Provincia di

Reggio Calabria

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  (previsto dall’ art. 4 del CCNL  “Regioni- Autonomie Locali” 2002/2005 del 22/1/2004)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il testo della presente ipotesi di C.C.D.I.  è stato firmato  in data ............................

dalla delegazione trattante.

 

La presente ipotesi, corredata da relazione tecnico-finanziaria, è stata inviata

 il …………………. 

al collegio dei revisori

ai fini dell’esercizio di controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione

c.d.i. con i vincoli di bilancio e con la disciplina sulla

quantificazione delle risorse di cui all’art. 31 e segg.  del CCNL.

 

Trascorsi 15 giorni senza rilievi ovvero a seguito di provvedimento positivo

da parte del  collegio dei revisori, la G.P. con provvedimento n. ………… in data

………………………………….,  esecutivo ai sensi di legge, ha autorizzato il

Presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione

definitiva del C.C.D.I.

 

Il presente C.C.D.I.  è stato sottoscritto in data .........……....................

ed acquista efficacia dal giorno successivo alla predetta data.

 

Il presente C.C.D.I.  è stato trasmesso all’ARAN in data .........……...............,

con la specificazione delle modalità di copertura dei relativi oneri.

 

 

                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                             

                                                                                               

 


I N D I C E

 

ART.  1 -  Composizione delegazioni                                                                          pag.  2

ART.  2 -  Campo di applicazione                                                                               pag.  2

ART.  3 -  Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto              pag.  2

ART.  4 -  Regolamentazione del diritto di sciopero                                                      pag.  3

ART.  5 -  Diritti e libertà sindacali                                                                              pag.  5

ART.  6 - Relazioni sindacali                                                                                     pag.  5          

ART.  7 -  Costituzione del fondo  per lo sviluppo delle risorse umane                            pag.  9

ART.  7 bis - Costituzione del fondo  per lo sviluppo delle risorse umane

                – Lavoro straordinario                                                                               pag. 11

ART.  8 -  Quantificazione delle risorse per le politiche di sviluppo delle

               risorse umane e per la produttività                                                              pag. 11

ART.  9 -  Destinazione del fondo per lo sviluppo delle risorse umane                            pag. 12

ART. 10 -  Criteri per la progressione economica all’interno della categoria                    pag. 13

ART. 11 -  Criteri per l’attribuzione della retribuzione di posizione e risultato                   pag. 13         

ART. 12 -  Criteri corresponsione fondo organizzazione del lavoro                                 pag. 14

ART. 13 -  Pari opportunità                                                                                        pag. 18

ART. 14 – Comitato paritetico per il mobbing                                                               pag. 19

ART. 15 -  Articolazione dell’orario di lavoro - Criteri per le politiche

                dell’orario di lavoro                                                                                   pag. 20

ART. 16 -  Gestione delle eccedenze di personale                                                         pag. 21

ART. 17 -  Formazione                                                                                              pag. 21

ART. 18 -  Miglioramento ambiente di lavoro e sicurezza                                              pag. 21

ART. 19 -  Qualità del lavoro                                                                                      pag. 22

ART. 20 – Gestione del lavoro straordinario                                                                 pag. 22

ART. 21 -  Banca delle ore                                                                                         pag. 22

ART. 22 -  Personale della polizia provinciale                                                               pag. 22

ART. 23 -  Copertura assicurativa                                                                               pag. 23

ART. 24 -  Verifiche                                                                                                   pag. 23

- Dichiarazione congiunta n° 1                                                                                   pag. 24

- TABELLA all. A (Determinazione Risorse)                                                                 pag. 25

Tabelle di valutazione

Tabella  1  progressione economica nell’ambito categoria A

Tabella  2  progressione prima posizione economica successiva  trattamento iniziale categorie B – C

          Tabella  3  progressione seconda posizione economica successiva trattamento iniziale categorie B-C

Tabella  4  progressione ultima posizione economica categorie B–C  e passaggi all’interno categ. D

Tabella  C valutazione individuale per la produttività collettiva

Tabella  E valutazione per erogazione indennità risultato

 

- STIPULA DEL CCDI

              

 

 

 

 

              

L'anno duemilacinque il giorno ................................ del mese di ....................................... alle ore ...................,  nei locali del Palazzo Provinciale  di .................……..............., si è riunita la delegazione trattante dell’Ente, nelle seguenti persone:

 

PARTE PUBBLICA:

 

1.     Dott.ssa Maria F.sca Occhiuto – Dirigente f.f. Settore O.R.U.                                                  Presidente                                                     

2.     Dott. Francesco Macheda – Dirigente Settore Finanze e Bilancio                                           Componente

3.     Dott.ssa Giuseppina Attanasio – Dirigente Settore AA. GG. ,  Istituzionali                          Componente

4.     Avv. Vittorio D’Agostino – Dirigente Struttura Speciale “Avvocatura”                        Componente

 

  PARTE  SINDACALE:

 

- per la R.S.U. (rappresentanza sindacale unitaria- o una rappresentanza della stessa in base al regolamento interno della RSU):

 

1.     ................................................................................... 7.   …………………………………………………………

2.     ................................................................................... 8.   …………………………………………………………

3.     ..................................................................................  9.   …………………………………………………………

4.     .................................................................................. 10.  …………………………………………………………

5.     ...................................................................................11.  …………………………………………………………

6.     .................................................................................. 12    .…………………………………………………….....

