Contrada Verga – 89044 Locri
Tel. 0964/29282 – fax
0964/20161
IPOTESI DI CONTRATTO INTEGRATIVO COLLETTIVO
DECENTRATO
ANNI 1998 - 2001
L'anno
duemiladue, il giorno 21 del mese di gennaio, alle ore 18,30, nei locali dell'amministrazione
dell'Azienda Sanitaria n. 9 di Locri, si è riunita la delegazione trattante per
la stipula del contratto collettivo integrativo del comparto del personale del
Servizio Sanitario Nazionale, nelle seguenti persone:
PARTE PUBBLICA
Dr.ssa Manuela Stroili |
Direttore Generale |
Dr. Pasquale Staltari |
Direttore Amministrativo |
Dr. Antonio Previte |
Direttore Medico Presidio
Ospedaliero Unico |
Dr.
Augusto Vitello |
Responsabile
U.G.R.U. (ASSENTE) |
Sig. Vincenzo Capogreco |
Dirigente Servizio Infermieristico |
Sig. Mario Cordì |
Dirigente
Ufficio CED (ASSENTE) |
Sig. Nicola Scuteri |
Funzionario
Ufficio del Personale |
Sig. Nunzio Papa |
Funzionario
Ufficio del Personale (ASSENTE) |
Avv. Rosa Lombardo |
Con
funzione di segretario |
PARTE SINDACALE
C.G.I.L.
– C.I.S.L. – U.I.L. – F.S.I. – F.A.S.E. |
Sig. Sgambelluri Antonio – Mammì
Antonio – Micheli Firmo – Mirarchi Maria Concetta – Condemi Francesco |
F.I.A.L.S. |
Sig.
Ferraro Bruno – Lombardo Teresa |
R.S.U. –
F.I.A.L.S. |
Sig.
Gnisci Giorgio – Meleca Angela – Murdaca Pietro |
R.S.U. |
Sig.
Murdaca Paolo |
La
seduta riprende il giorno 21/01/2002 alle h.18,00, alla presenza delle seguenti
persone e termina alle ore 6 del 22 gennaio:
PARTE PUBBLICA
Dr.ssa Manuela Stroili |
Direttore Generale |
Dr. Pasquale Staltari |
Direttore Amministrativo |
Dr. Antonio Previte |
Direttore Medico Presidio
Ospedaliero Unico |
Dr.
Augusto Vitello |
Responsabile
U.G.R.U. |
Sig. Vincenzo Capogreco |
Dirigente Servizio Infermieristico |
Sig. Mario Cordì |
Dirigente
Ufficio CED |
Sig. Nicola Scuteri |
Funzionario
Ufficio del Personale |
Sig. Nunzio Papa |
Funzionario
Ufficio del Personale (Assente) |
Avv. Rosa Lombardo |
Con
funzione di segretario |
PARTE SINDACALE
C.G.I.L.
– C.I.S.L. – U.I.L. – F.S.I. – F.A.S.E. |
Sigg.– Mammì Antonio – Micheli
Firmo – Mirarchi Maria Concetta –– Stilo Francesco Antonio – Macrì Vincenzo –
La Rosa Benvenuto Bruno – Ferraro Anna - Laganà Santo |
F.I.A.L.S. |
Sigg.
Ferraro Bruno – Lombardo Teresa |
R.S.U. –
F.I.A.L.S. |
Sigg.
Gnisci Giorgio – Meleca Angela – Murdaca Pietro |
R.S.U. – F.S.I |
Sigg.
Murdaca Paolo |
R.S.U. - C.G.I.L -
U.I.L. – CI.S.L. – F.A.S.E. |
Sigg
Baldari Marco – Portulesi Rosario – Macrì Pietro – Femia Domenico – Gratteri
Antonio - Ussia Renato – Orlando Antonio |
R.S.U. - U.I.L. |
Sigg. Simone Nicola – Futia Giuseppe – Cataldo Pietro –
Sansotta Bruno |
R.S.U. - C.G.I.L.. |
Sigg. Limoncino Nicola – Sgambelluri Antonio – Paladini
Giorgio |
R.S.U. - F.A.S.E |
Sig. Condemi Francesco |
1. Il
presente contratto collettivo di lavoro integrativo, definito ai sensi
dell’art. 45 del D.Lgs. 29/93 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché
dell’art. 4 del C.C.N.L. per il periodo 1.1.1998 / 31.12.2001 del Comparto
Sanità, a valere per l’arco temporale 1998 – 2001, si applica a tutto il
personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato dell’area
del comparto, dipendenti dell’Azienda Sanitaria n° 9 di Locri ed entra in
vigore il giorno successivo alla data di sottoscrizione.
2. L’applicazione
annuale della parte economica, a partire dallo 1/1/1998, può essere oggetto di
modifica in funzione dell’attuazione del nuovo contratto economico biennale o
dell’accordo tra le parti.
3. Gli
effetti giuridici decorrono dalla data di stipulazione del presente contratto,
salvo diverse prescrizioni.
4. Qualora
richiesto dalle parti - R.S.U. ed OO.SS. - congiuntamente o disgiuntamente, o
dall’Azienda, si procede, entro 15 giorni dalla richiesta, alla verifica dello
stato di attuazione del presente contratto integrativo.
Ai sensi degli att. 1 e 2 della
legge 12 giugno 1990, n.146 si considerano servizi pubblici essenziali i seguenti:
a)
assistenza sanitaria;
b)
igiene e sanità pubblica;
c)
veterinaria;
d)
protezione civile;
e)
distribuzione di energia, gestione e manutenzione di
impianti tecnologici;
f)
erogazione di assegni e di indennità con funzioni di
sostentamento.
In considerazione della natura dei servizi resi dalle strutture sanitarie, vengono stabiliti i seguenti criteri da rispettare nel caso di sciopero:
a)
la durata massima del primo sciopero non potrà superare, per
qualsiasi tipo di vertenza, una intera giornata (24 ore );
b)
l’intervallo minimo tra una azione di sciopero e l'altra di
ciascuna organizzazione sindacale dovrà essere almeno di 12 giorni;
c)
gli scioperi successivi ai primo, per la medesima vertenza,
non potranno superare le 48 ore consecutive;
d)
eventuali scioperi riguardanti singole professionalità e/o
unità organizzative non dovranno compromettere le prestazioni individuate come
indispensabili;
e) non saranno
effettuate azioni di sciopero:
- nel mese di agosto;
- nei giorni dal 23 dicembre al 7 gennaio;
- nei giorni dal giovedì antecedente la Pasqua
al martedì successivo;
a)
gli scioperi in
corso di effettuazione si intendono immediatamente sospesi in caso di avvenimento
di particolare gravità o di calamità naturali.
Nell’ambito
dei servizi pubblici di cui ai punti precedenti, nei casi di esercizio dei diritti
sindacali e del diritto di sciopero, è garantita la continuità delle
prestazioni indispensabili con i medesimi contingenti di personale, sia per
quanto attiene al numero che alle diverse professionalità, previsti in
occasione dei giorni festivi.
Il
rispetto della sostanza dell'accordo è reso possibile dalla definizione di
procedure omogenee che consentano l'adozione dei provvedimenti necessari a garantire
sia l'individuazione del personale esonerato dallo sciopero che la concreta
possibilità, per quest'ultimo, di essere sostituito da coloro che spontaneamente
hanno deciso di non aderire allo stesso.
Tale
necessità è resa più stringente dalla brevità dei termini all'interno dei quali
operare.
A tale
scopo è quindi opportuno precisare quanto segue:
a ) le strutture e le rappresentanze sindacali che indicono
azioni di sciopero che coinvolgono i Servizi Pubblici Essenziali individuati
con il presente accordo, sono tenute a darne comunicazione all'Azienda con
preavviso non inferiore a 10 giorni, precisando la durata dell'astensione dal
lavoro.
In caso di revoca di sciopero indetto in precedenza, le
stesse devono darne tempestiva comunicazione all’Amministrazione.
b) Le direzioni dei servizi predispongono e comunicano,
almeno 5 giorni prima dello sciopero, l'elenco nominativo dei dipendenti che
sono tenuti alle prestazioni indispensabili e, quindi, esonerati dallo stesso, sulla scorta dei
nominativi del personale previsto in turno od in servizio nella giornata in cui
cade lo sciopero, apportandovi eventuali riduzioni con il criterio della
rotazione.
c) La comunicazione agli interessati in servizio
dell'esonero dallo sciopero viene effettuata mediante affissione degli elenchi
suddetti in tutte le Unità lavorative ed all’albo dell’Azienda e dei Presidi
Ospedalieri.
La
comunicazione al personale in congedo ordinario, straordinario od aspettativa
che cessi in data successiva a quella prevista degli elenchi, va effettuata in
forma individuale e diretta.
d) La richiesta di
sostituzione, all’interno dei contingenti di personale esonerato dallo
sciopero, va presentata entro 24 ore dalla comunicazione.
b) Il
personale che non intende aderire allo sciopero può essere posto in
sostituzione del personale individuato negli elenchi che ne ha fatto richiesta
nei limiti dei contingenti fissati. Il restante personale é posto a
disposizione delle direzioni dei servizi di appartenenza, per qualsiasi
necessità compresa la sostituzione
seduta stante del personale esonerato che vuole esercitare il diritto allo
sciopero, fermo restando il divieto, anche alla luce del disposto dell’art. 2
della legge 20. 05.1970, n ° 300, di utilizzare detto personale in servizi
diversi da quello d’appartenenza, qualora questi siano ricompresi fra quelli
non ritenuti essenziali dal presente accordo.
c) In caso
d’inosservanza delle disposizioni di cui alla legge 12.06.1990, n° 146 e di quelle
contenute nell'accordo nazionale di lavoro e nel presente accordo si applicano
gli articoli 4 e 9 della predetta legge n ° 146/90.
d) Le parti
danno infine atto che il contenuto del presente accordo potrà essere suscettibile
di variazione se ed in quanto venisse operata nell'ambito dell’Azienda una
parziale o totale riorganizzazione dei servizi, reparti, uffici da operarsi
nell'ottica di una migliore razionalizzazione delle risorse materiali ed umane
a disposizione dell’Azienda Sanitaria n° 9 di Locri.
L’obiettivo
strategico che l'Amministrazione e le rappresentanze sindacali si pongono è
quello di garantire alla propria azione un elevato livello di efficienza e di
efficacia e, con esso, l’innalzamento degli standard qualitativi e quantitativi
del servizio offerto ai cittadini, adeguando le proprie modalità operative e la
propria cultura di riferimento alle logiche che sono proprie di qualsiasi
azienda di servizi.
A tal fine
si pone come primaria esigenza quella di una nuova cultura di gestione
fortemente decentrata nella struttura, mettendo in grado i soggetti interessati
di relazionarsi correttamente con realtà fortemente diversificate e di
garantire le attività attraverso un processo unitario di controllo dei
risultati, di misura dell’efficienza ed efficacia, di costante verifica della
metodologia impiegata.
Tale
necessità postula una profonda condivisione degli obiettivi dell'amministrazione
ed un forte senso di responsabilità e di identificazione da parte di tutti,
dirigenza, operatori, organizzazioni sociali e sindacali, coinvolti nei diversi
e vari processi di rinnovamento.
In una
ottica di condivisione degli obiettivi predetti, le parti convengono sulla necessità
di sviluppare un sistema stabile di relazioni sindacali quale indispensabile
premessa per poter prevenire, anche attraverso la valorizzazione delle risorse
interne, al raggiungimento degli obiettivi e, in primo luogo, al miglioramento
della qualità del servizio e soddisfazione degli operatori.
Tale
sistema di relazioni deve essere improntato alla reciproca chiarezza e trasparenza
dei comportamenti e dei rispettivi ambiti di responsabilità nel comune perseguimento
degli obiettivi istituzionali.
Per la
gestione ad attuazione del presente protocollo di intesa il Direttore Generale
si impegna a costituire "l'ufficio delle relazioni sindacali"; il
responsabile di tale ufficio deve essere almeno di posizione funzionale
direttiva del ruolo amministrativo.
Le parti convengono che i rapporti fra di
loro siano assicurati secondo la seguente procedura: Informazione, Concertazione, Consultazione.
INFORMAZIONE
Premesso che l'informazione è strumento indispensabile per stabilire un corretto rapporto negoziale, l’Azienda si impegna tempestivamente a trasmettere alle OO.SS. trattanti ed alla R.S.U. tutta la documentazione inerente materie oggetto di contrattazione, di concertazione e consultazione, almeno dieci giorni prima dell’inizio del confronto negoziale.
Ritenuto
che, per tutti gli atti riguardanti il rapporto di lavoro, l'informazione deve
essere scritta e preventiva, l’Azienda si impegna a trasmettere alle suddette
rappresentanze dei lavoratori tutte le informazioni di carattere generale
relative alla stessa Azienda, nonché l’elenco degli atti adottati.
