei costi nel
rispetto dei principi di cui all’art. 43 della legge 449/1997.
1. In sede di contrattazione integrativa a livello di ente, possono
essere definite le forme e le modalità per l’esercizio dell’attività
libero-professionale prevista dall’art. 8 del CCNL del 14/4/1997 relativo
all’accordo attuativo dell’art. 94 del CCNL dell’11/10/1996. (Commento)
2. Gli importi delle indennità
previste per i medici previdenziali e per gli altri medici e veterinari
dall’art. 33, comma 1, lett. c) e d), dall’art. 34, comma 1, lett.a) e b) e
dall’art. 35, comma 1, lett. b) del ccnl del 10.7.1997, possono essere
rivalutate, in sede di contrattazione integrativa, anche in relazione alla nota
congiunta all’accordo attuativo dell’art. 94 del CCNL-Area della dirigenza e
dei professionisti del 14 aprile 1997,
qualora le risorse complessive del Fondo dell'Area medica di cui all'art.
2 aventi carattere di stabilità e di continuità nel tempo, presentino le
disponibilità necessarie. Le iniziative di applicazione del presente comma
devono tendere alla prioritaria rivalutazione delle indennità che presentano
maggiori differenze. (Commento)
3. In sede di contrattazione
integrativa e nell’ambito delle risorse del Fondo di cui all’art. 2, con
priorità per quelle derivanti dall’applicazione dei commi 2 e 3 dello stesso
articolo, gli enti definiscono le ulteriori iniziative e gli interventi, anche
correlati ad incentivazioni economiche, per valorizzare le prestazioni
professionali del personale dell’area medica, avendo a riferimento la
disciplina dell’area medica del comparto sanità, come previsto dall’art. 94 del
CCNL del 14 aprile 1997.
4.
I
valori della retribuzione di posizione
dei medici previdenziali e degli altri medici e veterinari di cui all’art. 31
dello stesso CCNL del 10/07/1997, possono essere rivalutati negli importi
massimi in sede di contrattazione integrativa e nell’ambito delle effettive
disponibilità, nel fondo di cui all’art. 2, di risorse aventi carattere di
stabilità e di continuità nel tempo.
5.
Gli
enti garantiscono idonei strumenti formativi al personale dell’area medica,
secondo i principi di cui agli artt. 16 e 16-bis del d. lgs. n. 502/1992, come
integrato dal d. lgs. n. 229/1999 che ha recepito l’istituto della educazione
continua in medicina (E.C.M). (Commento)
6.
La
disciplina dell’art. 37 del CCNL del 16.2.1999 si applica anche al personale
dell’area medica, utilizzando le risorse del fondo di cui all’art. 2, con
particolare riferimento alle ulteriori disponibilità accertate in attuazione
dei commi 2, 4 e 5. La disciplina del presente comma trova applicazione sino
alla ridefinizione organica della materia da parte del CCNL relativo al
quadriennio 2002-2005. (Commento)
1.
In
sede di contrattazione integrativa, la misura percentuale dell’indennità di
coordinamento dei professionisti di cui all’art. 19, comma 5, del CCNL del
10.7.1997, può essere rideterminata, tenendo conto della correlazione tra posizione e funzioni, qualora le
risorse complessive del Fondo area dei professionisti di cui all’art. 1, aventi
carattere di stabilità e di continuità nel tempo, presentino le disponibilità
necessarie. (Commento)
2.
Resta
confermata la disciplina dell’art. 30, comma 3, del DPR n. 411 del 1976
relativa alla corresponsione delle competenze professionali giudizialmente
liquidate. (Commento)
(Commento)
1. In sede di contrattazione
integrativa, viene valutata la razionalizzazione dell’utilizzo delle risorse
dei Fondi dell’Area dei professionisti e dell’Area medica dell’Ente Croce Rossa
Italiana, con particolare riferimento alle ulteriori disponibilità accertate in
attuazione della disciplina dell’art. 1, commi 2 e 3, e dell’art. 2, commi 2 e
3, per un adeguato finanziamento del sistema di turnazione.
2. Restano, in ogni caso,
confermate le finalità di destinazione dei fondi di cui al comma 1 e i relativi
criteri di riparto.
Modifiche rispetto all’ipotesi di accordo
1.
Gli
enti disciplinano su base nazionale la corresponsione dei compensi
professionali degli avvocati, dovuti in relazione agli affari legali trattati e
conclusi favorevolmente per l’Amministrazione, secondo i principi di cui al
regio decreto legge 27.11.1933, n. 1578. ed in armonia con gli analoghi criteri
vigenti per l’Avvocatura dello Stato.
Restano comunque garantiti i livelli dei compensi professionali derivanti
dalla applicazione dell’art. 30, comma 2, del DPR n.411 del 1976, la cui
disciplina è confermata sino alla nuova regolamentazione della materia, da
adottarsi in ogni caso entro 60 giorni dalla stipulazione del presente CCNL. (Commento
1 e 2)
2.