 

- i rappresentanti territoriali delle OO.SS.  di categoria firmatarie del CCNL :

1.     ..................................................…………………............................ - rappr. CGIL FP

2.     ..................................................…………………............................ - rappr. FPS -CISL

3.     ..................................................…………………............................ - rappr. UIL FPL

4.        ..................................................…………………............................ - rappr. DICCAP- CONFSAL

                                                                                                                      DIPARTIMENTO EE.LL.-CAMERE

                                                                                                                      DI COMMERCIO-POLIZIA MUN/LE

                                                                                                                                  “Snalcc-Fanal- Sulpm”

5.        ..................................................…………………............................ - rappr. C.S.A. COORDINAMENTO

                                                                                                                     SINDACALE AUTONOMO

                                                                                                                                 “Fiadel/Cisal, Fialp/Cisal, Cisas/Fisael,

                                                                                                                                 Confail/Unsiau, Confill Enti Locali/Cusal,

                                                                                                                                 Usppi-Cuspel-Fasil-Fadel”

 

La delegazione trattante di parte pubblica accerta la sua regolare costituzione avvenuta con deliberazione della G.P. n. 300 in data 11.05.2004, regolarmente esecutiva.

Assiste il Direttore Generale avv. Rosario Carnevale

Partecipa con funzioni di verbalizzante ……………………………………………..

 

A seguito del parere favorevole espresso in data …………………… dal ………………….. sul testo dell’accordo relativo al presente contratto, nonché della certificazione del Collegio dei revisori sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio, LE PARTI HANNO SOTTOSCRITTO l’allegato C.C.D.I. relativo al personale dipendente dell’Ente - periodo 2002 / 2005 per la parte normativa e anno  2005 per la parte economica.

 

 

 

 

ART.  1

Composizione delegazioni

 

Le delegazioni trattanti sono così costituite:

Parte pubblica:

            ________________________________________________________________________

            ________________________________________________________________________

            ________________________________________________________________________

Parte sindacale:

Per la RSU:

            ________________________________________________________________________

            ________________________________________________________________________

            ________________________________________________________________________

Per le organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL:

            ________________________________________________________________________

            ________________________________________________________________________

            ________________________________________________________________________

 

 

ART.  2

Campo di applicazione

 

1.       Il presente CCNL si applica a tutto il personale – esclusi i dirigenti - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato, ivi compreso utilizzato a tempo parziale.

2.       Nel testo del presente contratto il riferimento al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, è riportato come D.Lgs. n. 165 del 2001.

3.       Le parti si riservano di riaprire il confronto qualora intervenissero nuove indicazioni contrattuali che riguardino tutti o specifici punti del presente accordo.

 

 

ART. 3

Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto

 

1.       Il presente CCDI ha valenza quadriennale dall’1/1/2002 al 31/12/2005 per la parte normativa, salvo specifici rinvii a cadenza diversa previsti nel CCDI stesso, e annuale per la parte economica.

2.       Le “risorse decentrate” (risorse finanziarie destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività) vengono determinate annualmente, secondo le modalità previste dal CCNL.

3.       Gli effetti economici decorrono dal 1° gennaio 2005, salvo diversa prescrizione del presente contratto o di quello nazionale.

4.       Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente, sia per la parte economica che per quella normativa, qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata, almeno tre mesi prima di ogni singola scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo.

5.       La piattaforma per il rinnovo del CCDI è presentata dalla R.S.U. e dalle OO.SS. collegialmente o singolarmente. La piattaforma del CCDI ANNUALE ECONOMICO è presentata dai soggetti sindacali sopra citati, un mese prima della scadenza del precedente o, in alternativa, entro i 15 giorni successivi all’approvazione del bilancio di previsione dell’ente.

 

 

 

 

 

 

ART. 4

Regolamentazione del diritto di sciopero

 

 

1. Servizi interessati

Ai sensi dell’art. 2 dell’Accordo Collettivo Nazionale sottoscritto il 19/9/2002 nel Comparto Regioni-Autonomie Locali sono interessati dalla presente regolamentazione i seguenti servizi:

a)      igiene, sanità ed attività assistenziali;

b)      attività di tutela della libertà della persona e della sicurezza pubblica;

c)      produzione e distribuzione di energia e beni di prima necessità, nonché la gestione e la manutenzione dei relativi impianti, limitatamente a quanto attiene alla sicurezza degli stessi;

d)      trasporti;

e)      servizi concernenti l’istruzione pubblica;

f)       servizi del personale;

g)      servizi culturali.

Nell’ambito dei servizi essenziali di cui sopra è garantita, esclusivamente la continuità delle seguenti prestazioni:

1)      servizio attinente alla rete stradale (ivi compreso lo sgombero delle nevi), con ridotto numero di squadre di pronto intervento in reperibilità 24 ore su 24;

2)      servizio di polizia provinciale, da assicurare con un nucleo di personale adeguato limitatamente allo svolgimento delle prestazioni minime riguardanti:

a)      attività richieste dall’autorità giudiziaria ed interventi da garantire con la reperibilità;

b)      attività di pronto intervento;

c)      assistenza del servizio in caso di sgombero della neve;

3)      servizi del personale limitatamente all’erogazione degli assegni con funzione di sostentamento ed alla compilazione e al controllo delle distinte per il versamento dei contributi previdenziali ove coincidente con l’ultimo giorno di scadenze di legge; tale servizio dovrà essere garantito solo nel caso che lo sciopero sia proclamato per i soli giorni dipendenti dei servizi del personale, per l’intera giornata lavorativa e nei giorni compresi tra il 5 e il 15 di ogni mese;

4)      servizio di protezione civile, da presidiare con personale in reperibilità ;

5)      servizio trasporti, ivi compresi quelli gestiti dagli autoparchi: sono garantiti i servizi di supporto erogati in gestione diretta ad altri servizi comunali riconosciuti tra quelli essenziali;

 

 

2. Procedure di raffreddamento e di conciliazione

Prima della proclamazione di ogni azione di sciopero, devono essere preventivamente espletate le procedure di conciliazione.