CONCERTAZIONE
La Concertazione in sede decentrata rappresenta uno degli istituti innovativi delle relazioni sindacali e riguarda questioni di carattere generale di particolare rilievo; essa si attiva, ricevuta l’informazione, entro quarantotto ore dalla richiesta scritta e si conclude entro trenta gg., terminando con un verbale, sulle seguenti materie:
- articolazione
dell’orario di servizio;
- verifica
periodica della produttività delle strutture operative;
- definizione
dei criteri per determinare e distribuire i carichi di lavoro;
- andamento
dei processi occupazionali, nonché proposte di deliberazioni per il piano
triennale di assunzione;
- attuazione
del sistema classificatorio in ordine alla definizione dei criteri e modalità
di :
ò
svolgimento delle selezioni per i passaggi tra le
categorie di cui agli articoli 16 e 17 del C.C.N.L.;
ò
valutazione delle
posizioni organizzative e la relativa graduazione delle funzioni ex art.
20 del C.C.N.L.;
ò
conferimento degli incarichi relativi alle posizioni
organizzative e loro valutazione periodica ex art. 21 del C.C.N.L.;
ò
sistemi di valutazione permanente di cui all’art. 35 , comma
3 del C.C.N.L.;
CONSULTAZIONE
La Consultazione è obbligatoria per le
seguenti materie:
- organizzazione
e disciplina degli uffici e definizione delle dotazioni organiche;
- modalità
per la designazione dei rappresentanti del collegio arbitrale;
-
casi previsti dal D.Lgs 626/94, art 19..
COMMISSIONI
BILATERALI
Allo scopo
di una costante verifica dell’applicazione contrattuale e dell’accordo integrativo
decentrato, nonché a supporto tecnico alla trattativa, vengono istituite le
seguenti commissioni, bilaterali e rappresentative delle parti:
·
Commissione sull’attività di formazione;
·
Commissione pari opportunità;
·
Commissione verifica e controllo istituto della
produttività;
·
Commissione per la verifica ed il controllo sull’attuazione
della nuova classificazione del personale;
PROCEDURE DI CONCILIAZIONE
Quando
emergono controversie sull’interpretazione del contratto integrativo la parte interessata
invia all’altra una richiesta scritta, con lettera raccomandata.
La
richiesta deve contenere una sintetica descrizione dei fatti e degli elementi
di diritto sui quali si basa, facendo riferimento a problemi
interpretativi e applicativi di
rilevanza generale.
Le parti
che hanno sottoscritto il contratto integrativo si incontrano entro 30 gg.
dalla richiesta, ed operano la interpretazione autentica della norma
controversa.
Gli
accordi sostituiscono le clausole
controversie, nei loro effetti giuridici ed economici sin dall’inizio della
vigenza del contratto.
Sulla base
di tale interpretazione scaturiranno gli effetti giuridici ed economici, e ciò
a far data dalla decorrenza del contratto salvo diversamente pattuito.
AGIBILITÀ SINDACALE
a) Assemblee.
I
dipendenti hanno diritto di partecipare, durante l'orario di lavoro, ad
assemblee sindacali, per 12 ore annue pro capite, senza decurtazione della
retribuzione. L'assemblea si svolge, di norma, nei locali individuati dall'Amministrazione di concerto
con le OO.SS., salvo diversa richiesta delle R.S.U. o delle OO.SS. firmatarie
del C.C.N.L.. La R.S.U. e le OO.SS.
comunicheranno, almeno due giorni prima della data fissata per
l'assemblea del personale dipendente, il luogo e l'ora dell'assemblea stessa.
L'Assemblea potrà interessare la
generalità dei dipendenti, singoli servizi o dipendenti appartenenti a singole
categorie e profili professionali. Le R.S.U. o le OO.SS. che hanno indetto
l'Assemblea attesteranno, con elenco
unico, la partecipazione dei dipendenti all'assemblea.
Nel caso in cui l'ora di inizio
dell'Assemblea coincida con l'ora di inizio dell'orario di servizio o l'ora di
termine della stessa coincida con l'ora di fine servizio, la corrispondente
firma sul foglio di presenza potrà essere omessa.
b)Libertà sindacali.
Per le
attività sindacali aziendali l'amministrazione renderà disponibili appositi
locali, arredati ed in uso
continuativo.
Per
l'affissione di pubblicazioni, testi e comunicati inerenti l'attività
sindacale, l'amministrazione ha l'obbligo di predisporre appositi spazi
nell’ambito dei Distretti e dei Presidi Ospedalieri, a disposizione delle
R.S.U. ed OO.SS. firmatarie dell’accordo.
c) Patronato sindacale .
I
dipendenti in attività od in quiescenza possono farsi rappresentare dal
sindacato o dall'istituto di patronato sindacale, per l'espletamento delle
procedure riguardanti prestazioni previdenziali e assistenziali davanti ai
competenti organi dell'amministrazione.
Gli
istituti di patronato hanno diritto di svolgere la loro attività nei luoghi di
lavoro anche in relazione alla tutela dell’igiene e della sicurezza del lavoro.
e) Tutela dei dipendenti dirigenti sindacali
Il
trasferimento dei dirigenti sindacali delle OO.SS. firmatarie e dei componenti
la R.S.U. può essere disposto solo previo nulla osta delle rispettive OO.SS. di
appartenenza e, per la R.S.U., dall’Organizzazione Sindacale nelle cui liste il
rappresentante sindacale è stato eletto. Si intende per trasferimento il
provvedimento di mobilità interna che comporti la assegnazione a dipartimenti,
settori, uffici e/o strutture operative diversi da quelli di appartenenza.
La
disposizione si applica sino alla data
di cessazione del mandato sindacale. I dirigenti sindacali delle OO.SS.
firmatarie e gli eletti nelle R.S.U. conservano tutti i diritti giuridici ed
economici acquisiti ed acquisibili per la categoria e profilo rivestiti.
Partecipazione alle trattative, incontri con l’Amministrazione e gestione dei permessi sindacali ;
Le parti
concordano che la partecipazione di dipendenti - comprendendo anche i dirigenti
sindacali ed i componenti della R.S.U. - alle sedute di lavoro relative alla
delegazione trattante e/o alle commissioni sopra citate sarà considerata in
orario di servizio.
Per la gestione dei
permessi sindacali le parti concordano di attenersi scrupolosamente a
quanto previsto dai
C.C.N.L. e dagli accordi quadro in materia di
diritti e libertà sindacali.
In sede di contrattazione
integrativa sono regolate le seguenti materie:
1. sistemi di
incentivazione del personale;
2. criteri
per la ripartizione delle risorse derivanti dalle voci di seguito
riportate, ai fini della loro assegnazione ai fondi di cui agli artt. 38 e 39 :
a) attuazione
dell’art. 43 della L. 449/1997 e successive modificazioni ed integrazioni
(sponsorizzazioni, accordi di collaborazioni, convenzioni, contributi per
servizi pubblici non essenziali e misure di incentivazione);
b) economie
conseguenti alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo
parziale, ai sensi e nei limiti dell’art. 1, comma 57 e seguenti della legge n.
662/1996 e successive integrazioni e modificazioni. Tali economie vanno
adeguate in base agli eventuali rientri dal tempo parziale, anche nel corso
dell’anno;
c) specifiche
disposizioni di legge finalizzate alla incentivazione di prestazioni o di risultati
del personale;
d) somme
connesse al trattamento economico accessorio del personale trasferito alle
aziende o enti del comparto a seguito dell’attuazione dei processi di
decentramento e delega di funzioni;
e) finanziamenti
aggiuntivi o integrativi (Risorse
Regionali);
f)
una quota degli eventuali minori oneri derivanti dalla
riduzione stabile o trasformazione di posti di organico del personale per
il finanziamento del fondo di cui all’art. 39 del C.C.N.L.;
3. lo
spostamento delle risorse, tra i fondi ed al loro interno, in apposita
sessione di bilancio per la finalizzazione tra i vari istituti, nonché la
rideterminazione degli stessi in conseguenza della riduzione di organico
derivante da stabili processi di riorganizzazione previsti dalla programmazione
sanitaria regionale;
4. le
modalità e le verifiche per attuare la
riduzione dell’orario di lavoro, di cui all’articolo 27 del C.C.N.L.;
5. le pari
opportunità, anche alla luce della
legge 10 aprile 1991, n. 125;
6. i criteri
generali per l’attribuzione dei trattamenti legati a compensi per lavoro
straordinario;
7. le
seguenti materie relative al sistema classificatorio del personale:
a) i criteri
generali per la definizione delle procedure per le selezioni per i passaggi
all’interno di ciascuna categoria;
b) il
completamento ed integrazione di criteri per la progressione economica orizzontale.
8. i
programmi annuali e pluriennali dell’attività di formazione professionale,
riqualificazione e aggiornamento del personale per adeguarlo ai processi di
innovazione;
9. le linee
di indirizzo e i criteri per la garanzia e il miglioramento dell’ambiente di
lavoro nonché per l’attuazione degli adempimenti rivolti a facilitare
l’attività dei dipendenti disabili;
10. l’elevazione
del contingente per la trasformazione dei rapporti di lavoro da tempo pieno a
part - time;
11. le
conseguenze degli effetti delle innovazioni tecnologiche e organizzative e dei
processi di disattivazione o riqualificazione e riconversione dei servizi sulla
qualità e professionalità del lavoro e dei dipendenti in base alle esigenze dell’utenza;
12. i
criteri per le politiche dell’orario di
lavoro;
Ai
sensi dell'art. 4, comma 2, punto III, le parti, dopo un approfondito confronto
in ordine alle risorse disponibili e la relativa utilizzazione ed allocazione
nei capitoli del bilancio preventivo per l'anno 2002, con particolare riguardo
alle voci riguardanti il personale ed i beni e servizi, tenuto conto altresì di
quanto previsto dalla legge di programmazione regionale nonché dal programma
aziendale, delle linee strategiche dello stesso e dei processi di
riorganizzazione conseguenti, convengono di quantificare le risorse per il finanziamento
degli istituti contrattuali secondo quanto risulta dagli allegati A - B
- C.
In sede aziendale, nella sessione
di bilancio, che dovrà tenersi ogni anno entro il mese di Marzo, è possibile
spostare quote residue dal “fondo per il lavoro straordinario - disagio
pericolo e danno” al “fondo per il finanziamento delle fasce retributive e
delle posizioni organizzative” in presenza di una quota stabilizzata, oppure al
“fondo per la produttività collettiva” previa intesa tra le parti contraenti il
presente accordo.
Il fondo è
costituito dai fondi ex CC.N.L. 1995/1996 - art. 43, comma 2, punti 1) e 2) -
consolidati al 31.12.1997.
Il fondo per il compenso del lavoro straordinario,
giusta contrattazione decentrata tra le OO.SS. e la Azienda Sanitaria n° 9 di
Locri ex art 3 C.C.N.L. 1994 – 1997, risulta, per l’anno 1997, ammontare a £
1.356.678.375 che, defalcato del 16,5% a favore della applicazione dello art 45
del C.C.N.L. 1994 – 1997, viene determinato in £ 1.132.826.444.
Il fondo per la remunerazione di particolari
condizioni di disagio, giusta contrattazione decentrata tra le OO.SS. e la
Azienda Sanitaria n° 9 di Locri ex art 5 C.C.N.L. 1994 – 1997, risulta essere
costituito dalle voci di indennità di turno, di pronta disponibilità servizio
notturno/festivo/festivo notturno ed indennità di rischio radiologico. A detto
fondo, ammontante a £ 3.088.764.318, vanno aggiunte le percentuali riportate nella
tabella sottostante e calcolate sul monte salari anno 1995:
Anno di riferimento |
Percentuale |
£ |
1997 |
0,58% |
253.750.000 |
1998 |
0,50% |
218.750.000 |
Al 1998 il fondo, come retro costituito e
consolidato, risulta essere determinato in £ 4.694.090.762.
Dal 1999 i due fondi (ex art 47, comma 2, punto 1 e
punto 2, C.C.N.L. 1995 - 1996) si unificano in unico fondo.
A decorrere dal 31 dicembre 1999 il fondo:
a)
è incrementato da una
quota pari allo 0,06% del monte salari
1997, al netto degli oneri riflessi;
b)
è adeguato in relazione
all’aumento della dotazione organica presa in riferimento nella determinazione;
c)
è decurtato di un
corrispettivo pari a 65 ore pro capite a far data dal conferimento di incarichi
per posizioni organizzative.
A fine anno, a consuntivo
della distribuzione di tale fondo, gli eventuali risparmi accertati possono
essere utilizzati, anche temporaneamente, ad integrazione del fondo per la
produttività collettiva.
Le parti concordano di
riversare nel fondo per le fasce retributive la somma di £ 47.945.625 defalcate
dal fondo ex art. 38, comma 1 e comma 2, C.C.N.L. 1998 – 2001.
Allegato A
Corresponsione delle indennità
Per la corresponsione delle
indennità per particolari
condizioni di disagio, pericolo e danno
le parti confermano quanto riportato nell’art. 5 del Contratto Integrativo
Aziendale 1994/1997, ad eccezione degli autisti del Servizio 118 ai quali va
aggiunta l’indennità di cui al comma 6 dell’art. 44 C.C.N.L. 1994 - 1995.
