CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO  RELATIVO AL PERSONALE DELL'AREA DEI PROFESSIONISTI E DELL'AREA MEDICA DEL COMPARTO DEGLI ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI IN ATTUAZIONE DELL’ART. 33 DEL CCNL 1998-2001

 

INDICE

INDICE.......................................................................................................................................... 1

Art. 1 Fondo Area dei professionisti................................................................................ 2

Art. 2 Fondo Area Medica..................................................................................................... 3

Art. 3 Disposizioni per il personale dell’Area medica.............................................. 4

Art. 4 Disposizioni per i professionisti............................................................................. 5

Art. 5 Turnazione del personale della CRI.................................................................... 6

Art. 6 Disposizioni  per l’Avvocatura................................................................................. 6

Dichiarazione congiunta n .1................................................................................................ 7

CISL FPS - DICHIARAZIONE A VERBALE............................................................... 7

Frontespizio accordo...................................................................................................................... 8

Commento........................................................................................................... 9

Nuove risorse economiche in occasione di nuovi servizi o processi di riorganizzazione................ 9

Possibili nuove risorse dei fondi per nuove attività..................................................................... 9

Definizione, in sede integrativa di Ente, del regime dell’attività libero-professionale dei medici... 10

Rivalutazione delle indennità dei medici................................................................................... 10

Recepimento dell’istituto dell’Educazione Continua in Medicina............................................... 10

Estensione ai medici della copertura assicurativa della responsabilità civile già riconosciuta ai professionisti      11

Rideterminazione dell’indennità di coordinamento sulla base della correlazione tra posizione e funzioni 11

Competenze professionali per attività di consulenza in sede giudiziale....................................... 11

Razionalizzazione dell’utilizzo delle risorse dei  fondi dell’Ente Croce Rossa Italiana................. 11

Modifiche all’art. 6 introdotte in sede di sottoscrizione dell’accordo definitivo................. 12

Estensione alle Avvocature degli Enti della disciplina della corresponsione dei compensi professionali con i criteri vigenti nell’Avvocatura dello Stato.......................................................................................... 13

Norma di garanzia dei livelli retributivi degli Avvocati.............................................................. 13

Nuove risorse economiche destinate alla incentivazione delle prestazioni degli Avvocati............ 13

 


Art. 1
Fondo Area dei professionisti

 

1.   La vigente disciplina sulla dotazione del Fondo dell'Area dei professionisti prevista dall'art. 42 del CCNL del 16.2.1999 e dall'art. 4, comma 4, del CCNL del 14/3/2001 è integrata con le disposizioni dei commi seguenti.

2.   In caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione  finalizzati all'accrescimento  di  quelli esistenti ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni e dell'impegno dei professionisti, cui non possa farsi fronte attraverso la razionalizzazione delle strutture e/o delle risorse finanziarie disponibili o che comportino un aumento stabile delle dotazioni organiche dei professionisti, gli enti, nell'ambito della programmazione annuale e triennale dei fabbisogni di cui all'art. 39 della legge 449/1997, valutano anche l'entità delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri del trattamento economico accessorio dei professionisti da impiegare nelle nuove attività e ne individuano la relativa copertura nell'ambito delle capacità di bilancio.           (Commento)

3.   La disciplina di cui al comma 2 si applica anche per remunerare attività dei professionisti che, nell'ambito di obiettivi di interesse strategico per gli enti, consentano di far fronte a situazioni di emergenza o di straordinaria necessità ovvero collegate a situazioni obiettivamente accertate e riferibili a condizioni territoriali di eccezionale gravosità.

4.   Le risorse previste dall'art. 42, comma 2, lett. d), del CCNL del 16.2.1999 possono derivare, in particolare, dalla attivazione delle seguenti iniziative:                                                                               (Commento)

a)   contratti di  sponsorizzazione e accordi di collaborazione con soggetti privati e associazioni senza fini di lucro, per realizzare o acquisire servizi, interventi, prestazioni, beni o attività inseriti nei programmi di spesa ordinari, idonei al conseguimento di risparmi di spesa rispetto alle previsioni di bilancio dei relativi capitoli;

b)   convenzioni con soggetti pubblici e privati diretti a fornire, a titolo oneroso, consulenze e servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari;

c)   contributi dell'utenza per servizi pubblici non essenziali o, comunque, per prestazioni non connesse a garanzia di diritti fondamentali.