I soggetti incaricati di svolgere le procedure di conciliazione sono:

a) in caso di conflitto di rilievo regionale, il Prefetto del Capoluogo di Regione;

b) in caso di conflitto di rilievo locale, il Prefetto del Capoluogo di Provincia ed il Presidente se non direttamente coinvolto quale organo politico di vertice dell’amministrazione.

I soggetti indicati entro 30 gg. lavorativi (decorrenti dalla comunicazione scritta che chiarisce le motivazioni egli obbiettivi della proclamazione dello stato di agitazione) provvedono alla convocazione delle parti in controversia al fine di tentare la conciliazione. Il tentativo si considera altresì compiuto qualora i soggetti non abbiano provveduto a convocare le parti in controversia entro il termine stabilito di giorni 7 (sette).

Dall’esito del tentativo di conciliazione viene redatto un apposito verbale sottoscritto dalle parti dal quale risultano le reciproche posizioni sulle materie oggetto del confronto. Il verbale viene inviato alla Commissione di Garanzia. In caso di esito negativo del verbale sono indicate le ragioni del mancato accordo, e le parti sono libere di procedere secondo le consuete forme sindacali.

Eventuali inadempienze relative alle procedure indicate determinano l’applicazione da parte della Commissione di Garanzia, di misure sanzionatorie a carico dei lavoratori e delle OO.SS. o della Provincia.

 

 

 

 

3. Definizione dei contingenti minimi

Con successivo protocollo d’intesa le parti si impegnano ad individuare i contingenti minimi.

 

4. Procedure di attivazione dei contingenti minimi

Con regolamenti di servizio adottati sulla base di appositi protocolli d’intesa stipulati in sede di negoziazione decentrata tra gli enti e le organizzazioni sindacali rappresentative, vengono individuati, per le diverse categorie e profili professionali, addetti ai servizi minimi essenziali, appositi contingenti di personale esonerato dallo sciopero per garantire la continuità delle relative prestazioni indispensabili.

 

I protocolli in particolare individuano.

a) le categorie e i profili professionali che formano i contingenti;

b) i contingenti di personale, suddivisi per categoria e profilo professionale;

c) i criteri e le modalità da seguire per l’articolazione dei contingenti a livello di singolo ufficio o sede di lavoro.

 

Nel caso in cui non si raggiunga l’intesa sui protocolli sono attivate le procedure di conciliazione presso i soggetti competenti in sede locale.

In conformità alle previsioni dei regolamenti i dirigenti ed i responsabili del funzionamento dei singoli uffici o sedi di lavori, secondo gli ordinamenti di ciascun ente, in occasione di ogni sciopero, individuano, di norma con criteri di rotazione, i nominativi del personale incluso nei contingenti, come sopra definiti, tenuto all’erogazione delle prestazioni necessarie.

I nominativi sono comunicati alle organizzazioni sindacali locali ed ai singoli interessati, entro e non oltre il quinto giorno precedente la data dello sciopero. Il personale individuato ha diritto di esprimere, entro il giorno successivo alla ricezione della predetta comunicazione la volontà di aderire allo sciopero chiedendo la sostituzione, ove possibile.

 

5. Modalità di effettuazione degli scioperi

Le strutture e le rappresentazioni sindacali che proclamano azioni di sciopero che coinvolgono servizi essenziali, sono tenute a darne comunicazione All’ente interessato, con un preavviso non inferiore a 10 giorni, precisando in particolare la durata dell’astensione dal lavoro, le modalità di attuazione e le motivazioni dell’astensione dal lavoro. In caso di revoca, sospensione o rinvio di uno sciopero proclamato in precedenza, le strutture e le rappresentanze sindacali devono darne tempestiva comunicazione all’ente.

Nei casi in cui lo sciopero incida su servizi resi all’utenza, le amministrazioni sono tenute a trasmettere agli organi di stampa e alle reti radiotelevisive, di maggiore diffusione nell’area interessata dallo sciopero, una comunicazione completa e tempestiva circa i tempi e le modalità dell’azione di sciopero.

Analoga comunicazione viene effettuata dall’amministrazione in caso di revoca, sospensione o rinvio dello sciopero.

Non possono essere proclamati scioperi nei seguenti periodi:

a)      dal 10 al 20 agosto;

b)      dal 23 dicembre al 7 gennaio;

c)      nei giorni dal giovedì antecedente la Pasqua al martedì successivo;

d)      due giorni prima e due giorni dopo la commemorazione dei defunti, limitatamente ai servizi di polizia provinciale;

e)      nei cinque giorni che precedono e nei cinque giorni che seguono le consultazioni elettorali europee, nazionali, regionali, provinciali, comunali, circoscrizioni e referendarie nazionali e locali.

Gli scioperi di qualsiasi genere dichiarati o in corso di effettuazioni sono immediatamente sospesi in caso di avvenimenti di particolare gravità o di calamità naturale.

6. Per quanto non previsto dal presente articolo si fa espresso rinvio all’Accordo sottoscritto il 19.09.2002, allegato C “Sciopero e servizi essenziali”.

 

 

 

 

 

ART. 5

Diritti e libertà sindacali

 

1. Modalità di svolgimento delle assemblee

La RSU e le organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL e del presente Contratto collettivo decentrato integrativo comunicheranno all’ufficio gestione del personale, almeno tre giorni prima della data fissata per l’assemblea del personale dipendente, il luogo e l’ora dell’assemblea stessa.