Il fondo
sostituisce e riassorbe quello previsto dal C.C.N.L. 1995 – 1997, art 43, comma
2, punto 3.
A partire
dallo 01/01/1999 tale fondo assorbe:
1.
la
differenza tra il valore della fascia attribuita come 1° inquadramento e lo
stipendio tabellare iniziale ex art 30 C.C.N.L. 1998 - 2001;
2.
il
valore delle indennità definite come “indennità professionale specifica”.
Rimangono
attribuiti al fondo i medesimi importi di cui al punto precedente relativi al
personale cessato dal servizio a far data dal 01/01/1998, ivi compresi quelli
di cui allo art 30, comma 6 (valore indennità professionale specifica), art 31,
comma 8 (assegno ad personam), art 36, comma 3 (indennità di funzione
soppressa).
Il fondo è
integrato dalle seguenti risorse:
1.
da
una quota pari al 15% del fondo per la produttività collettiva, con decorrenza
dal 01/07/1999);
2.
da
una quota di eventuali minori oneri derivanti dalla riduzione stabile della
dotazione organica a far dal 01/01/1999;
3.
da
una quota pari allo 0,81% del monte salari annuo calcolato con riferimento al
1997, al netto degli oneri riflessi;
4.
da
risorse derivanti dal fondo ex art 38, comma 1, C.C.N.L. 1998 – 2001, in
presenza di stabile modifica e razionalizzazione della organizzazione del
lavoro, anche a parità di organici.
5.
Dallo
01/01/2000, dall’importo della indennità di maggiorazione infermieristica che sarebbe
stata maturata dal personale interessato;
6.
Dallo
01/01/2000, dall’importo economico derivante dalla differenza retributiva tra
lo ex 8° livello ed il livello 8° bis maturato dal personale interessato.
La A.S.
definisce in £ 242.000.000 la somma da devolvere nelle posizioni organizzative,
di cui, indicativamente, il 75% nell’area sanitaria e il 25% nelle aree tecnico
ed amministrativa.
Allegato B
È’
costituito dai fondi previsti dallo art. 46, comma 1 e comma 2, C.C.N.L. 1994 –
1997, nell’ammontare consolidato al 31/12/1997.
Le risorse
da destinare alla produttività ed al miglioramento dei servizi saranno determinati
a seguito della presente contrattazione.
Si
conviene di utilizzare, anche temporaneamente, i risparmi a consuntivo nella gestione
del fondo del lavoro straordinario e particolari condizioni di disagio
Lo
spostamento delle risorse sarà temporaneo e riguarderà l’anno in cui si fossero
verificate le eccedenze e, quindi, non potrà essere ripreso per l’anno
successivo.
Il fondo
viene integrato annualmente:
1. dal
01/01/1998, con le risorse derivanti dalla attuazione dello art. 43 della L.
449/97;
2. dalle
economie conseguenti alla trasformazione del rapporto di lavoro, da tempo pieno
a tempo parziale;
3. a
decorrere dal 01/01/1998, con lo 1% come tetto massimo del monte salari annuo
calcolato con riferimento all’anno 1997 – detratto quanto già attribuito sul
monte salari 1995 - secondo le modalità definite dalla Regione negli atti di
indirizzo per la formazione dei bilanci di previsione correlati dagli incrementi
di gestione;
4. a
decorrere dal 1999, di una quota del 15% su quanto consolidato per il 1998;
5. a
decorrere dal 2000, dallo 1,2% da calcolare sul monte salari anno 1999,
detratto quanto già attribuito sul monte salari 1997.
Allegato C
SISTEMA DI INCENTIVAZIONE DEL PERSONALE
Le parti
prendono atto che l’istituto dell’incentivazione alla produttività, così come
strutturato nel nuovo C.C.N.L. del Comparto Sanità, risulta profondamente trasformato
rispetto ai precedenti contratti di lavoro.
In particolare, il nuovo sistema di incentivazione
alle produttività risulta caratterizzato dai seguenti elementi:
• è importante
strumento per migliorare, dal punto di vista quali - quantitativo, il servizio
che la nuova azienda sanitaria è chiamata ad offrire al cittadino utente,
nell’ambito di un più efficiente utilizzo delle risorse e pertanto di una
maggiore economicità dell’Ente;
• è sistema
scollegato da ogni presunzione di produttività del dipendente e pertanto
strumento effettivamente meritocratico;
• è un sistema
che si fonda nel perseguimento e sulla verifica di concreti risultati ottenuti
dal singolo dipendente e dall’équipe (è pertanto incentivazione di risultato);
• è strumento
da gestire nell’ambito dei criteri generali
posti, in modo decentrato, a livello di singolo servizio / reparto /
ufficio.
Le parti prendono atto che l’istituto
dell’incentivazione consta di due elementi strutturali:
- Incentivazione alla produttività collettiva
(art. 39 C.C.N.L. 1998 - 2001)
destinata a promuovere il miglioramento
organizzativo e l’erogazione dei servizi per la realizzazione degli obiettivi
generali dell’Ente.
- Incentivazione alla produttività di
risultato economico (art. 4, comma 8, D.Lgs 502/92)
Strumento per il
raggiungimento di risultati positivi in termini economici, da parte dei
responsabili dei budget di unità organizzativa.
Si concorda di articolare il
fondo per la produttività 1998 – 2001 (e per l’anno 1997, in quanto non
precedentemente liquidato) in due distinte parti:
Anno |
Produttività |
Mantenimento (43,2%) |
Risultato (56,8%) |
1997 |
881.070.065 |
380.622.268 |
500.447.797 |
1998 |
893.649.525 |
386.056.595 |
507.592.930 |
1999 |
893.649.525 |
386.056.595 |
507.592.930 |
2000 |
1.326.534.078 |
573.062.722 |
753.471.356 |
2001 |
1.326.534.078 |
573.062.722 |
753.471.356 |
2002 |
1.326.534.078 |
573.062.722 |
753.471.356 |
Relativamente
all’anno 2002:
A.
quota di
mantenimento: 43.2% pari a £ 573.062.722 (Euro 295.962,20), parte distribuita
a mantenimento dei precedenti livelli di produttività.
B.
Quota di
risultato: 56.8% pari a £ 753.471.356 (Euro 389.135,50), parte
distribuita in funzione degli obiettivi
e dei risultati raggiunti dalle UU.OO. e/o Servizi attraverso specifici progetti mirati al miglioramento
qualitativo e quantitativo nell'erogazione delle prestazioni, in base agli
indirizzi regionali ed aziendali.
Svolgendosi questa
contrattazione nell’anno 2002, tenuto conto dell’accordo intercorso il 19 novembre 1999 tra la
Regione e le OO.SS. ed al fine di garantire equità nella distribuzione dei
fondi alle rispettive categorie per il personale del comparto, le parti concordano,
per l’arco temporale 1997 e 1998 - 2001, di distribuire ambedue le parti del fondo
identificate nella tabella sopra indicata secondo le seguenti modalità:
Livello |
Categoria |
Peso |
1°, 2°, 3° |
A |
100 |
4° |
B |
115 |
5° |
Bs |
122 |
6° |
C |
144 |
7° |
D |
164 |
8 - 8 bis |
Ds |
183 |
Ad ogni singola categoria è attribuita una quota derivante dalla somma del peso attribuito ad ogni singolo dipendente ad essa appartenente, secondo il seguente calcolo:
1. La quota
di mantenimento diviso la somma totale del peso di tutto il personale del
comparto moltiplicato per la somma del peso del personale della medesima
categoria = frazione di mantenimento attribuito alla categoria.
2. Le quote
così stabilite vengono erogate mensilmente in busta paga (sulla base dei giorni
di presenza) includendo:
ò
Ferie;
ò
Permessi retribuiti;
ò
Permessi sindacali;
ò
Assenze per malattia inferiori ai 15 gg. annuali
complessivi.
Le quote riguarderanno i
dipendenti che mantengono livelli di produttività uguali o superiori ai livelli
propri della U.O. e/o del Servizio di appartenenza, adeguando i parametri di misura
agli indicatori nazionali.
Eventuali residui al 31 Dicembre di ogni anno vengono ridistribuiti a
saldo del risultato.
1.
Propedeuticamente alla
liquidazione di quanto dovuto per il raggiungimento dell’obiettivo, ogni Dirigente
di Struttura invia specifica relazione finale al Direttore Generale ed al
N.A.V.S.. La relazione, corredata dalla scheda di apporto individuale dei
dipendenti coinvolti, deve precisare il raggiungimento o meno degli obiettivi
preventivamente assegnati.
2. Il “fondo
di risultato” viene suddiviso tra le diverse UU.OO. e/o Servizi, determinando
così una quota teorica che spetterà per intero
solamente al raggiungimento totale dell’obiettivo assegnato.
3. La
suddivisione delle quote la cui somma costituisce il fondo budget di ciascuna U.O. avviene in funzione del numero
degli operatori che hanno prestato la loro opera all’interno della U.O.,
moltiplicato per il rispettivo peso di livello.
4. Il
Direttore Generale si riserva di attribuire la somma di £ 226.041.406 (Euro
116.740,65) - pari al 30% - da destinare ad Uffici / UU.OO. / Servizi secondo
obiettivi particolarmente strategici per la Azienda.
5. In base ai
criteri di cui sopra si dividerà il fondo del risultato per U.O. / Servizio, inviando
copia di tali schede ai Dirigenti titolari del risultato (ALLEGATO D).
6. Le quote
del fondo di risultato, attribuite in base al numero dei dipendenti in
servizio a tempo indeterminato nella U.O. / Servizio di riferimento, vengono pesate ed assegnate per categoria,
secondo il seguente schema:
Livello |
Categoria |
Peso |
1°, 2°, 3° |
A |
100 |
4° |
B |
115 |
5° |
Bs |
122 |
6° |
C |
144 |
7° |
D |
164 |
8 - 8 bis |
Ds |
183 |
7. Semestralmente
verrà erogata la quota teorica del 50% sulla base precedentemente identificata.
La liquidazione a conguaglio avverrà previa verifica - a cadenza annuale - dei
risultati effettivamente raggiunti ed in rapporto percentuale agli stessi.
8. In caso di
mancato raggiungimento degli obiettivi vi sarà un recupero delle somme già
erogate, avendo presente la tabella sottostante.
Percentuale risultati rispetto agli obiettivi |
|
inferiori
al 20% |
si eroga lo 0% |
tra il
20% e il 100% |
si eroga
una percentuale di pari proporzione |
9. IL
progetto dove essere presentato tenendo conto dei seguenti elementi:
ý indicazioni
chiare dell’obiettivo che si intende realizzare;
ý descrizione
del progetto con indicazione precisa della durata;
ý il
personale interessato con la categoria
ed il profilo di appartenenza (ALLEGATO E);
ý il valore
economico;
10. La quota
teorica di cui al precedente comma 6, è
così suddivisa:
ò
30 % per l’apporto individuale;
ò
70 % per l’apporto funzionale.
11. La somma
dei valori riferiti agli indicatori
sintetizzati nelle schede di cui allo Allegato E è lo strumento per determinare la quota di produttività
individuale - 30% - legata all’apporto individuale, che spetta ad ogni singolo
lavoratore. In particolare:
ò
Da 80 a 100 punti – 100% del 30% della quota spettante;
ò
Da 50 a 80 punti
- 80%
del 30% della quota spettante;
ò
Da 20 a 50 punti
- 60% del 30 % della quota spettante.
12. Il
Dirigente della Struttura operativa, sulla base dei risultati conseguiti
rispetto agli obiettivi prefissati, esprime le conseguenti valutazioni
sull’apporto individuale assicurato da ogni singolo dipendente.
13. Le percentuali dell’apporto individuale sono
determinate sulla base dei punteggi legati agli indicatori riportati nelle
schede di valutazione individuale , di cui allo Allegato E. Detti indicatori
sono vincolanti per i Dirigenti e non possono essere utilizzati, se non per il
personale previsto da ogni singola
scheda.
14. Gli
eventuali abbattimenti delle quote di produttività individuale legate
all’apporto individuale (30% della quota teorica spettante ad ogni singolo
lavoratore), conseguenti al mancato raggiungimento degli obiettivi definiti,
vengono invece riassegnati al fondo della produttività complessiva per l’anno
successivo.
15. Per ogni
valutazione sarà ammesso ricorso con contraddittorio da parte dei soggetti
interessati o dai loro rappresentanti sindacali. Tali ricorsi saranno presi in
esame dal N.A.V.S. entro venti giorni dalla presentazione, per la revisione o
conferma del giudizio espresso.
Le parti concordano che a tutto il personale del comparto con contratto a tempo indeterminato ed in servizio alla data del 31/12/1996 venga attribuita, con decorrenza 01.01.2001, la fascia economica immediatamente superiore a quella in godimento in sede di primo inserimento nella nuova classificazione prevista dall’allegato 7 del C.C.N.L. 1998 – 2001.
La
spesa viene finanziata utilizzando le
risorse del fondo ex art. 39 del
C.C.N.L. 1998 – 2001, nei limiti della consistenza dei fondi.
Non
partecipano alla progressione economica orizzontale i dipendenti che non
svolgono le mansioni proprie della qualifica di appartenenza.