5.   I risparmi di cui all'art. 42, comma 2, lett. b) e c), del CCNL del 16.2.1999, fermo restando il contenuto delle vigenti disposizioni normative che destinano gli stessi risparmi all'incentivazione del personale, possono derivare anche da iniziative di collaborazione attivate dagli enti per lo svolgimento in comune di attività e/o per la realizzazione di sinergie nella gestione quali, ad esempio, la creazione di strutture associate al servizio di più enti.                                    (Commento)

6.   Le risorse derivanti dalle iniziative di cui ai commi 4 e 5  sono destinate, con i criteri definiti in sede di contrattazione integrativa,  all’incentivazione delle prestazioni dei professionisti incaricati dello svolgimento delle specifiche attività, fatte salve le quote che le disposizioni vigenti destinano ad economia di bilancio ed alla copertura dei costi nel rispetto dei principi di cui all’art. 43 della legge 449/1997.

 

Art. 2
Fondo Area Medica

1.   La vigente disciplina sulla dotazione del Fondo dell'Area medica prevista dall'art. 43 del CCNL del 16.2.1999 e dall’art. 4, comma 5, del CCNL del 14.3.2001 è integrata con le disposizioni dei commi seguenti.

2.   In caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati all'accrescimento di quelli esistenti ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni e dell'impegno dei medici, cui non possa farsi fronte attraverso la razionalizzazione delle strutture e/o delle risorse finanziarie disponibili o che comportino un aumento stabile delle dotazioni organiche dei medici, gli enti, nell'ambito della programmazione annuale e triennale dei fabbisogni di cui all'art. 39 della legge 449/1997, valutano anche l'entità delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri del trattamento economico accessorio dei medici da impiegare nelle nuove attività e ne individuano la relativa copertura nell'ambito delle capacità di bilancio.                       (Commento)

3.   La disciplina di cui all'art. 4, comma 10 del CCNL del 14/3/2001 si applica anche per remunerare attività dei medici che, nell'ambito di obiettivi di interesse strategico per gli Enti, consentano di far fronte a situazioni di emergenza o di straordinaria necessità ovvero collegate a situazioni obiettivamente accertate e riferibili a condizioni territoriali di eccezionale gravosità.

4.   Le risorse previste dall'art. 43, comma 2, lett. d) del CCNL del 16.02.1999 possono derivare, in particolare, dalla attivazione delle seguenti iniziative:                                                             (Commento)

a)   contratti di sponsorizzazione e accordi di collaborazione con soggetti privati e associazioni senza fini di lucro, per realizzare o acquisire servizi, interventi, prestazioni, beni o attività inseriti nei programmi di spesa ordinari, idonei al conseguimento di risparmi di spesa rispetto alle previsioni di bilancio dei relativi capitoli;

b)   convenzioni con soggetti pubblici e privati diretti a fornire, a titolo oneroso, consulenze e servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari;

c)   contributi dell'utenza per servizi pubblici non essenziali o, comunque, per prestazioni non connesse a garanzia di diritti fondamentali.

5.   I risparmi di cui all'art. 43, comma 2, lett. b) e c), del CCNL del 16/02/1999, fermo restando il contenuto delle vigenti disposizioni normative che destinano gli stessi risparmi all'incentivazione del personale, possono derivare anche da iniziative di collaborazione attivate dagli enti per lo svolgimento in comune di attività e/o per la realizzazione di sinergie nella gestione, quali, ad esempio, la creazione di strutture associate al servizio di più enti.                           (Commento)

6.   Le risorse derivanti dalle iniziative di cui ai commi 4 e 5  sono destinate, con i criteri definiti in sede di contrattazione integrativa,  all’incentivazione delle prestazioni dei professionisti medici  incaricati dello svolgimento delle specifiche attività, fatte salve le quote che le disposizioni vigenti destinano ad economia di bilancio ed alla copertura dei costi nel rispetto dei principi di cui all’art. 43 della legge 449/1997.

