PROTOCOLLO DI INTESA
SULLE LINEE GUIDA PER LE PROCEDURE DI RAFFREDDAMENTO E
CONCILIAZIONE DA INSERIRE NEGLI ACCORDI
SULLE PRESTAZIONI INDISPENSABILI IN CASO DI
SCIOPERO
In data 31 maggio
2001 , alle ore 12,30 presso la
sede dell’ARAN ha avuto luogo l’incontro tra:
L’ARAN :
per l’ARAN : nella persona del Presidente – Avv. Guido Fantoni
e le seguenti Confederazioni sindacali:
CISL
CGIL
UIL
CONFSAL
CISAL
CIDA____________________
CONFEDIR__________________
COSMED____________________
Al termine della riunione, avvenuta alle ore 13 le parti suddette sottoscrivono il presente protocollo d’intesa sulle linee guida in oggetto ad eccezione della confederazione RDB – CUB non intervenuta:
PROTOCOLLO DI INTESA
SULLE LINEE GUIDA PER LE PROCEDURE DI RAFFREDDAMENTO E
CONCILIAZIONE DA INSERIRE NEGLI ACCORDI
SULLE PRESTAZIONI INDISPENSABILI IN CASO DI
SCIOPERO
1. Gli accordi nazionali di
comparto definiscono le prestazioni indispensabili in caso di sciopero, le
modalità e i criteri per l’erogazione delle suddette prestazioni e per
l’individuazione dei lavoratori interessati. Tali accordi possono demandare
l’applicazione delle suddette modalità nonché la definizione dei contingenti di
servizio a regolamenti di servizio delle singole amministrazioni definiti, in
sede di negoziazione decentrata, sulla base di appositi protocolli d’intesa, tra oo.ss. e amministrazioni.
2. In caso di dissenso, da parte
delle organizzazioni sindacali, sulla concreta individuazione delle modalità
relative alla effettuazione delle prestazioni indispensabili e dei lavoratori
interessati sono attivate le procedure di conciliazione presso i soggetti
competenti in sede locale di cui al comma 2, lettera b) dell’articolo 2 .
3. Gli accordi collettivi di
comparto definiscono la progressiva gradualità nella durata delle azioni di
sciopero. Gli scioperi di durata inferiore alla giornata devono essere
effettuati in modo tale da comportare i minori disagi all’utenza e cioè, di
regola, all’inizio o alla fine del turno, tenendo conto di eventuali fasce
protette. Gli accordi collettivi danno applicazione ai suddetti principi definendo
inoltre la durata massima di uno sciopero.
4. In caso di scioperi distinti
nel tempo che incidono sullo stesso servizio finale e sullo stesso bacino di
utenza, gli accordi collettivi di comparto definiscono l’intervallo minimo
congruo tra l’effettuazione di una azione di sciopero e la proclamazione della
successiva, tenuto conto delle
motivazioni dello sciopero, del soggetto, del livello sindacale che lo proclama
e delle particolarità del comparto.
Art.
2
1.
Sono confermate le procedure di raffreddamento già previste dai CCNL di
comparto.
2. Le parti si impegnano a prevedere, negli
accordi nazionali di comparto sulle prestazioni indispensabili in caso di
sciopero, procedure di conciliazione
che si basino sui seguenti principi e regole minime comuni:
a) I
tentativi di conciliazione, in caso di conflitto sindacale di rilievo
nazionale, si svolgono presso il Ministero del Lavoro.
b) Se la controversia è locale, i soggetti
competenti a svolgere l’attività di conciliazione sono quelli previsti
dall’art. 2 comma 2 della legge 146/90 come modificata dalla legge
83/2000. Agli accordi collettivi di
comparto è demandata l’indicazione di eventuale altra autorità competente ove
ciò sia necessario per garantire la terzietà del soggetto conciliatore rispetto
alle parti in controversia.
3.
In caso di insorgenza di una controversia sindacale che possa portare alla
proclamazione di uno sciopero, i soggetti di cui al comma 2 , lettera a) o b),
entro un breve periodo di tempo, definito negli accordi nazionali di comparto,
decorrente dalla comunicazione scritta che chiarisca le motivazioni e gli
obiettivi della formale proclamazione dello stato di agitazione e della
richiesta della procedura conciliativa, provvedono a convocare le parti in
controversia, al fine di tentare la conciliazione del conflitto. I medesimi
soggetti possono chiedere alle organizzazioni sindacali e alle amministrazioni
pubbliche coinvolte, notizie e chiarimenti per la utile conduzione del
tentativo di conciliazione; il tentativo deve esaurirsi entro un ulteriore
breve periodo dall’apertura del confronto sempre definito dagli accordi
nazionali di comparto , decorso il quale, il tentativo si considera comunque
espletato, ai fini di quanto previsto dall’art. 2, comma 2, della legge
n.146/1990, come modificata dalla legge n.83/2000. Il tentativo si considera
altresì espletato ove i soggetti di cui al comma 2 lettera a) o b) non abbiano
provveduto a convocare le parti in controversia entro il termine, stabilito
dagli accordi nazionali di comparto, che decorre dalla comunicazione scritta
dello stato di agitazione.
4.
Le parti concordano che il periodo complessivo della procedura conciliativa di
cui al comma 3 sia indicato negli accordi di comparto sulle prestazioni
indispensabili e abbia complessivamente durata congrua in relazione alla
composizione della controversia. Per la contrattazione integrativa si tiene
conto delle procedure di raffreddamento previste dai CCNL di cui al comma 1.
5.
Del tentativo di conciliazione di cui al comma 3 viene redatto verbale che ,
sottoscritto dalle parti, è inviato alla Commissione di garanzia. Se la
conciliazione riesce, il verbale dovrà contenere l’espressa dichiarazione di
revoca dello stato di agitazione proclamato che non costituisce forma sleale di
azione sindacale ai sensi dell’art. 2 comma 6 della legge 146/90 come
modificata dalla legge 83/2000 . In
caso contrario, nel verbale dovranno essere indicate le ragioni del mancato
accordo e le parti si riterranno libere di procedere secondo le consuete forme
sindacali nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative e
contrattuali. Le revoche dello stato di
agitazione non costituiscono forma sleale di azione sindacale ai sensi
dell’art. 2 comma 6 della legge 146/90 come modificata dalla legge 83/2000
anche nel caso in cui siano dovute ad oggettivi elementi di novità nella
posizione di parte datoriale .
6.
Fino al completo esaurimento, in tutte le loro fasi, delle procedure sopra
individuate, le parti non intraprendono iniziative unilaterali e non possono
adire l’autorità giudiziaria sulle materie oggetto della controversia.
7. In caso di proclamazione di una seconda iniziativa di sciopero, nell’ambito della medesima vertenza e da parte del medesimo soggetto, è previsto un periodo di tempo dall’effettuazione o revoca della precedente azione di sciopero, entro cui non sussiste obbligo di reiterare la procedura di cui ai commi precedenti. Tale periodo è definito dagli accordi nazionali di comparto in relazione alle loro specificità e alle esigenze dell’utenza.