Il fondo per la progressione economica orizzontale è determinato come segue:
Anno |
Consistenza fondo |
1999 |
3.655.419.124 |
2000 |
4.187.476.641 |
2001 |
5.393.712.509 |
criteri di
valutazione:
anche in
questo caso è utile proporre un mix di criteri di valutazione che tengano conto
dell’anzianità,
dei titoli,
della formazione nonché della valutazione
individuale, differenziando la combinazione di questi elementi e la
loro incidenza a seconda della categoria.
Categorie
basse:
maggior peso all’anzianità,
rispetto alle altre due;
Categorie superiori :
maggior incidenza alla
formazione rispetto all’anzianità.
Per
l'attribuzione della fascia economica si propone di utilizzare i seguenti
criteri per le fasce 1^, 2^, 3^, 4^ di
ogni categoria:
CATEGORIA
A: 90 punti
10 punti Titoli
di studio;
10 punti Arricchimento
professionale conseguente a formazione e/o aggiornamento;
30 punti Valutazione
individuale
40 punti Anzianità
CATEGORIA
B: 90 punti
10 punti Titoli
di studio;
10 punti Arricchimento
professionale conseguente a formazione e/o aggiornamento;
30 punti Valutazione
individuale
40 punti Anzianità
CATEGORIA
Bs: 90 punti
10 punti Titoli
di studio;
10 punti Arricchimento
professionale conseguente a formazione e/o aggiornamento;
30 punti Valutazione
individuale
40 punti Anzianità
CATEGORIA
C: 90 punti
10 punti Titoli
di studio;
20 punti Arricchimento
professionale conseguente a formazione e/o aggiornamento;
30 punti Valutazione
individuale
30 punti Anzianità
CATEGORIA
D: 90 punti
10 punti Titoli
di studio;
20 punti Arricchimento
professionale conseguente a formazione e/o aggiornamento;
30 punti Valutazione
individuale
30 punti Anzianità
CATEGORIA
Ds: 90 punti
10 punti Titoli
di studio;
20 punti Arricchimento
professionale conseguente a formazione e/o aggiornamento;
30 punti Valutazione
individuale
30 punti Anzianità
Si precisa che, in applicazione della art. 35 C.C.N.L. 1998 –
2001, la progressione orizzontale si attiva nel limite delle risorse
finanziarie esistenti e disponibili nel fondo di cui allo art. 39 C.C.N.L. 1998
– 2001. In ogni caso i contingenti di personale interessati alla progressione
economica orizzontale verranno concertati con le RR.SS.UU. e le OO.SS..
Anno |
Consistenza fondo |
Somme già spese |
Residuo per progressione |
1999 |
3.655.419.124 |
3.376.865.443 |
263.553.681
** |
2000 |
4.187.476.641 |
3.353.431.404 |
834.904.837
** |
2001 |
5.393.712.509 |
3.748.316.589 |
1.645.395.920
*** |
** Per gli anni 1999 e 2000, considerato che non si
provvede alla progressione per fasce, il residuo di cui alla colonna viene
utilizzato per il pagamento dell’orario straordinario effettuato nell’anno 2001
in pronta disponibilità (indicativamente £ 210.000.000) e per servizi
essenziali, previa verifica da parte delle OO.SS., e per il fondo per la
produttività.
*** Per l’anno 2001, una quota di tale fondo residuo
- pari a £ 236.922.949 (Euro 122.360,49) - verrà destinata ad integrazione del
fondo di produttività collettiva.
Per
l’anno 2002, la stessa quota verrà utilizzata per il finanziamento delle
posizioni organizzative.
La quota
sopra indicata è derivata da £ 188.977.324 (Euro 97.598,64) - 0,4% calcolato
sul monte salari 1999 a cui vanno aggiunte £ 47.945.625 (Euro 24.761,85) - n°
65 ore di lavoro straordinario per 35 dipendenti ai quali si definisce di
affidare gli incarichi per posizione organizzativa.
Fermo restando quanto previsto
dall’art. 34 del C.C.N.L. ed il limite individuale non potrà essere superiore a
180 ore annuali. I limiti individuali potranno essere superati - in relazione
ad eventi eccezionali - per non più del 5% del personale in servizio - da individuare
d’intesa tra la Azienda e le OO.SS. -
e, comunque, fino al limite massimo di n. 250 ore annuali tenendo conto delle risorse
previste per il lavoro straordinario.
Premesso che il fondo per il
lavoro straordinario è finalizzato a remunerare le prestazioni necessarie a
fronteggiare particolari, temporanee e specifiche situazioni organizzative, le
parti convengono quanto segue:
§
il lavoro straordinario
non è strumento di gestione ordinaria delle attività facenti capo alle Unità
Operative; quindi il ricorso a tale istituto deve, comunque, essere ridotto al
minimo indispensabile per far fronte ad esigenze effettivamente
indilazionabili, imprevedibili e non programmabili. Pertanto diviene obiettivo
aziendale la sua riduzione;
§
le procedure di ricorso
al lavoro straordinario, le modalità di utilizzo e l’impiego del fondo saranno
oggetto di monitoraggio quadrimestrale unitamente ai soggetti sindacali, al fine
di potere adottare eventuali provvedimenti per il suo governo;
§
il lavoro straordinario
prestato deve essere monetizzato o, su richiesta del personale interessato, può
essere recuperato con riposi sostitutivi da fruire, compatibilmente con le
esigenze del servizio, nel mese successivo.
§
Il fondo per la
corresponsione dei compensi per il lavoro straordinario è determinato al
31/12/2001 ai sensi dell’art. 43, comma 2, punto 1 del C.C.N.L. 01 settembre
1995 ed ammonta, per l’anno 2002, a £. 673 milioni (Euro 347.575,50).
§
Per aver diritto al
pagamento del lavoro straordinario l’orario di lavoro deve essere accertato con
efficaci controlli e verifiche da parte della Azienda.
§
La mancata osservazione
di quanto sopra non da diritto a nessuna remunerazione.
§
le ore di
straordinario vanno assegnate alle
articolazioni aziendali per dipartimenti,
e si deve tenere particolarmente conto:
a) del richiamo in servizio per pronta disponibilità; b) della partecipazione a
commissioni o altri organismi collegiali, operanti nell’azienda nella sola
ipotesi in cui non siano previsti specifici compensi; c) dell’assistenza
all’organizzazione di corsi di aggiornamento:
Programma di attività di formazione professionale.
A sostegno
della strategia aziendale, dei processi innovativi e del raggiungimento degli
obiettivi, le parti convengono di attivare iniziative di formazione,
riqualificazione ed aggiornamento professionale
Le parti
prendono atto che la normativa relativa alla materia Sanitaria è in continua innovazione
e cambiamento su diversi piani:
·
istituzionale
·
organizzativo
·
delle responsabilità
·
del sistema informativo
·
del finanziamento e delle contabilità.
L'esperienza
dimostra che le norme da sole non sono sufficienti per produrre cambiamenti in
quanto la loro attuazione dipende dalla costruzione di condizioni (strutturali,
operative, culturali) capaci di rendere il cambiamento operante, valorizzando
il ruolo dinamico e attivo delle persone, cioè di quanti, a diversi livelli di
responsabilità, operano nelle istituzioni e nei servizi.
E’ infatti, a partire dalle persone, dal loro apporto
collaborativo e partecipativo e dal continuo cambiamento ed adeguamento delle
loro professionalità che le innovazioni introdotte potranno avere maggiore
possibilità di successo, realizzando un salto di qualità nella erogazione dei
servizi socio- assistenziali.
Pertanto, nell'ambito dei processi di riforma delle Aziende Sanitarie e degli Enti, la formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale dei dipendenti e per la realizzazione degli obiettivi programmati.
Le
iniziative da sviluppare devono costituire un supporto culturale e
professionale per gli operatori, quale presupposto indispensabile per un reale
miglioramento dei servizi e delle prestazioni erogate in relazione
all'evoluzione dei bisogni di salute del cittadino e della comunità.
Le aree interessate prioritariamente riguardano:
·
i processi di innovazione tecnologica ed organizzativa;
·
gli aspetti tecnico - professionali;
·
le discipline che riguardano l'organizzazione del lavoro, le
tecniche di programmazione e la gestione del personale nelle linee di indirizzo
del Piano Sanitario Nazionale e della programmazione regionale e locale dei
servizi.
·
la conoscenza sui concetti e sui nuovi strumenti di
programmazione e controllo economico finanziario introdotti dalia legislazione
nazionale (contabilità economico-finanziaria e patrimoniale, responsabilità economica.
Budget) ai fine di consentire un più diretto coinvolgimento del personale nel
perseguimento di obiettivi di efficienza e di ottimizzazione dell’impiego delle
risorse.
Il Consiglio dei Sanitari, fino alla costituzione del Collegio di Direzione in base all’art. 17 del D.Lgs 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, supporterà la Direzione Strategica nella formulazione dei programmi di formazione, raccordandosi con la Commissione mista (n° 11 componenti, di cui 05 designati dalle OO.SS.). La Commissione, presieduta dal Direttore Generale o Suo delegato, per la Azienda sarà composta anche da: Direttore Amministrativo, Direttore Sanitario, Dirigente Ufficio Formazione, Responsabile Uffici Staff del Direttore Generale, Responsabile Ufficio Infermieristico e Tecnico, o Loro delegati . I componenti sindacali sono nominati dalle sigle firmatarie e sorteggiati tra i nominativi designati.
Le parti concordano, altresì, di effettuare la formazione e l'aggiornamento anche all’interno delle aziende, ricorrendo, anche, alle strutture specializzate (università, centri di formazione) al fine di contenere i costi coinvolgendo, allo stesso tempo, più operatori possibili.
I
dipendenti interessati potranno presentare domanda di partecipazione e saranno
selezionati sulla base delle priorità aziendali (obiettivi regionali ed
aziendali).
Il
Direttore Sanitario ed il Direttore Amministrativo, congiuntamente e con la
collaborazione dell’Ufficio Formazione, definiscono le procedure di selezione
delle domande, tenuto conto delle priorità connesse agli obiettivi aziendali ed
all’equità nell’accesso ai programmi di formazione. Di tale procedura si
informa la Commissione per la formazione che può proporre modifiche/integrazioni.
Il testo finale viene proposto al Consiglio dei Sanitari, nelle more della
costituzione del Collegio di Direzione, per l’espressione di un parere prima
della determinazione della Direzione Generale.
Al finanziamento di tale istituto si provvede
mediante l’inserimento di un capitolo
ad hoc per la formazione nel bilancio
preventivo annuale, destinando una quota pari allo 01% - £ 450.000.000 circa -
del monte salari, precisando che la Azienda si è già attivata, con la
presentazione di progetti al Fondo Sanitario Europeo, per la acquisizione di
fondi aggiuntivi.
L’azienda si impegna a pubblicizzare i corsi relativi
all’aggiornamento obbligatorio nell’apposito Albo dell’Azienda e nelle sedi di
Distretto ed Ospedaliere, dandone contestuale comunicazione alle OO.SS. firmatarie.
I Comitati per le pari opportunità,
istituiti presso la Azienda od Ente nell’ambito delle forme di partecipazione
previste dall’art. 6 comma 2, svolgono i seguenti compiti:
a.
raccolta dei dati relativi alle materie di propria
competenza, che l’amministrazione è tenuta a fornire;
b.
formulazione di proposte in ordine ai medesimi temi anche ai
fini della contrattazione integrativa di cui all’art. 4, comma 2 punto X ;
c.
promozione di iniziative volte ad attuare le direttive
dell’Unione Europea per l’affermazione sul lavoro della pari dignità delle
persone, nonché azioni positive ai sensi della legge n. 125/1991.
I Comitati, presieduti da un rappresentante femminile
dell’Azienda, sono costituiti da un componente designato da ciascuna delle OO.SS. firmatarie del C.C.N.L. e da un pari
numero di rappresentanti - prioritariamente femminili - dell’Azienda. Il presidente
del Comitato designa un vicepresidente. Per ogni componente effettivo è
previsto un componente supplente.
Nell’ambito dei vari livelli di
relazioni sindacali previsti per ciascuna delle materie sotto
indicate, sentite le proposte formulate dai Comitati per le pari
opportunità, sono previste misure per favorire effettive parità nelle
condizioni di lavoro e di sviluppo professionale, che tengano conto anche della
posizione delle lavoratrici in seno alla famiglia:
- accesso ai
corsi di formazione professionale e modalità di svolgimento degli stessi anche
ai fini del perseguimento di un effettivo equilibrio , a parità di
requisiti professionali, nei passaggi
interni e nel conferimento degli incarichi di posizioni organizzative del sistema classificatorio;
- flessibilità
degli orari di lavoro in rapporto agli orari dei servizi sociali nella
fruizione del part time;
- processi
di mobilità.
La
Azienda favoriscono l’operatività dei Comitati e garantiscono tutti gli
strumenti idonei al loro funzionamento. In particolare, valorizzano e
pubblicizzano con ogni mezzo,
nell’ambito lavorativo, i
risultati del lavoro da essi svolto. Il Comitato è tenuto a svolgere una
relazione annuale sulle condizioni delle lavoratrici all’interno dell’Ente,
fornendo, in particolare, informazioni sulla situazione occupazionale in
relazione alla presenza nelle varie categorie e nei vai profili nonché sulla
partecipazione ai processi formativi..