L’amministrazione fornirà, ove richiesto, idonei locali per lo svolgimento. Nel caso di ente con almeno duecento dipendenti pone permanentemente a disposizione l’uso di locali idonei.

L'Assemblea potrà interessare la generalità dei dipendenti, singoli servizi o dipendenti appartenenti a singole categorie e profili professionali.

La rilevazione dei partecipanti all’assemblea è effettuata dall’amministrazione. Durante lo svolgimento dell’assemblea deve essere garantita la continuità delle prestazioni indispensabili. A tal fine, l'Amministrazione individuerà con le medesime procedure seguite in caso di sciopero e nel termine di tre giorni prima della data fissata, i contingenti minimi di personale che potrà partecipare in reperibilità all'assemblea.

I dipendenti hanno diritto di partecipare, durante l'orario di lavoro, ad assemblee sindacali, senza oneri a carico dell'ente, per 12 ore annue pro capite senza decurtazione della retribuzione.

L'assemblea si svolge, di norma, nell'aula consiliare dell'Ente o, per assemblee di settore, in idoneo locale all'interno del settore, salvo diversa richiesta delle RSU o delle OO.SS. firmatarie del CCNL e del presente accordo. Per motivata indisponibilità l'Ente può assegnare altro idoneo locale comunicandolo tempestivamente alle OO.SS. Su decisione delle OO.SS. o della RSU l’Assemblea si può svolgere in locali diversi da quelli individuati.

La RSU e le OO.SS. firmatarie del CCNL e del presente accordo comunicheranno almeno tre giorni prima della data fissata per l'assemblea del personale dipendente, il luogo e l'ora dell'assemblea stessa.

Per tutte le altre modalità di esercizio del diritto di assemblea trova applicazione la specifica disciplina contenuta nell’art. 2 dell’Accordo collettivo quadro sulla modalità di ut6ilizzo dei distacchi, aspettative e permessi nonché delle altre prerogative sindacali del 7/8/1998 ( art. 56 CCNL 14/9/2000).

 

2 Libertà sindacali.

Le organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL, comunicheranno all’inizio di ogni anno la quota di permessi sindacali a disposizione della RSU che dovrà procedere per l’utilizzo degli stessi rispettando le procedure previste dalla normativa vigente.

Per l'affissione di pubblicazioni, testi e comunicati inerenti l'attività sindacale, l'amministrazione ha l'obbligo di predisporre appositi spazi in ogni unità lavorativa autonoma. Degli spazi usufruiranno RSU e OO.SS. firmatarie.

 

ART. 6

Relazioni  sindacali

 

 Il sistema delle relazioni sindacali si articola nei seguenti istituti:

- Contrattazione Decentrata Integrativa:

¨    materie con obbligo di accordo

¨    materie senza obbligo di accordo

- Concertazione

- Informazione

- Consultazione

- Procedure di conciliazione e interpretazione autentica

 

1.  Contrattazione decentrata integrativa

La contrattazione collettiva decentrata integrativa è finalizzata al contemperamento tra le esigenze organizzative, la tutela dei dipendenti e la salvaguardia dell’interesse dell’utenza e dei cittadini.

Per tali fini, la Parte Pubblica e la Parte Sindacale sono impegnate, nel reciproco rispetto e nell’esercizio responsabile dei diversi ruoli, ad intrattenere corrette relazioni sindacali, attraverso l’attivazione di tutti gli istituti contrattuali, con le modalità e nei tempi previsti.

La contrattazione, prerogativa degli Organi di gestione, costituisce il momento negoziale fra le Parti. Essa si svolge sulle materie indicate nel CCNL, con le modalità e nei tempi ivi previsti.

La delegazione di Parte Pubblica, composta dai dirigenti individuati dall’Organo di governo, esercita il proprio ruolo negoziale nell’ambito delle direttive e degli atti di indirizzo formali indicati nel Protocollo di concertazione ovvero in apposito specifico atto di indirizzo.

Per ogni incontro deve essere espressamente previsto l’ordine del giorno degli argomenti da trattare.

Di ogni seduta verrà redatto un verbale che dovrà riportare la sintesi degli argomenti affrontati e delle eventuali decisioni assunte. Di tale verbale verrà data lettura alla fine della riunione stessa. Il verbale verrà contestualmente sottoscritto dai componenti la delegazione trattante. Qualora gli argomenti in discussione non siano completamente trattati o vengano rinviati verrà, alla fine dell’incontro, fissata la data dell’incontro successivo.

Nei provvedimenti adottati dall’Amministrazione o dai responsabili dei servizi riguardanti materie oggetto di contrattazione devono essere indicati i pareri delle organizzazioni sindacali, come risultanti dai verbali degli incontri.

Il materiale oggetto di informazione dovrà essere fornito in forma scritta.