 

 

Art. 3
Disposizioni per il personale dell’Area medica

 

1.  In sede di contrattazione integrativa a livello di ente, possono essere definite le forme e le modalità per l’esercizio dell’attività libero-professionale prevista dall’art. 8 del CCNL del 14/4/1997 relativo all’accordo attuativo dell’art. 94 del CCNL dell’11/10/1996.    (Commento)

2.  Gli importi delle indennità previste per i medici previdenziali e per gli altri medici e veterinari dall’art. 33, comma 1, lett. c) e d), dall’art. 34, comma 1, lett.a) e b) e dall’art. 35, comma 1, lett. b) del ccnl del 10.7.1997, possono essere rivalutate, in sede di contrattazione integrativa, anche in relazione alla nota congiunta all’accordo attuativo dell’art. 94 del CCNL-Area della dirigenza e dei professionisti del 14 aprile 1997,  qualora le risorse complessive del Fondo dell'Area medica di cui all'art. 2 aventi carattere di stabilità e di continuità nel tempo, presentino le disponibilità necessarie. Le iniziative di applicazione del presente comma devono tendere alla prioritaria rivalutazione delle indennità che presentano maggiori differenze.                                                            (Commento)

3.  In sede di contrattazione integrativa e nell’ambito delle risorse del Fondo di cui all’art. 2, con priorità per quelle derivanti dall’applicazione dei commi 2 e 3 dello stesso articolo, gli enti definiscono le ulteriori iniziative e gli interventi, anche correlati ad incentivazioni economiche, per valorizzare le prestazioni professionali del personale dell’area medica, avendo a riferimento la disciplina dell’area medica del comparto sanità, come previsto dall’art. 94 del CCNL del 14 aprile 1997.

4.     I valori  della retribuzione di posizione dei medici previdenziali e degli altri medici e veterinari di cui all’art. 31 dello stesso CCNL del 10/07/1997, possono essere rivalutati negli importi massimi in sede di contrattazione integrativa e nell’ambito delle effettive disponibilità, nel fondo di cui all’art. 2, di risorse aventi carattere di stabilità e di continuità nel tempo.

5.     Gli enti garantiscono idonei strumenti formativi al personale dell’area medica, secondo i principi di cui agli artt. 16 e 16-bis del d. lgs. n. 502/1992, come integrato dal d. lgs. n. 229/1999 che ha recepito l’istituto della educazione continua in medicina (E.C.M).                        (Commento)

6.     La disciplina dell’art. 37 del CCNL del 16.2.1999 si applica anche al personale dell’area medica, utilizzando le risorse del fondo di cui all’art. 2, con particolare riferimento alle ulteriori disponibilità accertate in attuazione dei commi 2, 4 e 5. La disciplina del presente comma trova applicazione sino alla ridefinizione organica della materia da parte del CCNL relativo al quadriennio 2002-2005.                           (Commento)

 

 

Art. 4
Disposizioni per i professionisti

 

1.    In sede di contrattazione integrativa, la misura percentuale dell’indennità di coordinamento dei professionisti di cui all’art. 19, comma 5, del CCNL del 10.7.1997, può essere rideterminata, tenendo conto della correlazione tra posizione e funzioni, qualora le risorse complessive del Fondo area dei professionisti di cui all’art. 1, aventi carattere di stabilità e di continuità nel tempo, presentino le disponibilità necessarie.                                                 (Commento)

2.    Resta confermata la disciplina dell’art. 30, comma 3, del DPR n. 411 del 1976 relativa alla corresponsione delle competenze professionali giudizialmente liquidate.                                                   (Commento)

 

 

Art. 5
Turnazione del personale della CRI

(Commento)

1.   In sede di contrattazione integrativa, viene valutata la razionalizzazione dell’utilizzo delle risorse dei Fondi dell’Area dei professionisti e dell’Area medica dell’Ente Croce Rossa Italiana, con particolare riferimento alle ulteriori disponibilità accertate in attuazione della disciplina dell’art. 1, commi 2 e 3, e dell’art. 2, commi 2 e 3, per un adeguato finanziamento del sistema di turnazione.

2.   Restano, in ogni caso, confermate le finalità di destinazione dei fondi di cui al comma 1 e i relativi criteri di riparto.