Il
Comitato per le pari opportunità rimane in carica per la durata di un
quadriennio e comunque fino alla costituzione del nuovo. I componenti del
Comitato possono essere rinnovati nell’incarico per un solo mandato.
L’Amministrazione si impegna a stanziare la somma di
£ 50.000.000 per favorire il reale funzionamento del suddetto comitato e per
finanziare progetti di azioni positive.
La
sicurezza e l'igiene del lavoro costituiscono una problematica di notevole importanza
all'interno delle strutture sanitarie, ciò sia in ragione della diversità e
molteplicità dei fattori di rischio presenti, sia perché essi possono
riguardare tanto i lavoratori, quanto gli utenti dei servizi.
Nel settembre 1994, lo stato italiano ha recepito con il Decreto legislativo n°. 626/94, varie direttive europee in materia di sicurezza e igiene del lavoro, apportando rilevanti novità alla legislazione in vigore. Esse consistono in particolare nella creazione di un'organizzazione della sicurezza che coinvolge attivamente i lavoratori, in funzione della loro mansione e posizione, privilegiandone l'informazione, la formazione e la consultazione.
Le parti concordano di istituire una
commissione paritetica che, di concerto con le strutture aziendali di cui al
D.Lgs 626/94 e con il Medico Competente, coadiuvi e collabori alla effettiva
riduzione del rischio.
Le parti
concordano, altresì, che nell’Azienda il numero dei rappresentanti dei lavoratori
per la sicurezza è pari a 6 (sei) e, per quanto attiene i permessi retribuiti
orari per i predetti rappresentanti, confermano quanto sottoscritto nel
protocollo d’intesa del 12.1.1996 approvato con delibera n° 149/96, per come parzialmente
modificato dalla delibera n.1156/2001.
Alla
scadenza del mandato, i nuovi rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza saranno designati dalle OO.SS..
Per i
dipendenti portatori di handicap, le parti convengono di rimandare la
disciplina a quanto previsto dal C.C.N.L. integrativo stipulato il 07/04/1999.
L’Azienda è tenuta ad istituire,
ove possibile , il servizio di mensa e/o comunque garantire ai propri
dipendenti il diritto alla mensa con modalità sostitutive.
Si conviene che, essendo
l’Azienda nella obiettiva impossibilità di organizzare il servizio in tempi ragionevoli,
si è costretti ad attivare per i dipendenti interessati le modalità sostitutive
che consistono nella erogazione mensile del buono mensa nella misura di £.
10.000 pro capite, su cui grava il contributo del dipendente nella misura di £.
2000.
Hanno diritto alla mensa tutti i
dipendenti, compresi quelli che prestano la propria attività in posizione di
comando, nei giorni di effettiva presenza al lavoro, il cui turno di lavoro
ricomprenda almeno una delle seguenti fasce orarie : 13,00 – 15,00 e 19,00 –
21,00.
Le parti concordano di attivare
un tavolo di lavoro per revisionare l’attività e l’orario di apertura di Servizi
ed Uffici, al fine di ottimizzare l’accessibilità dell’Utenza agli stessi.
L’Amministrazione si impegna a fornire a proprie spese al
personale, cui durante l’orario di servizio è fatto obbligo di indossare una
divisa od indumenti di lavoro e calzature, gli indumenti stessi nella misura di
almeno due cambi annui, salvo motivata proposta della Direzione Sanitaria
Aziendale e convalidata dal Direttore Generale.
Ai dipendenti addetti a particolari servizi (es. personale
118, personale della manutenzione, ecc.) debbono essere inoltre forniti tutti
gli indumenti protettivi contro eventuali rischi e/o infezioni, tenendo conto
delle norme in materia antinfortunistica, di igiene e sicurezza nei luoghi di
lavoro.
L'Azienda
s’impegna a far tenere ai dipendenti interessati corsi di qualificazione ed
aggiornamento allorché si sviluppino e s’implementino innovazioni tecnologiche
volte a modificare il processo ed il prodotto dell’azione sanitaria,
amministrativa e dei servizi resi alla
collettività.
Tale impegno si concretizza in un programma
di azione, definito in contrattazione decentrata, allorché ne ricorrano le condizioni
ed ad integrazione di volta in volta del presente contratto.
In tale
sede sono studiate e valutate le implicazioni logistiche, sociali, funzionali e
di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi di legge vigente.
La
formazione per i dipendenti a seguito delle innovazioni tecnologiche comporta
anche la valutazione per il percorso di carriera e della progressione economica
orizzontale.
Le
parti concordano di elevare il contingente di personale del rapporto di lavoro
a tempo parziale dal 25% della
dotazione organica complessiva a tempo
pieno, come previsto dall’articolo 23 comma 8 del C.C.N.L. 1998/2001, di ulteriore 10%, solo in presenza di
particolari situazioni familiari o personali documentate e presentate dal
dipendente.
I risparmi
derivanti dalla trasformazione dei rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo
parziale sono utilizzati secondo la disposizione della legge 23 dicembre 1996
n° 662, comma 59.
Il rapporto di lavoro a tempo parziale si
articola come segue:
• con prestazione di servizio
ridotta in tutti i giorni lavorativi della settimana (tempo parziale
orizzontale);
• con prestazione lavorativa su alcuni giorni della settimana, del mese
o di determinati periodi dell’anno (tempo parziale verticale) in misura tale da
rispettare la media della durata del lavoro settimanale prevista per il tempo
parziale nell’arco temporale preso in considerazione (settimana, mese, anno).
Il passaggio dal
rapporto di lavoro a tempo pieno a quello a tempo parziale (e viceversa) è
determinato dalla stipulazione di un nuovo contratto individuale di lavoro.
Il
personale con rapporto di lavoro a
tempo parziale è esonerato dallo svolgimento di servizi in lavoro straordinario
e comunque da ogni altra attività - anche incentivata - che implichi
l’allargamento della fascia oraria di servizio per la quale sia stato
autorizzato.
Il periodo di prova non si ripete in
occasione di modifica del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale (e
viceversa), salvo che vengano modificati la categoria o il profilo
professionale di inquadramento.
Al fine di
evitare che si verifichino fenomeni di Mobbing (situazione di isolamento ed accanimento che si verifica
quando un lavoratore viene vessato da dirigenti e colleghi) sempre più diffusi
anche negli ambienti di lavoro della P.A.., l’Azienda effettua periodicamente
una valutazione mirata a verificare la sussistenza o meno del fenomeno.
Detta indagine è compiuta con l’ausilio di apposita modulistica -
fatto salvo l’anonimato - e d’intesa con la R.S.U.
In caso di
sussistenza del fenomeno, la Direzione Generale istituisce apposito sportello
di ascolto che con le dovute garanzie di competenza e riservatezza, accoglie le
richieste di aiuto da parte dei dipendenti, evitando anche probabili contenziosi legali.
Il sistema di progressione
verticale è teso a valorizzare le risorse umane ed a riconoscere le capacità professionali interne all’Azienda, attraverso
procedure selettive da avviarsi nell’ambito dei posti vacanti della dotazione
organica non destinati all’accesso dall’esterno.
Le selezioni interne riguardano
i passaggi tra diverse categorie per i
profili in cui è consentito anche l’accesso dall’esterno, o per profili la cui
professionalità è acquisibile solo all’interno.
Il C.C.N.L., all’art. 20, prevede
che le aziende, sulla base dei propri ordinamenti e delle leggi regionali di
organizzazione, anche in relazione alle esigenze di servizio possano istituire
posizioni organizzative che richiedono lo svolgimento di funzioni con assunzione
diretta di elevata responsabilità.
Per
l’istituzione delle posizioni organizzative e la loro graduazione occorre
correlarsi alle finalità ed agli obiettivi strategici dell’Azienda, attivando
processi di delega delle responsabilità gestionali e professionali.
Gli incarichi
per le posizioni organizzative e per le eventuali revoche delle stesse verranno
formalizzati con specifico Atto deliberativo.
L’impegno di
spesa relativo agli incarichi affidati verrà definito annualmente nell’ambito
del fondo per il finanziamento delle fasce e delle posizioni organizzative.
LE POSIZIONI
1.
Potranno
riguardare:
·
direzione di servizi
·
direzione di dipartimento
·
direzione di uffici
·
direzione di settori di particolare complessità.
2.
Caratterizzazione
·
elevato grado di esperienza
·
autonomia gestionale
·
autonomia organizzativa
3.
Svolgimento
di attività
·
contenuti di alta professionalità
·
contenuti di alta specializzazione
Per:
·
processi assistenziali
·
processi di studio e di ricerca
·
attività ispettive di vigilanza e controllo
·
Attività di attuazione del D.Lgs. 758/94
·
Coordinamento didattico
Graduazione
delle Funzioni
La
graduazione delle funzioni va definita preventivamente, attribuendo un
punteggio elevato ai parametri individuati dal contratto, sostituendoli od integrandoli
in relazione alle specifiche situazioni organizzative della avendo a
riferimento:
SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLE POSIZIONI
DESCRIZIONE
POSIZIONE |
|
||
PARAMETRO |
CRITERIO
OGGETTIVO / INDICATORE |
PUNTI |
|
1)
Competenze richieste di professionalità o di specializzazione max punti 20 |
Alta
(punti 20, 19, 18) Normale (punti 17, 6, 5) bassa (punti 4, 3, 2) |
|
|
2)
Complessità nella gestione dei servizi e grado di autonomia |
Alta
(punti 10,9, 8) Normale (punti 7, 6,
5) bassa (punti 4, 3, 2) |
|
|
3)
Entità delle risorse umane gestite |
Oltre 10
unità (punti 10, 9, 8, ) da 5 a 10 unità
(punti 7, 6, 5) fino a 5 unità (punti
4, 3, 2) |
|
|
4)
Entità delle risorse finanziari e
strumentali |
Alta
(punti 10, 9, 8) Media (punti 7, 6, 5) Bassa (punti 4, 3, 2) |
|
|
5)Valenza
strategica della posizione rispetto agli obiettivi aziendali |
Alta
(punti 10, 9, 8) Media (punti 7, 6, 5) Bassa (punti 4, 3, 2 ) |
|
|
|
TOTALE
PUNTI |
|
|
NOTA : Il
totale del punteggio è dato dalla somma aritmetica del punteggio ottenuto per
ogni singolo parametro.
Fatto uguale a 50 il punteggio massimo
attribuibile a ciascuna posizione, il valore economico viene definito
stabilendo il rapporto tra il punteggio attribuito e il valore economico
massimo dell’indennità (£ 18.000.000).
Il valore
economico della posizione è dato dal rapporto tra le risorse
disponibili e la somma dei punteggi attribuiti moltiplicato per il punteggio di
ciascuna posizione.
Per ognuna
delle posizioni di responsabilità organizzative, dopo aver precisato funzioni
ed attività in relazione alla natura ed alle caratteristiche dei programmi da
realizzare, il bando interno dovrà contenere:
-
la descrizione delle funzioni e delle attività richieste per
la posizione;
-
i requisiti culturali e professionali necessari
-
il valore economico definito per la posizione;
-
i termini per la presentazione della domanda.
La
selezione avviene ad opera di un’apposita commissione nominata dal Direttore Generale,
presieduta dal Direttore Sanitario od Amministrativo secondo l’area di competenza,
e composta anche da due esperti di qualifica dirigenziale, la quale effettua
una valutazione comparata che tenga
conto dei criteri oggettivi seguenti:
·
titoli culturali, sino a punti 25;
·
titoli di servizio, sino a punti 50;
·
titoli professionali specifici, sino a punti 10;
·
curriculum professionale, sino a punti 15.
L’incarico
è conferito con Atto scritto e motivato dal Direttore Generale, su proposta
dell’apposita commissione.
L’Atto
d’incarico deve contenere:
-
la descrizione degli obiettivi da conseguire;
-
i criteri di valutazione, preventivamente definiti;
-
il valore economico della posizione;
-
la durata dell’incarico.
La valutazione
dell’attività e del risultato conseguito dalle persone incaricate avviene
periodicamente ed è formalizzata, per ogni anno, entro il 31 gennaio dell’anno
successivo.
La
valutazione prende in esame il
risultato conseguito in relazione all’esercizio delle attività ed alla
assunzione delle responsabilità funzionali definite nella scheda di descrizione
della posizione organizzativa. (Allegato
al successivo Art. 22)
La
retribuzione di risultato è corrisposta a seguito di valutazione positiva
secondo i parametri definiti in allegato E, a seguito di valutazione specifica
del Dirigente e previa conferma del N.A.V.S. interno dell'Azienda.
In caso di
eventuale valutazione negativa - prima della definitiva formalizzazione - il
N.A.V.S. interno acquisisce in contraddittorio le considerazioni del Dirigente
preposto e del dipendente valutato negativamente, il quale potrà farsi
assistere da un Dirigente sindacale o da persona di sua fiducia o da un legale,
comunque, sempre previa delegazione formale scritta.