 

2.  Materie della Contrattazione decentrata integrativa con obbligo di accordo.

Costituiscono oggetto della contrattazione decentrata integrativa le seguenti materie:

1.       Criteri per la ripartizione e destinazione del fondo per lo sviluppo delle risorse umane, che sono determinati con cadenza annuale;

2.       Criteri per incentivare la produttività e il miglioramento della qualità dei servizi;

3.       Criteri per la corresponsione dell’indennità di trasferimento che varia da tre a sei mensilità (art. 42 CCNL 1/4/1999);

4.       Criteri per incentivi e produttività dei messi notificatori;

5.       Criteri, valori e procedure per l’individuazione e la corresponsione dei compensi relativi a:

¨      attività disagiate svolte dal personale appartenente alle categorie A,B,C;

¨      turni, reperibilità, rischio, maneggio valori, orario notturno, festivo e notturno festivo, secondo la disciplina contrattuale;

¨      specifiche responsabilità attribuite al personale appartenente alle  categorie B ,C e D, non titolare di posizioni organizzative;

¨      specifiche attività previste da particolari disposizioni legislative (condono edilizio, recupero contenzioso tributi locali, progettazione ufficio tecnico, messi);

6.   Definizione di azioni positive a favore delle lavoratrici per le Pari opportunità e Comitati per il mobbing

7.  Modalità e verifiche per l'attuazione graduale della riduzione di orario di lavoro a 35 ore e criteri generali per le politiche dell’orario di lavoro;

8.   Modalità di gestione delle eccedenze di personale, finalizzate al mantenimento dei livelli

       occupazionali.

9.   Gestione mensa

10. Integrazione dei criteri per la progressione economica all'interno della categoria,

11. Modalità di ripartizione delle risorse tra:

      - progressione economica;

      - Retribuzione di posizione e risultato con riferimento alle posizioni organizzative e alle alte professionalità.

12. Attribuzione nell’ambito dei contratti di formazione e lavoro, di compensi per particolari condizioni di lavoro o per altri incentivi previsti dal CCNL 1/4/1999, utilizzando esclusivamente risorse aggiuntive previste nel finanziamento del progetto di formazione e lavoro.

13. Eventuale trattamento economico accessorio compatibile con la specialità della prestazione nell’ambito del telelavoro secondo le finalità di cui all’art. 17 del CCNL 1/4/1999, nonché l’entità dei rimborsi spese sostenute dal lavoratore per consumi energetici e telefonici nel caso di telelavoro a domicilio.

14. Individuazione di gravi e documentate situazioni familiari che determinano l’elevazione della percentuale massima del 25% per il rapporto di lavoro a tempo parziale.

15. Definizione di casi, condizioni, criteri e modalità per la determinazione e corresponsione di trattamenti economici accessori  per i lavoratori con contratto di fornitura di lavoro temporaneo.

16. disciplina, per l’Avvocatura dell’Ente, della corresponsione dei compensi professionali e la retribuzione di risultato ( art. 27 CCNL  14/9/2000 – art. 10 CCNL 31/3/1999).

17. Elevazione, per esigenze eccezionali, del limite massimo individuale del lavoro straordinario (di cui all’art. 14, comma 4, CCNL 1/4/1999).

18. Criteri di partecipazione alle progressioni orizzontali e ai percorsi formativi e corresponsioni quote di produttività per il personale in distacco sindacale.

19.  Incentivi al personale utilizzato per servizi in convenzione o con enti convenzionati con la Provincia.

Su tutte le materie sopraelencate le parti hanno l’obbligo di raggiungere l’accordo.

 

3.  Materie della Contrattazione decentrata integrativa senza obbligo di accordo.

Costituiscono altresì oggetto della contrattazione decentrata integrativa le seguenti materie:

1.       Programmi delle attività formative

2.       Linee di indirizzo e criteri per:

¨      il miglioramento dell'ambiente di lavoro

¨      la sicurezza nei luoghi di lavoro

¨      le facilitazioni per disabili

3.       Implicazioni in ordine alla qualità del lavoro e alla professionalità dei dipendenti derivanti da innovazioni:

¨      organizzative

¨      tecnologiche

¨      della domanda di servizi

4.       Criteri per le politiche di orario del lavoro.

Per le materie sopraelencate le parti non hanno l'obbligo di raggiungere l'accordo. Decorsi 30 giorni dall'inizio delle trattative, prorogabili fino ad un massimo di ulteriori 30 giorni, le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziative e decisione.

Le parti si incontrano a livello di ente,almeno tre volte l’anno, per valutare le condizioni che hanno reso necessario l’effettuazione di lavoro straordinario e per individuare soluzioni che possano consentirne una stabile e progressiva riduzione, anche attraverso interventi di razionalizzazione dei servizi. I risparmi accertati a consuntivo confluiscono nelle risorse del fondo con prioritaria destinazione al finanziamento del nuovo sistema di classificazione del personale.

 

4. Concertazione.

La concertazione costituisce momento di partecipazione delle Rappresentanze Sindacali, propedeutico alla formazione delle scelte politiche in materia di organizzazione dell’amministrazione e di sviluppo delle risorse umane. Essa si svolge sulle materie previste dai Contratti di Lavoro.

La concertazione si svolge prima dell’avvio del negoziato inerente la Contrattazione Collettiva Decentrata Integrativa (CCDI) quadriennale, ed inoltre, con cadenza annuale, nella fase di predisposizione degli strumenti di programmazione e di bilancio, attraverso appositi incontri fra l’Organo di governo e le Rappresentanze Sindacali.

Ogni sessione di concertazione si conclude con la sottoscrizione di un “Protocollo di concertazione”, nel quale sono riportati gli obiettivi generali e le scelte politiche dell’Amministrazione sulle materie indicate al primo periodo, gli strumenti necessari per la loro attuazione, nonché i tempi e le scadenze per la verifica della loro attuazione.

La concertazione è richiesta in forma scritta dai soggetti sindacali dopo aver ricevuto l’informazione. Inizia entro il 10° giorno dalla data di ricezione della richiesta da parte dell’amministrazione o al 5° giorno in caso di urgenza.

Durante la concertazione le parti si adeguano, nei loro comportamenti, ai principi di responsabilità, correttezza e trasparenza.

La concertazione si conclude entro 30 giorni dalla data della richiesta.