Gli
enti che stipulino convenzioni onerose ai sensi dell’art. 69, comma 16 della
legge n. 388 del 2000 (Finanziaria 2001) per le attività di consulenza legale,
difesa e rappresentanza di altri soggetti privi di avvocature o con avvocature
carenti, destinano al finanziamento del Fondo di cui all’art. 1 gli
introiti derivanti dalle stesse convenzioni, secondo le indicazioni definite in
sede di contrattazione integrativa, fatte salve le quote che le disposizioni
vigenti destinano ad economia di bilancio ed alla copertura dei costi. Nel
predetto fondo confluiscono altresì i risparmi realizzati dagli enti che
riorganizzino la propria attività mediante la creazione di servizi associati di
avvocatura in favore di più enti, in attuazione di quanto previsto dall’art. 1
comma 5. Le nuove risorse sono destinate alla incentivazione delle prestazioni
dei professionisti avvocati e possono essere distribuite con le medesime modalità
definite ai sensi del comma 1. Sono
altresì corrisposti a titolo di compensi professionali, e con i medesimi
criteri, gli importi delle spese di giudizio effettivamente liquidate, in caso
di sentenza favorevole per l’ente.
3.
Le parti riconfermano, in coerenza con le previsioni
di cui all’art. 87 del CCNL 11/10/1996, che nel prossimo rinnovo contrattuale
relativo al quadriennio 2002-2005 dovrà essere prioritariamente perseguito
l’obiettivo della ricollocazione dei professionisti su due livelli retributivi,
con una equilibrata distribuzione del personale sugli stessi livelli.
La
CISL/FPS rappresenta l’opportunità di trovare soluzione agli esiti del
contenzioso che ha riguardato gli Statistici dell’Inps.
contratto collettivo integrativo relativo al personale dell’area dei professionisti e dell’area medica del comparto degli enti pubblici non economici in attuazione dell’art. 33 del ccnl stipulato il 16/02/1999
In
data 8 gennaio 2003 alle ore 11.00
ha avuto luogo l’incontro per la definizione del CCNL in oggetto tra:
L’ARAN:
nella
persona del Dott. Antonio Guida (firmato)
per
delega del Presidente Avv. Guido Fantoni
e
le seguenti Organizzazioni e Confederazioni sindacali:
Organizzazioni Sindacali Confederazioni
Sindacali
CGIL/FP (firmato) CGIL (firmato)
CISL/FPS (firmato) CISL (firmato)
Un accordo ricco di
contenuti (anche economici) che traccia
una rotta precisa ed individua soluzioni degne di essere esportate in altre
sedi contrattuali; contenuti e soluzioni che fanno capo a principi fondamentali
che di seguito riportiamo sebbene sinteticamente:
(art.
1, comma 2, - art. 2, comma 2) – il principio, inserito in modo identico
per i fondi sia dei professionisti che dell’area medica, è diretto a rendere
disponibili nuove risorse economiche, nell’ambito del bilancio dei singoli
Enti, in caso di attivazione di nuovi
servizi o di processi di riorganizzazione
finalizzati all'accrescimento
di quelli esistenti ai quali sia
correlato un aumento delle prestazioni e dell'impegno dei professionisti.
La norma è quanto mai attuale, considerato che ci sono in atto processi
generali di ristrutturazione. Essa determina effetti non solo in presenza della attivazione di nuovi servizi ma anche in ragione dell’incremento
dell’impegno dei professionisti, nella vigenza delle medesime funzioni,
derivante dalla riduzione di organici e/o dal riaccorpamento, dalla razionalizzazione
e dal potenziamento degli uffici
esistenti le cui funzioni fanno capo ai
medesimi professionisti;
(artt. 1 e 2, commi 4 e 5) – anche in
questo caso, con una norma parallela che interessa i due fondi, si tende a valorizzare la professionalità dei vari
professionisti mediante l’individuazione di nuove attività ed anche in presenza
di sinergie tra più soggetti come nel caso della previsione di strutture
associate al servizio di più Enti – attraverso contratti, convezioni o accordi
con soggetti terzi – capaci di liberare ulteriori specifiche risorse
economiche;
q (art. 3, comma 1) – Tale norma dispone che la
regolamentazione dell’attività libero-professionale dei medici, nelle sue varie
forme e nei suoi vari aspetti, venga
definita in sede di contrattazione integrativa di Ente permettendo così di
assicurare, in sede aziendale, la disciplina di tale attività e di
renderla più adeguata alle specifiche
esigenze;
q (art. 3, comma 2) – si prevede la
rivalutazione, in sede di contrattazione integrativa, degli importi delle
indennità dei medici dei vari settori degli Enti. La norma, in particolare, con
una impostazione di grande equità e civiltà giuridica, prevede che la medesima
rivalutazione venga adottata tenendo conto, prioritariamente, di quelle indennità che presentano maggiori
differenze. La norma tende a risolvere un problema storico e a porre rimedio ad una situazione iniqua
determinata dalla corresponsione di indennità differenziate pure in presenza di
funzioni analoghe.