L'esito
della valutazione periodica, non inferiore alla cadenza annuale, è riportato
sia che sia positivo sia che sia negativo, nel fascicolo personale di ciascun
dipendente interessato. Di tale esito si tiene conto nell'affidamento di altri
eventuali incarichi, sia in caso positivo che negativo.
In tal
caso il dipendente resta inquadrato nella categoria di appartenenza ed è restituito
alle funzioni del proprio profilo professionale, mantenendo il trattamento
economico già acquisito, ai sensi dell'art. 35 del C.C.N.L. 1998/2001, fatti
salvi i diritti di cui all'art. 36, comma 3° del C.C.N.L. 1998/2001.
SCHEDA DI VALUTAZIONE - 8 PARAMETRI
a) |
capacita’
dimostrata di gestire il proprio tempo di lavoro, facendo fronte con
flessibilità alle esigenze del servizio e contemperando i diversi impegni; |
1. |
2 |
3 |
4. |
5. |
b) |
grado di
conseguimento degli obiettivi assegnati; |
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
c) |
capacita’
dimostrata nel motivare, guidare e valutare i collaboratori e di generare un
clima organizzativo favorevole alla produttività, attraverso una equilibrata
individuazione dei carichi di lavoro nonché mediante la gestione degli
istituti previsti dal contratto di lavoro; |
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
d) |
capacita’
di rispettare e far rispettare le regole e i vincoli dell’organizzazione
senza indurre formalismi e burocratismi e promuovendo la qualità dei servizi; |
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
e) |
capacita’
dimostrata nel gestire e promuovere
le innovazioni tecnologiche e procedimenti, i conseguenti processi
formativi e la selezione, a tal fine,
del personale; |
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
f) |
capacita’
dimostrata nell’assolvere ad attività di controllo, connesse alle funzioni
affidate, con particolare attenzione agli aspetti propri del controllo di gestione; |
1. |
1. |
1. |
1. |
1. |
g) |
qualità
dell’apporto personale specifico; |
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
h) |
contributo
all’integrazione tra diversi uffici e servizi e all’adattamento al contesto
di intervento, anche in relazione alla gestione di crisi, emergenze, cambiamenti
di modalità operative. |
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
TOTALE |
|
|
|
|
|
IL DIRIGENTE ____________________
Nucleo
Aziendale Valutazione Strategica
__________________________________
L’indennità relativa alla
posizione organizzativa verrà corrisposta al raggiungimento almeno
del 70% del valore della scheda di
valutazione, aumentato dell’importo corrispondente per
ogni punto percentuale in più,
garantendo comunque il minimo contrattuale di £ 6.000.000.
ARTICOLO
23 – DIMENSIONAMENTO DEL FONDO DI CUI
ALL’ART. 38
Atteso
che, per il fondo di produttività di cui all’articolo 38 del C.C.N.L. 1998 -
2001 relativo al personale dipendente del S.S.N. (area del comparto) , la media pro capite riconosciuta
nell’ambito della Regione Calabria ed a livello Nazionale corrisponde indicativamente
a £. 1.000.000 lordo annuale, a tutela della equità retributiva del personale
dipendente di questa Azienda la delegazione trattante di parte sindacale
ritiene pregiudiziale riconoscere il medesimo trattamento anche ai lavoratori
dell’Azienda Sanitaria n.9 di Locri, in quanto le carenze delle precedenti
gestioni non debbono riflettersi negativamente sui loro diritti.
L’Azienda Sanitaria di Locri si trova inoltre in una particolare condizione, per l’accordo di programma elaborato dall’attuale Direzione Generale di durata quinquennale volto a riqualificare radicalmente e fortemente le attività sanitarie nell’area di competenza dell’Azienda, con sottoscrizione da parte dei Ministeri della Salute e del Tesoro dell’unico accordo di Programma stralcio in Italia con un’Azienda Sanitaria , che prevede la acquisizione di £. 82.301.000.000 (Euro 42.764.401,48), specificatamente destinati all’A.S. n.9 di Locri. Questo finanziamento potrà consentire un rilancio delle attività sanitarie del territorio, con miglioramento dell’andamento occupazionale. Questo percorso coinvolgerà tutto il personale dipendente con un impegno costante volto a sostenere i livelli di produttività delle attività assistenziali, tecniche ed amministrative ospedaliere e territoriali di tutta l’Azienda, nelle sedi di erogazione dei servizi ritenute opportune in relazione ai lavori di ristrutturazione in corso.
Per garantire il pagamento di quanto sotto indicato,
la Azienda è costretta a differire l’erogazione di somme dovute ad altri
fornitori, nel caso non pervenisse tempestivamente la liquidità di cui al mutuo
acceso in ambito regionale.
Mese |
Oggetto |
Somma indicativa (£) |
Febbraio |
Fasce |
1.650.000.000 |
Marzo |
Produttività 1997/98/99 |
2.670.000.000 |
Aprile |
Passaggio categoria ed Indennità coordinamento
ruolo sanitario |
900.000.000*** |
Maggio |
Produttività 2000/01 |
2.600.000.000 |
Giugno |
Produttività ex fasce e residuo straordinario 2001
in pronta disponibilità |
1.100.000.000 |
*** L’indennità di coordinamento - parte fissa - verrà erogata al
personale inquadrato nella posizione di coordinamento della categoria D (ex VII
e VIII livello) - personale del ruolo sanitario e tecnico - al 31/08/2001 e che
svolge reali funzioni di coordinamento come previsto ex art. 10 C.C.N.L. 1998 –
2001.
L'Azienda si impegna per la stampa del presente contratto collettivo decentrato
e la diffusione avverrà tramite le OO.SS.
Per quanto
non previsto dal presente contratto collettivo decentrato si fa rinvio al
C.C.N.L. ed alle disposizioni di legge in esso contenute
Per quanto
qui non disciplinato tra le parti - sulla base delle norme del D.Lgs 3 febbraio
1993, n. 29 - si fa rinvio al C.C.N.L.
1998/2001, alle norme suppletive del Libro V del codice civile, alla Legge 20
maggio 1970, n. 300 ed alle altre leggi che dettano norme per i rapporti di
lavoro nell’impresa, nonché alle ulteriori norme vigenti in materia.
L’Amministrazione dispone il monitoraggio sull’applicazione
del presente contratto ed effettua il controllo col proprio N.A.V.S..
Essa informa la A.RA.N. delle realizzazioni
effettuate e dei processi verificati ai sensi delle clausole del C.C.N.L.
1998/2001.
L’ipotesi
di contratto collettivo integrativo, definita con la Delegazione Trattante, è
inviata al Collegio dei Revisori, oggi denominato Collegio Sindacale, al fine
del controllo sulla compatibilità dei costi con i vincoli di bilancio.
Se non
saranno evidenziati rilievi nei termini di tempo previsti, il contratto verrà
sottoscritto dalle parti.
ALLEGATO 1
REGOLAMENTO PER IL PASSAGGIO DI CATEGORIA E
ALL’INTERNO DI CIASCUNA CATEGORIA ARTT. 16 E 17 - C.C.N.L. 1998/2000
ARTICOLO 1
OGGETTO E DESTINATARI
Le parti
avendo riguardo a quanto previsto dall'art. 6 lettera B dei C.C.N.L. e all'art.
4 c. 3 del medesimo contratto in tema, rispettivamente, di concertazione e
contrattazione collettiva integrativa, concordano sul disposto del seguente
regolamento disciplinante lo svolgimento delle selezioni interne ex artt. 16,
17 del C.C.N.L. del personale del comparto sanità 7 aprile 1999 impegnandosi,
al contempo, di rivederne il contenuto alla luce dell’emanando regolamento
previsto dall'art. 18 dei D.Lgs. 502/92 e successive modificazioni ed integrazione.
Il presente
regolamento disciplina le procedure relative alle modalità di svolgimento delle
selezioni interne per il passaggio da una categoria all'altra immediatamente
superiore e all'interno della stessa categoria tra profili di diverso livello
economico, o tra profili diversi dello stesso livello economico per il
personale del comparto "Sanità"
di cui agli artt. 16 e 17, nonché, dell'allegato 2) del C.C.N.L. 7
aprile 1999.
La
progressione del personale dipendente dell'Azienda, come previsto dal sistema
classificatorio, deve rispondere all'obiettivo del miglioramento della
funzionalità del servizi, dell'accrescimento dell'efficacia ed efficienza,
della razionalizzazione delle risorse.
Tutti i
passaggi previsti dal presente regolamento devono avvenire, ove previsti dal
C.C.N.L. in posti vacanti nella dotazione organica dell'Azienda risultante
dall'insieme degli effettivi fabbisogni di personale verificati e programmati
ai sensi del comma precedente, previa consultazione con i soggetti sindacali di
cui all'art. 9 comma 2 del C.C.N.L..
Nell'ambito
della pianificazione triennale del fabbisogno del personale di cui all'art. 6
del D.Lgs 29/93 e successive modifiche, l'Azienda individua ogni anno i posti
da ricoprire con le norme previste dal C.C.N.L. 07.04.99 attraverso le
selezioni disciplinate dal presente regolamento, garantendo in maniera
adeguata l'accesso dall'esterno a
ciascuna categoria nel rispetto dell'art. 14 del C.C.N.L. del 7 aprile 99.
Nella
programmazione del fabbisogno potranno ricomprendersi anche i posti che si
rendono vacanti entro l'anno di riferimento per cause di cessazione certe ed
irreversibili al momento dell'adozione dell'atto.
ARTICOLO 1 BIS
POSIZIONE ATIPICHE
PERSONALE DIPENDENTE
Stante le numerose situazioni che
nel corso degli anni si sono venute a creare per figure professionali
dichiarate non idonee permanentemente ai propri profili di appartenenza,
l’Azienda provvederà in via prioritaria e all’applicazione dell’art. 16 del
384/90 inquadrandoli nelle posizioni funzionali secondo i criteri di accesso
stabiliti dall’allegato 1 C.C.N.L.
1998/2001.
ARTICOLO 2
BANDI DI SELEZIONE
Il bando
di selezione dovrà indicare i requisiti specifici, culturali e professionali
per la partecipazione alla selezione interna, a tale riguardo il bando dovrà
fare espresso riferimento a quelli previsti nelle declaratorie delle categorie
e profili professionali e di cui all'Allegato 1 dei C.C.N.L. 7 aprile 1999 che devono essere riportati esattamente e
per esteso.
I
requisiti specifici sono quelli prescritti nella declaratoria delle categorie e
profili di cui all'allegato 1 del C.C.N.L. . Qualora il citato allegato 1
preveda titoli generici o lasci discrezionalità alle Aziende nella previsione
di un titolo, il bando deve contenere espressamente l'individuazione del titolo
e le eventuali equipollenze.
Il bando è
pubblicato all'Albo dell'Azienda e n’è data comunicazione a tutti i Responsabili
dei Dipartimenti, Distretti, Servizi ed Uffici ai finì della diffusione
nell'ambito dell'Unità Operativa di competenza, alle OO.SS ed alla R S U.
ARTICOLO 3
DOMANDE DI AMMISSIONE
Le domande
di partecipazione alle selezioni, redatte in carta semplice secondo apposito
schema predisposto dall'Amministrazione, devono essere presentate all’Ufficio
protocollo dell'Azienda, entro il termine fissato.
La domanda
dovrà contenere le seguenti dichiarazioni, fatte sotto la personale responsabilità
dei dipendente ai sensi delle vigenti norme legislative in materia:
- cognome e nome;
- la data, il luogo di nascita e
la residenza;
- indicazione delle selezioni a
cui si intende partecipare;
- i titoli di studio posseduti,
con l'indicazione della data, sede e denominazione completa dell'istituto o
degli istituti in cui i titoli stessi sono stati conseguiti;
- i servizi prestati presso
pubbliche amministrazioni con l'indicazione delle qualifiche, posizioni
funzionali e profili professionali rivestiti.
Alla
domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere allegata la seguente
documentazione (in fotocopia, ossia autocertificata):
- titoli di studio;
- diplomi di specializzazione, di
perfezionamento, d’abilitazione;
- attestati di aggiornamento,
formazione e qualificazione professionale;
- pubblicazioni e titoli vari, tra
i quali, relazioni finali di ricerche o studi affidati dall'Azienda;
- dichiarazione relativa alle
attività svolte. Tale dichiarazione dovrà contenere espressa convalida da parte
dei rispettivi Responsabile di Servizio, o eventuali altri atti dell'amministrazione.
In caso di
dichiarazioni false, o in contrasto con i dati in possesso dell'amministrazione
oltre a subire gli effetti penali ed amministrativi previsti dalla legislazione
in vigore, il dipendente verrà escluso dalla selezione.
Il termine
di presentazione delle domande non può essere inferiore a 30 giorni dalla data
di pubblicazione del bando all'Albo dell'Azienda.
L'esclusione
dalle selezioni è adottata con provvedimento motivato dalla commissione da
notificare entro 15 giorni dalla sua adozione.