 

Art. 6
Disposizioni  per l’Avvocatura

 

Modifiche rispetto all’ipotesi di accordo

 

1.    Gli enti disciplinano su base nazionale la corresponsione dei compensi professionali degli avvocati, dovuti in relazione agli affari legali trattati e conclusi favorevolmente per l’Amministrazione, secondo i principi di cui al regio decreto legge 27.11.1933, n. 1578. ed in armonia con gli analoghi criteri vigenti per l’Avvocatura dello Stato.  Restano comunque garantiti i livelli dei compensi professionali derivanti dalla applicazione dell’art. 30, comma 2, del DPR n.411 del 1976, la cui disciplina è confermata sino alla nuova regolamentazione della materia, da adottarsi in ogni caso entro 60 giorni dalla stipulazione del presente CCNL.                                                                       (Commento 1 e 2)

2.    Gli enti che stipulino convenzioni onerose ai sensi dell’art. 69, comma 16 della legge n. 388 del 2000 (Finanziaria 2001) per le attività di consulenza legale, difesa e rappresentanza di altri soggetti privi di avvocature o con avvocature carenti,  destinano al finanziamento del Fondo di cui all’art. 1 gli introiti derivanti dalle stesse convenzioni, secondo le indicazioni definite in sede di contrattazione integrativa, fatte salve le quote che le disposizioni vigenti destinano ad economia di bilancio ed alla copertura dei costi. Nel predetto fondo confluiscono altresì i risparmi realizzati dagli enti che riorganizzino la propria attività mediante la creazione di servizi associati di avvocatura in favore di più enti, in attuazione di quanto previsto dall’art. 1 comma 5. Le nuove risorse sono destinate alla incentivazione delle prestazioni dei professionisti avvocati e possono essere distribuite con le medesime modalità definite ai sensi del comma 1.  Sono altresì corrisposti a titolo di compensi professionali, e con i medesimi criteri, gli importi delle spese di giudizio effettivamente liquidate, in caso di sentenza favorevole per l’ente.

3.                                                                                       

 

 

 

Dichiarazione congiunta n .1

 

Le parti riconfermano, in coerenza con le previsioni di cui all’art. 87 del CCNL 11/10/1996, che nel prossimo rinnovo contrattuale relativo al quadriennio 2002-2005 dovrà essere prioritariamente perseguito l’obiettivo della ricollocazione dei professionisti su due livelli retributivi, con una equilibrata distribuzione del personale sugli stessi livelli.

 

 

CISL FPS - DICHIARAZIONE A VERBALE

 

La CISL/FPS rappresenta l’opportunità di trovare soluzione agli esiti del contenzioso che ha riguardato gli Statistici dell’Inps.


Frontespizio accordo

 

 

contratto collettivo integrativo relativo al personale dell’area dei professionisti e dell’area medica del comparto degli enti pubblici non economici  in attuazione dell’art. 33 del ccnl stipulato il 16/02/1999

 

 

 

In data 8 gennaio 2003 alle ore 11.00 ha avuto luogo l’incontro per la definizione del CCNL in oggetto tra:

 

L’ARAN:

 

nella persona del Dott. Antonio Guida  (firmato)    

per delega del Presidente Avv. Guido Fantoni  

 

 

e le seguenti Organizzazioni e Confederazioni sindacali:

 

 

Organizzazioni Sindacali                             Confederazioni Sindacali

CGIL/FP   (firmato)                                      CGIL  (firmato)      

CISL/FPS    (firmato)                                    CISL  (firmato)         

UIL/PA     (firmato)                                       UIL      (firmato)    

CSA di Cisal/Fialp    (firmato)                      CISAL (firmato)       

RDB/Parastato  (firmato)                               RDB/CUB  (firmato)

                                                                     

   Commento

 

            Un accordo ricco di contenuti (anche economici) che  traccia una rotta precisa ed individua soluzioni degne di essere esportate in altre sedi contrattuali; contenuti e soluzioni che fanno capo a principi fondamentali che di seguito riportiamo sebbene sinteticamente:

Nuove risorse economiche in occasione di nuovi servizi o processi di riorganizzazione