q (art. 3, comma 5) – Si recepisce, finalmente,
nell’ambito degli Enti pubblici non economici l’istituto della Educazione
Continua in Medicina (c.d. E.C.M.), così come previsto per i medici degli altri
comparti;
q (art. 3, comma 6) – su questo versante si
interviene con una misura di equità giuridica e si estende anche ai medici la
polizza assicurativa già prevista per gli altri professionisti dall’art. 37 del
CCNL del 16.2.1999;
q (art. 4, comma 1) –in sede di contrattazione
integrativa può essere rideterminata la misura percentuale dell’indennità di
coordinamento dei professionisti in rapporto alla correlazione tra posizione
rivestita e funzioni esercitate. Si introduce così un principio, fino ad oggi
estraneo all’ordinamento dei professionisti degli Enti, che valorizza la
responsabilità e correla la qualità e
la quantità delle funzioni esercitate con il relativo sistema indennitario;
q (art. 4, comma 2) – la disposizione ribadisce
la titolarità in favore dei professionisti delle competenze professionali
relative ad attività di consulenza tecnica analogamente a quanto previsto, sia
pure per un diverso livello di attività, per i legali degli Enti. Ovviamente i
professionisti avranno cura di ricordare ai giudici di liquidare le competenze
di loro spettanza separatamente dagli altri titoli;
q (art. 5) – con l’articolo richiamato si risolve
un problema funzionale tipico della Croce Rossa Italiana. Si consente alla contrattazione integrativa di
disporre dell’utilizzo e della ripartizione dei fondi e si ribadisce il principio di intangibilità
della destinazione delle singole quote.
L’obiettivo è quello di
assicurare un corretto e bilanciato utilizzo delle risorse mediante
l’individuazione di soluzioni diverse che garantiscano l’efficienza e
l’efficacia dell’attività dell’Ente ed
evitino, al tempo stesso,
sperequazioni ingiustificate fra
i professionisti;
Le uniche modifiche non sostanziali riguardano l’art. 6 (Disposizioni per l’Avvocatura) e sono state richieste in sede di emissione di parere favorevole dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica, ai sensi dell’art. 47, comma 3 del D. Lgs 165/2002 – con nota all’ARAN del 8/11/2002, prot. 16259/02/7.515.
Tali modifiche riguardano:
q art. 6, comma 2, primo periodo): eliminazione del seguente periodo: “ed altre fonti normative“;
q art. 6, comma 2, ultimo periodo) aggiunta dell’espressione “in caso di sentenza favorevole per l’ente” e conseguente riformulazione dello stesso periodo nel seguente modo:“sono altresì corrisposti a titolo di compensi professionali, e con i medesimi criteri, gli importi delle spese di giudizio effettivamente liquidate, in caso di sentenza favorevole per gli Enti.”
Per quanto riguarda la prima modifica, va detto che tale riferimento era stato inserito per estrema prudenza giuridica. Infatti, le facoltà previste da tale inserimento – che riguardano fonti normative diverse dalle convenzioni richiamate dalla norma citata – sono già ricomprese nell’art. 1, comma 4, dell’articolato e che, naturalmente, possono trovare una regolamentazione di dettaglio negli accordi integrativi di ente.
La seconda modifica è, in realtà, l’inserimento di una clausola di stile i cui contenuti sono già previsti dalle norme di procedura civile.
q (art. 6, comma 1) – La norma introduce il
vincolo a carico degli Enti di adottare – entro
60 giorni dalla vigenza del contratto - una nuova disciplina (nettamente migliorativa) diretta a
riformare i criteri di corresponsione dei compensi professionali degli avvocati
per affari
legali trattati (quindi anche nelle ipotesi di transazione) secondo i
principi di cui al R.D. n. 1578 del 1933 ed i criteri vigenti per l’Avvocatura
di Stato.
q (art. 6, comma 1) – La stessa
disposizione prevede, inoltre, che sino all’adozione della nuova
regolamentazione (di miglior favore) siano garantiti i livelli dei compensi
professionali attualmente goduti (ex art. 30, comma 2, del D.P.R. n. 411/1976)
a prescindere dal gettito effettivo che affluisce all’Ente in relazione
all’attività della propria Avvocatura;
q (art. 6, comma 2) – La norma
prevede la disponibilità, a favore degli avvocati degli Enti, delle risorse
finanziarie scaturenti da nuove attività relative a convenzioni onerose ai
sensi dell’art. 69, comma 16 della legge n. 388 del 2000 (Finanziaria 2001) per
le attività di consulenza legale, difesa e rappresentanza di altri soggetti
privi di avvocature o con avvocature carenti. A tale possibilità vanno
riconnesse le possibilità previste nell’art. 1, comma 4, dell’articolato e che,
naturalmente, possono trovare una regolamentazione di dettaglio negli accordi
integrativi di ente. Tutto ciò introduce ulteriori attività che si aggiungono
al normale carico di lavoro degli avvocati e che, quindi, è giusto che siano retribuite. La disposizione è altresì
coerente con il citato divieto di prevedere oneri aggiuntivi in quanto tali entrate sono direttamente
dipendenti da nuove, ulteriori attività. Si segnala come, anche in questo caso,
i criteri di ripartizione sono definiti in sede di contrattazione integrativa
di Ente.