Sull’esito della concertazione si redige un apposito verbale dal quale risultino le posizioni delle parti.

Costituiscono oggetto di concertazione le seguenti materie:

1.       articolazione dell'orario di servizio

2.       criteri per il passaggio dei dipendenti per effetto di:

- trasferimento di attività

- disposizioni legislative comportanti trasferimenti di personale e di funzioni

3.   andamento dei processi occupazionali

4.   criteri generali per la mobilità interna

5.   criteri generali per:

¨      svolgimento delle selezioni per i passaggi tra categorie professionali

¨      valutazione delle posizioni organizzative e relativa graduazione delle funzioni

¨      conferimento degli incarichi legati alle posizioni organizzative e alte professionalità e relativa valutazione periodica

¨      metodologia permanente di valutazione dei risultati e delle prestazioni del personale

¨      individuazione delle risorse aggiuntive per la progressione economica interna alla categoria

¨      individuazione dei nuovi profili

¨      attuazione delle regole relative agli aggiornamenti e/o modificazioni dei valori massimi del costo del personale di ciascuna categoria

¨      il conferimento delle mansioni superiori

6. procedimento e criteri per l’accertamento selettivo dei requisiti attitudinali e professionali richiesti nei contratti di formazione e lavoro,

7. individuazione del fabbisogno di personale da assumere con contratto a termine.

8. verifica sulle condizioni finanziarie per la destinazione di una quota parte del rimborso spese per ogni notifica di atti dell’amministrazione al fondo di cui all’art. 15 CCNL 1/4/1999, per incentivare la produttività dei messi notificatori.

 

5. Informazione

L’informazione deve essere rivolta alle OO.SS. firmatarie del contratto e alle RSU.

L'informazione è preventiva:

a)      su tutte le materie oggetto di concertazione o di contrattazione Collettiva Decentrata Integrativa.

b)      Sul numero, motivi, contenuto anche economico, durata e costi dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo.

Nei casi di motivate ragioni d’urgenza le amministrazioni forniscono l’informazione in via successiva, comunque non oltre i cinque giorni successivi alla stipulazione dei contratti di fornitura. Inoltre alla fine di ogni anno gli enti forniscono alle OO.SS. tutte le informazioni necessarie alla verifica del rispetto percentuale fissata dal CCNL del 7% del numero dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo.

c)      definizione dei progetti per la sperimentazione del telelavoro nei limiti e nelle modalità stabiliti dall’art. 3 del DPR n. 70/1999, e dal CCNL quadro del 23/3/2000.

d)      rapporto di lavoro,

e)      organizzazione degli uffici;

f)       gestione complessiva delle risorse umane.

Le parti, su richiesta di ciascuna di esse, si incontrano con cadenza annuale ed in ogni caso in presenza di iniziative concernenti:

-     linee per l'organizzazione degli uffici e dei servizi

-     iniziative per l'innovazione tecnologica degli stessi

-     processi di dismissione, esternalizzazione, trasformazione;

A tal fine, l’Ente si impegna ad inviare alle OO.SS. ed alla R.S.U. la relativa documentazione che, ove possibile e previa richiesta, viene fornita anche su supporto informatico.

Gli accordi, dopo la sottoscrizione, vengono forniti a tutti i soggetti firmatari.

Per una corretta applicazione dell'istituto della informazione l'amministrazione attiva presso l'ufficio del personale o l'ufficio per le relazioni sindacali, apposito fascicolo intestato alle OO.SS. presso il quale affluiscono tempestivamente le documentazioni relative alle materie oggetto di informazione.

E' fatto obbligo ai responsabili dei servizi di disporre che ogni atto relativo venga inviato al fascicolo per l'informazione.

Gli enti informano con cadenza semestrale i soggetti sindacali sull’andamento delle assunzioni a tempo parziale, sulla tipologia delle stesse e sull’eventuale ricorso al lavoro aggiuntivo e straordinario.

 

 

 

6. Consultazione  (art. 7, comma 4, del CCNL 31/3/1999)

La consultazione è effettuata nelle materie previste dal D.lgs. 165/2000 (organizzazione e disciplina degli uffici, quantificazione e variazioni degli organici, programmazione nuove assunzioni) e dal D.lgs. 626/1994.

 

7. Interpretazione autentica del CCDI .

Quando insorgono controversie sull’interpretazione dei contratti collettivi decentrati integrativi, le parti che li hanno sottoscritti si incontrano per definire consensualmente il significato della clausola controversa.

La parte interessata invia alle altre richiesta scritta con lettera raccomandata. La richiesta deve contenere una sintetica descrizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si basa; essa deve comunque fare riferimento a problemi interpretativi ed applicativi di rilevanza generale.

Le parti che hanno sottoscritto il contratto collettivo decentrato integrativo si incontrano entro 30 giorni dalla richiesta e definiscono consensualmente il significato della clausola controversa.

1.       L’eventuale accordo sostituisce la clausola controversa sin dall’inizio della vigenza del contratto collettivo decentrato integrativo.

2.       Gli accordi di interpretazione autentica del contratto collettivo decentrato integrativo hanno effetto sulle controversie individuali aventi ad oggetto le materie da essi regolate.