Il
dipendente escluso, tramite provvedimento motivato e notificato entro 15
giorni, può provvedere a sanare le irregolarità e/o omissioni tramite ricorso
entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione.
ARTICOLO 4
COMMISSIONE ESAMINATRICE
La
commissione esaminatrice di ciascuna selezione viene nominata dal Direttore Generale
con atto formale, ed è costituita come di seguito indicato:
1. n° quattro
componenti di categoria superiore al posto messo a concorso, designati dalla
Azienda tra i dipendenti, di cui uno con funzioni di presidente ed uno, di
categoria non inferiore alla "C", con funzioni di segretario;
Non
possono far parte delle commissioni coloro che ricoprono cariche politiche, elettive
e di partito o sono nelle situazioni di incompatibilità ai sensi degli artt. 51
e 52 del codice civile.
ARTICOLO 5
MODALITÀ DI SELEZIONE
La
progressione interna avverrà attraverso la verifica del possesso dei requisiti
di professionalità mediante l'espletamento di apposite prove teorico pratiche
e/o colloqui.
La
selezione deve comprendere anche la valutazione comparata dei curricula con i
criteri di cui al presente regolamento.
A) PASSAGGI DA UNA CATEGORIA ALL'ALTRA IMMEDIATAMENTE SUPERIORE
(passaggi verticali)
Dalla categoria "A" alla categoria "B":
- prova teorico - pratica su
materia attinente al posto da conferire o colloquio diretto ad accertare il
possesso delle capacità professionali acquisite e ad evidenziare l'attitudine a
ricoprire il posto.
Dalla categoria "B" alla categoria "C"
- prova teorico - pratica su
materia attinente al posto da conferire.
- colloquio diretto ad accertare
il possesso delle capacità professionali acquisite e ad evidenziare
l'attitudine a ricoprire il posto.
Dalla categoria "C" alla categoria "D"
- prova teorico - pratica su
materia attinente al posto da conferire.
- colloquio diretto ad accertare il
possesso delle capacità professionali acquisite e ad evidenziare l'attitudine a
ricoprire il posto.
B) PASSAGGI ALL'INTERNO DELLE CATEGORIE B E D
(passaggi diagonali)
Dalla categoria "B" alla categoria "Bs"
- prova teorico - pratica su
materia attinente al posto da conferire o colloquio diretto ad accertare il
possesso delle capacità professionali acquisite e ad evidenziare l'attitudine a
ricoprire il posto.
Dalla categoria "D" alla categoria "Ds"
-
colloquio diretto ad accertare il possesso delle capacità
professionali acquisite e ad evidenziare l'attitudine a ricoprire il posto da
conferire.
C) PASSAGGI NELL'AMBITO DELLA STESSA CATEGORIA TRA
PROFILI DIVERSI DELLO STESSO LIVELLO
(passaggi
orizzontali)
I passaggi
orizzontali dei dipendenti all’interno della medesima categoria tra profili
diversi dello stesso livello sono effettuati mediante l’espletamento di
apposite prove teorico pratiche e/o colloqui per la verifica del possesso dei requisiti culturali e
professionali previsti per l’accesso al profilo, si procederà ad una selezione
utilizzando i seguenti criteri:
All'interno della categoria "A":
- prova
teorico - pratica su materia attinente al posto da conferì re o colloquio
diretto ad accertare il possesso delle capacità professionali acquisite e ad evidenziare
l'attitudine a ricoprire il posto.
All'interno della categoria "B":
- prova
teorico - pratica su materia attinente al posto da conferire o colloquio
diretto ad accertare il possesso delle capacità professionali acquisite e ad
evidenziare l'attitudine a ricoprire il posto.
All'interno della categoria "C":
- prova
teorico - pratica su materia attinente al posto da conferire.
-
colloquio diretto ad accertare il possesso delle capacità professionali
acquisite e ad evidenziare l'attitudine a ricoprire il posto.
All'interno della categoria "D":
- prova
teorico - pratica su materia attinente al posto da conferire.
-
colloquio diretto ad accertare il possesso delle capacità professionali
acquisite e ad evidenziare l'attitudine a ricoprire il posto.
All'interno della categoria "Bs":
-
prova teorico - pratica su materia attinente al posto da
conferire o colloquio diretto ad accertare il possesso delle capacità
professionali acquisite e ad evidenziare l'attitudine a ricoprire il posto.
-
All'interno
della categoria "Ds":
-
colloquio diretto ad
accertare il possesso delle capacità professionali acquisite e ad evidenziare
l'attitudine a ricoprire il posto.
Si rinvia,
relativamente ai punteggi da attribuire alle prove ed ai curricula nelle
selezioni per i passaggi verticali, diagonali ed orizzontali, rispettivamente
alle allegate tabelle 1, 2 e 3.
ARTICOLO 6
MODALITÀ DI ESPLETAMENTO
Per le
modalità di espletamento e, in particolare, per la convocazione dei candidati
ammessi, per la durata e lo svolgimento delle prove, per la valutazione delle
stesse e per la redazione dei verbali dei lavori la Commissione ci si attiene ai principi generali di cui al
titolo I, capo 11 del DPR 483/97.
La
convocazione dei candidati potrà essere effettuata anche con raccomandata a mano.
La
commissione deve in ogni caso garantire l'imparzialità, l'economicità e la
celerità dell'espletamento delle selezioni.
ARTICOLO 7
GRADUATORIA
Al termine
della procedura di selezione, la Commissione Esaminatrice formula la graduatoria
di merito dei candidati idonei.
E’ escluso
dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito la sufficienza, pari ad
un punteggio corrispondente alla metà più uno del punteggio disponibile, in ciascuna
prova di esame.
La
graduatoria è pubblicata all'Albo dell'Azienda ed è a disposizione dei
candidati presso l’Ufficio Gestione Risorse Umane
Entro 30
giorni dalla data di pubblicazione i candidati possono ricorrere alla Commissione
Esaminatrice nel caso ritengano sussistere errori nell'attribuzione dei
punteggi.
La
Commissione Esaminatrice preso atto degli eventuali ricorsi presenti formula la
graduatoria finale entro 15 gg. che sarà approvata dal Direttore Generale.
La
graduatoria rimane efficace per 24 mesi dalla data del provvedimento di approvazione
della stessa.
ARTICOLO 8
NORMA FINALE
Per tutto quanto non previsto dal
presente regolamento si fa riferimento al C.C.N.L. e ad ogni altra normativa
riguardante la materia.
Il
presente regolamento può essere oggetto di modificazione o revisione qualora si
ravvisi la pubblica utilità e l'interesse per l'Azienda, previo confronto con
le OO.SS., secondo le modalità previste dal C.C.N.L..
Tabella 1. Passaggi verticali
DALLA CATEGORIA "A" ALLA
CATEGORIA "B"
La
commissione dispone di 100 punti così suddivisi:
a) punti 30
su per la prova teorico - pratica o colloquio;
b) punti
70 per il curriculum, come da tabella sottostante:
Esperienza professionale
maturata in riferimento al posto messo a concorso (fino a punti 50) |
||
|
per anno
o frazione di anno |
punti
2,50 (il punteggio sarà ridotto del 25% per il servizio reso in altre posizioni) |
Titoli
di studio (fino a punti 12) |
||
|
titolo
di studio superiore al minimo richiesto per la categoria |
punti 05 |
|
diplomi
di specializzazione e perfezionamento |
fino a punti 05 |
|
altri
titoli |
fino a punti 02 |
Corsi di
formazione, anche esterni alla azienda, qualificati in relazione alla durata
e con previsione di esame finale |
fino a
punti 08 |
|
DALLA CATEGORIA "B" ALLA
CATEGORIA "C"
La
commissione dispone di 100 punti, come suddivisi in tabella sottostante:
Per la prova teorico - pratica e
colloquio (punti 30) |
||
|
Prova teorico pratica |
punti 15 |
|
per
colloquio |
punti 15 |
Per il
curriculum (punti 70) |
||
|
Esperienza
professionale maturata in riferimento al posto messo a concorso |
fino a
punti 50 |
|
Per anno
o frazione di anno |
punti
2,50 |
|
Il punteggio sarà ridotto del
25% per il servizio reso in pari livello ma di profilo affine; Il punteggio
sarà ridotto del 50% per il servizio reso in livello inferiore |
|
Titoli
di studio (fino a punti 12) |
||
|
titolo
di studio superiore al minimo richiesto per la categoria |
punti 05 |
|
diplomi
di specializzazione e perfezionamento |
fino a punti 05 |
|
altri
titoli |
fino a punti 02 |
Corsi di
formazione, anche esterni alla azienda, qualificati in relazione alla durata
e con previsione di esame finale |
fino a
punti 08 |
|
DALLA CATEGORIA "C" ALLA
CATEGORIA "D"
La
commissione dispone di 100 punti, come suddivisi in tabella sottostante:
Per la prova teorico - pratica e
colloquio (punti 30) |
||
|
Prova teorico pratica |
punti 15 |
|
per
colloquio |
punti 15 |
Per il
curriculum (punti 70) |
||
|
Esperienza
professionale maturata in riferimento al posto messo a concorso |
fino a
punti 40 |
|
Per anno
o frazione di anno |
punti
2,50 |
|
Il punteggio sarà ridotto del
25% per il servizio reso in pari livello ma di profilo affine; Il punteggio
sarà ridotto del 50% per il servizio reso in livello inferiore. |
|
Titoli
di studio (fino a punti 14) |
||
|
titolo
di studio superiore al minimo richiesto per la categoria |
punti 05 |
|
diplomi
di specializzazione e perfezionamento |
fino a punti 05 |
|
altri
titoli |
fino a punti 04 |
Corsi di
formazione, anche esterni alla azienda, qualificati in relazione alla durata
e con previsione di esame finale |
fino a
punti 12 |
|
Pubblicazioni
e titoli vari, tra i quali relazioni finali di ricerche o studi affidati
dalla Azienda, docenze ed altri titoli non valutati nelle precedenti
categorie ma sempre attinenti al posto da ricoprire |
fino a
punti 04 |
|
Tabella 2 - Passaggi diagonali
ALL'INTERNO DELLA CATEGORIA
"B" AL LIVELLO SUPER (BS):
La
commissione dispone di 100 punti, come suddivisi in tabella sottostante:
Per la prova teorico - pratica e
colloquio (punti 30) |
||
Per il
curriculum (punti 70) |
||
|
Esperienza
professionale maturata in riferimento al posto messo a concorso |
fino a
punti 50 |
|
Per anno
o frazione di anno |
punti
2,50 |
|
Il punteggio sarà ridotto del
25% per il servizio reso in pari livello ma di profilo affine; Il punteggio
sarà ridotto del 50% per il servizio reso in livello inferiore |
|
Titoli
di studio (fino a punti 14) |
||
|
titolo
di studio superiore al minimo richiesto per la categoria |
punti 05 |
|
diplomi
di specializzazione e perfezionamento |
fino a punti 05 |
|
altri
titoli |
fino a punti 04 |
Corsi di
formazione, anche esterni alla azienda, qualificati in relazione alla durata
e con previsione di esame finale |
fino a
punti 06 |
|
ALL'INTERNO DELLA CATEGORIA
"D" AL LIVELLO SUPER (Ds):
La
commissione dispone di 100 punti, come suddivisi in tabella sottostante:
Per il colloquio (punti 30) |
||
Per il
curriculum (punti 70) |
||
|
Esperienza
professionale maturata in riferimento al posto messo a concorso |
fino a
punti 40 |
|
Per anno
o frazione di anno |
punti
2,50 |
|
Il punteggio sarà ridotto del
25% per il servizio reso in pari livello ma di profilo affine; Il punteggio
sarà ridotto del 50% per il servizio reso in livello immediatamente inferiore;
Il punteggio sarà ridotto del 60% per il servizio reso in altri livelli |
|
Titoli
di studio (fino a punti 05) |
||
|
Altre
lauree |
punti 02 |
|
diplomi
di specializzazione e perfezionamento |
fino a punti 02 |
|
altri
titoli |
fino a punti 01 |
Corsi di
formazione, anche esterni alla azienda, qualificati in relazione alla durata
e con previsione di esame finale |
fino a
punti 10 |
|
Valutazione
individuale permanente delle prestazioni e dei risultati |
fino a
punti 10 |
|
pubblicazioni
e titoli vari tra i quali relazioni finali di ricerche o studi affidati dalla
Azienda, docenze ed altri titoli non valutati nelle precedenti categorie ma
sempre attinenti al posto da ricoprire |
fino a
punti 05 |
|
Tabella 3 - Passaggi orizzontali
All'interno della categoria
"A"
Saranno
utilizzati i criteri per le progressioni verticali per il passaggio dalla ctg.
A alla ctg. B
All'interno della categoria
"B"
Saranno
utilizzati i criteri per le progressioni verticali per il passaggio dalla ctg.
A alla ctg. B
All'interno della categoria
"C"
Saranno
utilizzati i criteri per le progressioni verticali per il passaggio dalla ctg.
B alla ctg. C
All'interno della categoria
"D"
Saranno
utilizzati i criteri per le progressioni verticali per il passaggio dalla ctg.