(art. 1, comma 2, - art. 2, comma 2) – il principio, inserito in modo identico per i fondi sia dei professionisti che dell’area medica, è diretto a rendere disponibili nuove risorse economiche, nell’ambito del bilancio dei singoli Enti, in caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione  finalizzati all'accrescimento  di  quelli esistenti ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni e dell'impegno dei professionisti. La norma è quanto mai attuale, considerato che ci sono in atto processi generali di ristrutturazione. Essa determina effetti  non solo in presenza della attivazione di nuovi  servizi ma anche in ragione dell’incremento dell’impegno dei professionisti, nella vigenza delle medesime funzioni, derivante dalla riduzione di organici e/o dal riaccorpamento, dalla razionalizzazione e dal  potenziamento degli uffici esistenti  le cui funzioni fanno capo ai medesimi professionisti;

 

Possibili nuove risorse dei fondi per nuove attività

 (artt. 1 e 2, commi 4 e 5) – anche in questo caso, con una norma parallela che interessa  i due fondi, si tende a valorizzare la professionalità dei vari professionisti mediante l’individuazione di nuove attività ed anche in presenza di sinergie tra più soggetti come nel caso della previsione di strutture associate al servizio di più Enti – attraverso contratti, convezioni o accordi con soggetti terzi – capaci di liberare ulteriori specifiche risorse economiche;

 

Definizione, in sede integrativa di Ente, del regime dell’attività libero-professionale dei medici

q       (art. 3, comma 1) – Tale norma dispone che la regolamentazione dell’attività libero-professionale dei medici, nelle sue varie forme e nei suoi vari aspetti,  venga definita in sede di contrattazione integrativa di Ente permettendo così di assicurare, in sede aziendale, la disciplina di tale attività e di renderla  più adeguata alle specifiche esigenze;

                                                                                             

 

Rivalutazione delle indennità dei medici 

q       (art. 3, comma 2) – si prevede la rivalutazione, in sede di contrattazione integrativa, degli importi delle indennità dei medici dei vari settori degli Enti. La norma, in particolare, con una impostazione di grande equità e civiltà giuridica, prevede che la medesima rivalutazione venga adottata tenendo conto, prioritariamente, di  quelle indennità che presentano maggiori differenze.  La norma tende a  risolvere un problema storico  e a porre rimedio ad una situazione iniqua determinata dalla corresponsione di indennità differenziate pure in presenza di funzioni analoghe.

 

 

Recepimento dell’istituto dell’Educazione Continua in Medicina

q        (art. 3, comma 5) – Si recepisce, finalmente, nell’ambito degli Enti pubblici non economici l’istituto della Educazione Continua in Medicina (c.d. E.C.M.), così come previsto per i medici degli altri comparti;

 

 

Estensione ai medici della copertura assicurativa della responsabilità civile già riconosciuta ai professionisti  

q       (art. 3, comma 6) – su questo versante si interviene con una misura di equità giuridica e si estende anche ai medici la polizza assicurativa già prevista per gli altri professionisti dall’art. 37 del CCNL del 16.2.1999;

 

 

Rideterminazione dell’indennità di coordinamento sulla base della correlazione tra posizione e funzioni

q       (art. 4, comma 1) –in sede di contrattazione integrativa può essere rideterminata la misura percentuale dell’indennità di coordinamento dei professionisti in rapporto alla correlazione tra posizione rivestita e funzioni esercitate. Si introduce così un principio, fino ad oggi estraneo all’ordinamento dei professionisti degli Enti, che valorizza la responsabilità e  correla la qualità e la quantità delle funzioni esercitate con il relativo sistema indennitario;

 

 

Competenze professionali per attività di consulenza in sede giudiziale

q       (art. 4, comma 2) – la disposizione ribadisce la titolarità in favore dei professionisti delle competenze professionali relative ad attività di consulenza tecnica analogamente a quanto previsto, sia pure per un diverso livello di attività, per i legali degli Enti. Ovviamente i professionisti avranno cura di ricordare ai giudici di liquidare le competenze di loro spettanza separatamente dagli altri titoli;

 

Razionalizzazione dell’utilizzo delle risorse dei  fondi dell’Ente Croce Rossa Italiana

q       (art. 5) – con l’articolo richiamato si risolve un problema funzionale tipico della Croce Rossa Italiana. Si  consente alla contrattazione integrativa di disporre dell’utilizzo e della ripartizione dei fondi e si  ribadisce il principio di intangibilità della destinazione  delle singole quote.