 

ART.  7

Costituzione del fondo per lo sviluppo delle risorse umane

 

Risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità in applicazione delle seguenti disposizioni:

 

- Art. 15 comma 1 CCNL 1/4/1999, lettere a, b, c, f, g, h, i, j, l:

lett. a) -gli importi dei fondi di cui all’art. 31, comma 2, lettere b), c), d) ed e) del CCNL 6/7/1995, e successive modificazioni ed integrazioni, previsti per l’anno 1998 e costituiti in base alla predetta disciplina contrattuale, comprensivi anche delle eventuali economie previste dall’art. 1, comma 57 e seguenti della L. 662/1996, nonché la quota parte delle competenze economiche accessorie di cui alla lettera a) dello stesso art. 31, comma 2, già destinate al personale delle ex qualifiche VII ed VIII che risulti incaricato delle funzioni dell’area delle posizioni organizzative calcolata in proporzione al numero dei dipendenti interessati;

lett. b)  -le eventuali risorse aggiuntive destinate nell’anno 1998 al trattamento economico accessorio ai sensi dell’art. 32 del CCNL 6/7/1995 e dell’art. 3 del CCNL 16/7/1996, nel rispetto delle effettive disponibilità di bilancio dei singoli enti;

lett. c)  - gli eventuali risparmi di gestione destinati al trattamento accessorio nell’anno 1998  secondo la disciplina dell’art. 32 del CCNL del 6.7.1995  e dell’art. 3 del 16.7.1996, qualora dal consuntivo dell’anno precedente  a quello di utilizzazione non risulti un incremento delle spese del personale dipendente,  salvo quello derivante dalla applicazione del CCNL;

lett. d)  -  i risparmi derivanti dalla applicazione della disciplina dell’art. 2 , comma 3, del D.Lgs. n. 29/1993;

lett. e)   - l’insieme delle risorse già destinate, per l’anno 1998, al pagamento del livello economico differenziato al personale in servizio, nella misura corrispondente alla percentuale previste dal CCNL del 16.7.1996;

lett. f)  - dalle risorse destinate alla corresponsione della indennità di L. 1.500.000 ora in € 774,69 di cui all’art. 37, comma 4, del CCNL del 6.7.1995;

lett. g)  - da una quota degli eventuali minori oneri derivanti dalla riduzione stabile di posti di organico del personale della qualifica dirigenziale, sino ad un importo massimo corrispondente allo 0,2% del monte  salari annuo della stessa dirigenza, da destinare al finanziamento del fondo di cui all’art. 17, comma 2, lett. c); la disciplina della presente lettera è applicabile alle Regioni ; sono fatti salvi gli accordi di miglior favore;

lett. h)  - un importo dello 0,52% del monte salari dell’anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza, corrispondente all’incremento , in misura pari ai tassi programmati d’inflazione, del trattamento economico accessorio con decorrenza dal 31.12.1999 ed a valere per l’anno successivo.

lett. i)  -le somme connesse al trattamento economico accessorio del personale trasferito agli enti del comparto a seguito dell’attuazione dei processi di decentramento e delega di funzioni;

- Art. 15 CCNL 1.4.1999, comma 5, per gli effetti derivanti dall’incremento delle dotazioni organiche, del CCNL dell’ 1/4/99: comma 5: in caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti, ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni del personale in servizio cui non possa farsi fronte a traverso la razionalizzazione delle strutture e/o delle risorse finanziarie disponibili o che comunque comportino un incremento stabile delle dotazioni organiche, gli enti nell’ambito della programmazione annuale e triennale dei fabbisogni di cui all’ art. 6 del D.lgs. 29/93, valutano anche l’entità delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri del trattamento accessorio del personale da impiegare nelle nuove attività e ne individuano la relativa copertura nell’ambito delle capacità di bilancio.

- Art. 4, commi 1 e 2 del CCNL del 5. 10. 2001:

comma 1: Gli enti, a decorrere dall’anno 2001, incrementano le risorse del fondo di cui all’art. 15 del CCNL dell’1.4.99 di un importo pari all’1,1% del monte salari dell’anno 1999, esclusa la quota relativa alla dirigenza.

Comma 2: Le risorse di cui al comma 1, sono integrate dall’importo annuo della retribuzione individuale di anzianità e degli assegni ad personam in godimento da parte del personale comunque cessato dal servizio a fari data dal 1° gennaio 2000.

- Art. 34 comma 4 CCNL 2002/2005: gli importi fruiti per progressione economica orizzontale dal personale cessato dal servizio per qualsiasi causa o che sia stato riclassificato nella categoria superiore per progressione verticale, sono riacquisiti nella disponibilità delle risorse decentrate dalla data di ricorrenza delle cessazioni o delle riclassificazioni; la contrattazione decentrata definisce le finalità di utilizzazione delle predette risorse recuperate anche per il finanziamento di ulteriori progressioni.

- Art. 32. commi 1, 2, 7,  CCNL 2002/2005:

comma 1: le risorse decentrate previste dall’art. 31 comma 2, sono incrementate nell’anno 2003, di un importo pari allo 0,62% del monte salari, esclusa la dirigenza, riferito all’anno 2001.

Comma 2: gli enti incrementano ulteriormente le risorse decentrate indicate nel comma 1 e con decorrenza dall’anno 2003, con un importo corrispondente allo 0,50 del mente salari dell’anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel rispetto della specifica disciplina del presente articolo.

Comma 7 : la percentuale di incremento indicata nel comma 2 è integrata, nel rispetto delle medesime condizioni, specificata nei commi 3,4,5 e 6 di un ulteriore 0.20% del monte salari dell’anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, ed è destinata al finanziamento della disciplina dell’art. 10 (alte professionalità).