C alla ctg. D
All'interno della categoria
"Bs"
Saranno
utilizzati i criteri per le progressioni verticali per il passaggio della ctg.
A alla ctg. B
All'interno della categoria
"Ds"
Saranno
utilizzati i criteri per le progressioni verticali per il passaggio dalla ctg.
C alla ctg. D
FONDO PER IL FINANZIAMENTO TRATTAMENTO ACCESSORIO: LAVORO
STRAORDINARIO – DISAGIO PERICOLO E DANNO ART. 38, COMMA 1 |
|
Fondi ex C.C.N.L. 1995/97 articolo 43 comma 2 punti 1) e
2), consolidati al 31/ 12/1997 (£) |
|
Fondo articolo 43, comma 2, punto
1; |
1.132.826.444 |
Ex fondo
remunerazione ex art. 43 comma 2 (3.088.764.318) |
|
Per anno 97 +
0,58% sul monte salari 1995 (253.750.000) |
|
Per anno 98 +
0,50% sul monte salari 1995 (218.750.000) |
|
Consolidato al 31.12.98
(3.561.264.318) |
3.561.264.318 |
Totale a valere per gli anni
1998 - 1999 |
4.694.090.762 |
Incremento fondo dal 31/12/1999
di una quota pari allo 0,06% del monte salari annuo calcolato con riferimento
al 1997 al netto degli oneri riflessi |
27.004.767 |
TOTALE a valere per gli anni
2000 - 2001 |
4.721.095.529 |
Decurtazione del compenso per lo
straordinario ai sensi dell’art. 36, comma 2 ex C.C.N.L. 98-01 nella misura corrispondente a n° 65 ore
pro capite per ciascuno dei Dipendenti incaricati, per n° 35 posizioni
organizzative |
47.945.625 |
Totale a valere provvisoriamente
per l’anno 2002 |
4.673.149.904 |
ALLEGATO
B
FONDO PER
IL FINANZIAMENTO DELLE FASCE RETRIBUTIVE E DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE.
Il
fondo costituito - a decorrere dal
01 gennaio 1998:
dall’insieme dei valori economici annualmente attribuiti a tutto il personale in servizio alla stessa
data, calcolati come differenza tra il valore di fascia attribuito in base alla
tabella allegato 7 di primo inquadramento
(colonna D) e lo stipendio tabellare iniziale di cui alla tabella
allegato 4, colonna terza;
Ex posiz. Funzione |
Cat. |
Posizione economica annua lorda di primo inquadramento (olonna D – All. 07 C.C.N.L.) |
Trattamento tabellare iniziale lordo (colonna terza – All. 04 C.C.N.L.) |
Differenza
tra allegato 4 ed allegato
7 (A) |
N° dipendenti (B) |
|
III |
3A |
12.912.260 |
12.671.750 |
240.500 |
1 |
240.500 |
III |
3A1 |
13.614.580 |
12.671.750 |
972.830 |
265 |
257.799.950 |
IV |
4B |
14.957.580 |
13.937.080 |
1.020.500 |
1 |
1.020.500 |
IV |
4B1 |
15.786.330 |
13.937.080 |
1.849.250 |
249 |
460.463.250 |
V |
5BS |
15.850.250 |
15.609.750 |
240.500 |
2 |
481.000 |
V |
5BS1 |
16.786.250 |
15.609.750 |
1.176.500 |
208 |
244.712.000 |
VI |
6C |
18.885.750 |
17.085.250 |
1.800.500 |
44 |
79.222.000 |
VI |
6C1 |
19.918.160 |
17.085.250 |
2.832.910 |
367 |
1.039.677.970 |
VI |
6C2 |
21.118.500 |
17.085.250 |
4.033.250 |
95 |
383.158.750 |
VI |
6C3 |
22.318.830 |
17.085.250 |
5.233.580 |
20 |
104.671.600 |
VI |
6C4 |
24.002.330 |
17.085.250 |
6.917.080 |
2 |
13.834.160 |
VII |
7D |
21.494.400 |
19.693.900 |
1.800.500 |
2 |
3.601.000 |
VII |
7D1 |
22.816.080 |
19.693.900 |
3.122.180 |
53 |
165.475.540 |
VII |
7D2 |
24.015.330 |
19.693.900 |
4.321.430 |
21 |
90.750.030 |
VII |
7D3 |
25.215.650 |
19.693.900 |
5.521.750 |
17 |
93.869.750 |
VII |
7D4 |
26.416.000 |
19.693.900 |
6.722.100 |
9 |
60.498.900 |
VIII |
8DS |
24.046.750 |
22.246.250 |
1.800.500 |
0 |
- |
VIII |
8DS1 |
25.462.660 |
22.246.250 |
3.216.410 |
1 |
3.216.410 |
VIII |
8DS2 |
26.984.750 |
22.246.250 |
4.738.500 |
0 |
- |
VIII |
8DS3 |
28.604.329 |
22.246.250 |
6.358.079 |
5 |
31.790.395 |
TOTALI |
1.362 |
3.034.483.705 |
Allegato B1
VALORI ANNUI LORDI PER DODICI MENSILITÀ DELLA INDENNITÀ PROFESSIONALE
SPECIFICA
(art. 30, comma 5 tabella allegato 6)
PROFILO |
Valore annuo lordo indennità (A) |
N° Dipendenti (B) |
(A)
X (B) £ |
|
|
|
(B)
|
addetto
alle pulizie - fattorino - commesso - ausiliario specializzato |
--- |
|
|
ausiliario
specializzato (ex ausiliario socio sanitario specializzato) |
540.000 |
168 |
90.720.000 |
operatore
tecnico - coadiutore amministrativo –
coadiutore amministrativo esperto |
--- |
|
|
operatore
tecnico specializzato |
--- |
|
|
operatore
tecnico coordinatore |
936.000 |
18 |
16.848.000 |
Puericultrice |
240.000 |
10 |
2.400.000 |
massofisioterapista
– massaggiatore |
--- |
|
|
infermiere
generico e psichiatrico con un anno di corso |
480.000 |
136 |
65.280.000 |
operatore
prof. sanitario (esclusi i profili di cui al punto successivo) - assistente
amministrativo - programmatore -
assistente tecnico - operatore professionale assistente sociale |
--- |
|
|
collaboratore
prof. sanitario (esclusi i profili di cui al punto successivo) - assistente
religioso - collaboratore professionale assistente sociale - collaboratore
amministrativo professionale – collaboratore tecnico - professionale |
--- |
|
|
collaboratore
prof. sanitario : infermiere - infermiere pediatrico - assistente
sanitario – ostetrica |
840.000 |
371 |
311.640.000 |
collaboratore
prof. sanitario esperto |
660.000 |
0 |
|
collaboratore
amministrativo professionale esperto – collaboratore tecnico-professionale
esperto - collaboratore professionale assistente sociale esperto |
--- |
|
|
|
|
703 |
486.888.000 |
Allegato B2
Rimangono attribuiti al fondo i medesimi importi relativi al personale
comunque cessato dal servizio dallo 01.01.1998, compresi quelli di cui
agli artt. 30, comma 6 e 31, comma 8 e 36, comma 3. |
|
Il fondo del comma 1 sostituisce e
riassorbe quello previsto dall’art. 43, comma 2, punto 3 del C.C.N.L.
del 1 settembre 1995, come integrato dal C.C.N.L. del 27 giugno 1996 |
|
Il fondo è, altresì, integrato
con le seguenti risorse |
|
a decorrere da da non
anteriore al 01 Luglio 1999 da una quota pari al 15% del fondo della produttività collettiva di cui all’art. 38,
comma 3; |
134.047.419 |
a decorrere dal 1 gennaio 1999 da una quota degli eventuali minori oneri derivanti dalla
riduzione stabile della dotazione
organica del personale, concordata in contrattazione integrativa |
|
TOTALE FONDO 1999 |
3.655.419.124 |
a
decorrere dal 31 dicembre 1999 da una quota pari allo 0, 81 %
del monte salari annuo
calcolato con riferimento al 1997, al netto degli oneri riflessi |
364.564.363 |
dallo
01/01/2000 indennità maggiorazione infermieristica |
35.570.000 |
R.I.A.
già attribuita al Personale cessato dallo 01/01/2000 |
90.643.154 |
dallo 01/01/200 dalla differenza economica ex 8 livello e 8 bis |
|
dallo 01/07/2000 Lit. 5000 pro capite mensili (art. 3 comma 3 lettera
b, C.C.N.L. 2000/2001) |
41.280.000 |
TOTALE FONDO ANNO 2000 |
4.187.476.641 |
Dallo 010/1/2001 lo 0,81% sul monte salari 1999 |
382.779.081 |
R.I.A. già attribuita al Personale cessato dallo 01/01/2001 (mesi
residui + 13 mesi per tutto il Personale cessato nel 2000) |
148.047.838 |
Indennità professionale infermieristica maturata e non attribuita anno
2001 (per mesi residui + 12 mesi per tutto il Personale cessato nel 2000 con
riassorbimento di £. 35.570.000) |
84.150.000 |
Lit 13.000 pro capite per mesi 13 e riassorbimento di Lit. 41.280.000 |
173.376.000 |
Lit. 65.000 di straordinario trasferite dal fondo art. 38 (35 unità) |
47.945.625 |
Per incremento dotazione organica (da categoria A a Categoria C) |
180.960.000 |
0,4% su £. 47.244.331.000 (monte salari 1999) |
188.977.324 |
TOTALE anno 2001 (a valere provvisoriamente per il 2002) |
5.393.712.509 |
ALLEGATO C
Dal 1° gennaio 1998 sono unificati i fondi per la produttività
individuale e collettiva: |
|
produttività
individuale consolidati al 31 Dicembre 1997; |
89.487.387 |
produttività collettiva consolidati al 31 Dicembre
1997; |
791.582.678 |
CONSOLIDATO AL 1997 |
881.070.065 |
Il su detto fondo è alimentato, dallo 01/01/ 98 anche da : |
|
Risparmi fondo trattamento accessorio comma 1 art 38 |
|
Risorse contratti di sponsorizzazione art. 43 L. 449/97 |
|
Economie trasf. rapporto di lavoro
da T.P. A P.T. |
|
Risorse specifiche da disposizione di legge |
|
1% m. salari 97 per av. di amm. Pareg. Bilancio meno 1% monte salari
1995 |
12.579.460 |
CONSOLIDATO AL 1998 e 1999 |
893.649.525 |
a detrazione il 15% del consolidato 1998 |
134.047.419 |
RESTANO |
759.602.106 |
A far data da 01/01/2000, 1,2% sul monte salari anno 1999 (-1% sul
monte salari 1997) |
116.852.512 |
A far data da 01/01/2000, ulteriore 1% sul monte salari anno 1997 |
450.079.460 |
CONSOLIDATO per gli anni 2000 – 2001 ed a valere provvisoriamente per
l’anno 2002 |
1.326.534.078 |
ALLEGATO D
SCHEDA RICHIESTA FINANZIAMENTO PROGETTO OBIETTIVO
Ufficio/servizio/Unità Operativa |
|
Operatori che partecipano al progetto
Categoria |
Numero (A) |
Quota spettante per singolo dipendente |
Totale (AxB) |
A |
|
|
|
B |
|
|
|
BS |
|
|
|
C |
|
|
|
D |
|
|
|
DS |
|
|
|
Il Dirigente Responsabile del Progetto
_________________________
ALLEGATO E
SCHEDA DI VALUTAZIONE INDIVIDUALE ANNUALE AI FINI
DELL'ASSEGNAZIONE DELLA
QUOTA DI PRODUTTIVITÀ DEL FONDO DI
BUDGET |
||
U.O.__________________________
Servizio______________________________ Ufficio
____________________________ Dipendente___________________________________________________________ Categoria____________________________ |
||
Parametro |
Giudizio Sintetico
|
Punteggio |
Adattabilità del dipendente alle
prestazioni lavorative rispetto all’esigenza dell’obiettivo posto, in particolare
la precisione e la qualità delle prestazioni svolte, rispetto al progetto
posto. Punteggio da 10 a 40 |
|
|
Disponibilità
al cambiamento tecnologico e organizzativo, grado di partecipazione e di
reattività rispetto a processi che richiedono modifiche alla prestazione
lavorativa. Punteggio da 10 a
30 |
|
|
Partecipazione individuale al raggiungimento
dell’obiettivo. Punteggio da 10 a
30 |
|
|
|
TOTALE PUNTEGGIO
|
|
Data _______________________
Il Dirigente di Unità Operativa / Struttura /
/ Area/Dipartimento
Presa visione e ricevuta
copia
Il lavoratore
_______________________
Osservazioni del Valutato:
_______________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Allegato F
Prot. n°________ del __________
OGGETTO:_________________________________
Premessa:
_________________________________________________________________________________________
Obiettivo:
__________________________________________________________________________________
Descrizione del progetto:
_______________________________________________________________________
Durata ______________________________________________________________
Metodologia di misura dei risultati:
_______________________________________________________________________
Il personale che partecipa al progetto:
_______________________________________________________________________
Valore economico (vedi allegato D):
_______________________________________________________________________
Valutazione (vedi allegato E):
_______________________________________________