L’obiettivo è quello di assicurare un corretto e bilanciato utilizzo delle risorse mediante l’individuazione di soluzioni diverse che garantiscano l’efficienza e l’efficacia dell’attività  dell’Ente ed evitino, al tempo stesso,  sperequazioni  ingiustificate fra i professionisti;

 

 

Modifiche all’art. 6 introdotte in sede di sottoscrizione dell’accordo definitivo

 

Le uniche modifiche non sostanziali riguardano l’art. 6  (Disposizioni per l’Avvocatura) e sono state richieste in sede di emissione di parere favorevole dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica, ai sensi dell’art. 47, comma 3 del D. Lgs 165/2002 – con nota all’ARAN del 8/11/2002, prot. 16259/02/7.515.

         Tali modifiche riguardano:

q       art. 6, comma 2, primo periodo): eliminazione del seguente periodo: “ed altre fonti normative“;

q       art. 6, comma 2, ultimo periodo) aggiunta dell’espressione “in caso di sentenza favorevole per l’ente” e conseguente riformulazione dello stesso periodo nel seguente modo:“sono altresì corrisposti a titolo di compensi professionali, e con i medesimi criteri, gli importi delle spese di giudizio effettivamente liquidate, in caso di sentenza favorevole per gli Enti.”

 

Per quanto riguarda la prima modifica, va detto che tale riferimento era stato inserito per estrema prudenza giuridica. Infatti, le facoltà previste da tale inserimento – che riguardano fonti normative diverse dalle convenzioni richiamate dalla norma citata – sono già ricomprese nell’art. 1, comma 4, dell’articolato e che, naturalmente, possono trovare una regolamentazione di dettaglio negli accordi integrativi di ente.

La seconda modifica è, in realtà, l’inserimento di una clausola di stile i cui contenuti sono già previsti dalle norme di procedura civile.

 

Estensione alle Avvocature degli Enti della disciplina della corresponsione dei compensi professionali con i criteri vigenti nell’Avvocatura dello Stato

q       (art. 6, comma 1) – La norma introduce il vincolo a carico degli Enti di adottare – entro 60 giorni dalla vigenza del contratto - una nuova disciplina (nettamente migliorativa) diretta a riformare i criteri di corresponsione dei compensi professionali degli avvocati per affari legali trattati (quindi anche nelle ipotesi di transazione) secondo i principi di cui al R.D. n. 1578 del 1933 ed i criteri vigenti per l’Avvocatura di Stato.

 

Norma di garanzia dei livelli retributivi degli Avvocati

q        (art. 6, comma 1) – La stessa disposizione prevede, inoltre, che sino all’adozione della nuova regolamentazione (di miglior favore) siano garantiti i livelli dei compensi professionali attualmente goduti (ex art. 30, comma 2, del D.P.R. n. 411/1976) a prescindere dal gettito effettivo che affluisce all’Ente in relazione all’attività della propria Avvocatura;

 

Nuove risorse economiche destinate alla incentivazione delle prestazioni degli Avvocati

q        (art. 6, comma 2) – La norma prevede la disponibilità, a favore degli avvocati degli Enti, delle risorse finanziarie scaturenti da nuove attività relative a convenzioni onerose ai sensi dell’art. 69, comma 16 della legge n. 388 del 2000 (Finanziaria 2001) per le attività di consulenza legale, difesa e rappresentanza di altri soggetti privi di avvocature o con avvocature carenti. A tale possibilità vanno riconnesse le possibilità previste nell’art. 1, comma 4, dell’articolato e che, naturalmente, possono trovare una regolamentazione di dettaglio negli accordi integrativi di ente. Tutto ciò introduce ulteriori attività che si aggiungono al normale carico di lavoro degli avvocati e che, quindi, è giusto che siano  retribuite. La disposizione è altresì coerente con il citato divieto di prevedere oneri aggiuntivi  in quanto tali entrate sono direttamente dipendenti da nuove, ulteriori attività. Si segnala come, anche in questo caso, i criteri di ripartizione sono definiti in sede di contrattazione integrativa di Ente.