 

Risorse aventi carattere di eventualità e variabilità in applicazione delle seguenti disposizioni

 

- Art. 15, comma 1, CCNL 1.4.99. lettere d, e, k, n:

lett. d) le somme derivanti dalla attuazione dell’art. 43 della legge 449/1997;

lett. e) economie conseguenti alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale ai sensi e nei limiti dell’art. 1, comma 57 e seguenti della legge n. 662/1996 e successive integrazioni e modificazioni;

lett. k)  le risorse che specifiche disposizioni di legge (sia nazionali che di livello regionale) finalizzano alle incentivazioni di prestazioni o di risultati del personale, da utilizzarsi secondo la disciplina dell’art. 17;

- Art. 15 CCNL 1.4.1999 commi 2, 4 e 5 per gli effetti non correlati all’aumento delle dotazioni organiche:

comma 2 in sede di contrattazione decentrata integrativa, ove nel bilancio dell’ente sussista la relativa capacità di spesa, le parti verificano l’eventualità dell’integrazione delle risorse economiche di cui al comma 1,  sino ad un importo massimo corrispondente all’1,2% su base annua, del monte salari dell’anno ‘97, esclusa la quota relativa alla dirigenza.

Comma 4  gli importi previsti dal comma 1, lett. b), c) e dal comma 2, possono essere resi disponibili solo a seguito del preventivo accertamento da parte dei servizi  di controllo interno o dei nuclei di valutazione delle effettive disponibilità di bilancio dei singoli enti create a seguito di processi di razionalizzazione e riorganizzazione delle attività ovvero di espressamente destinate all’ente al raggiungimento di specifici obiettivi di produttività e di qualità.

Comma 5: in caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione  finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti, ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni del personale in servizio cui non possa farsi  fronte attraverso la razionalizzazione delle strutture e/o delle risorse finanziarie disponibili o che comunque comportino un incremento stabile delle dotazioni organiche, gli enti, nell’ambito della programmazione annuale e triennali dei fabbisogni di cui all’art. 6 del D.lgs. 29/93, valutano anche l’entità delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri del trattamento economico accessorio del personale da impiegare nelle nuove attività e ne individuano la relativa copertura nell’ambito delle capacità di bilancio.

- Art. 4, commi 3 e 4, del CCNL del 5.10.2001

Comma 3 la disciplina dell’art. 15, comma 1, lett. k) del CCNL dell’1/4/1999, ricomprende sia le risorse derivanti dalla applicazione dell’art. 3, comma 57della legge n. 662 del 1996 e dall’art. 59, comma 1, lett. p) del D. Lgs n. 446 del 1997 ( recupero ICI), sia le ulteriori risorse correlate agli effetti applicativi dell’art. 12, comma 1, lett. b) del D.L. n. 437 del 1996, convertito nella legge n. 556 del 1996.

Comma 4: la lett. d) del comma 1 dell’art. 15 del CCNL dell’1/4/1999 è sostituita dalla seguente:

a)      la quota delle risorse che possono essere destinate al trattamento economico accessorio del personale nell’ambito degli introiti derivanti dalla applicazione dell’art. 43 della legge n. 449/1997 con particolare riferimento alle seguenti iniziative:

a.          contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati ed associazioni senza fini di lucro, per realizzare o acquisire a titolo gratuito interventi, servizi, prestazioni, beni o attività inseriti nei programmi di spesa ordinari con il conseguimento dei corrispondenti risparmi;

b.          convenzioni con soggetti pubblici e privati diretti a fornire ai medesimi soggetti, a titolo oneroso, consulenze e servizi in aggiuntivi rispetto a quelli ordinari;

c.          contributi dell’utenza per servizi pubblici non essenziali o, comunque, per   prestazioni, verso terzi paganti, non connesse a garanzia di diritti fondamentali.

 

 

                ART. 7 bis

Costituzione del fondo per lo sviluppo delle risorse umane – Lavoro straordinario

 

- Art. 14 comma 4 CCNL 1/4/1999:

A decorrere dall’01.01.2005, le risorse destinate nell’anno 2004 al pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario sono ridotte nella misura del 3% ed il limite massimo annuo individuale per le medesime prestazioni è rideterminato in 180 ore. I risparmi derivanti dall’applicazione del presente comma, confluiscono nelle risorse di cui all’art. 15 con prioritaria destinazione al finanziamento del nuovo sistema di classificazione del personale.

Stanziamento      2004                                                                                    60.781,32

3%                                                                                                                 1.823,43

Stanziamento      2005                                                                                            58.957,89

 

ART.  8

Quantificazione delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività

 

1. A valere per l'anno 2005, le risorse di cui agli artt. 31 e 32 del CCNL. 22/01/2004, sono quantificate  nell’ammontare  di € 2.003.252,95  come certificato nell'allegata Tabella (All. A), parte integrante del presente CCDI.

2.  In caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti, ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni del personale in servizio, cui non possa farsi fronte attraverso la razionalizzazione delle strutture e/o delle risorse finanziarie disponibili, o che comunque comportino un incremento stabile della dotazione organica, l'Amministrazione, nell'ambito della programmazione annuale e triennale dei fabbisogni di cui all'art. 6 del D.Lgs. 165/2001, valuta anche l'entità delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri del trattamento economico accessorio del personale da impiegare nelle nuove attività e ne individua la relativa copertura nell'ambito delle capacità di bilancio.

3.   La somma di cui al comma 1 è integrata  a carico del bilancio dell’Ente di un importo a valere sulle risorse stabili pari ad € 272.258,96 ed a valere sulle risorse variabili di un importo pari ad €  293.303, 01 e quindi per complessivi € 565.561,97.

 

 

 

 

 

ART.  9

Destinazione del fondo per lo sviluppo delle risorse umane

 

1. Sulla base dei criteri di seguito specificati il Fondo viene ripartito ai sensi dell’art. 17 del CCNL 1.4.99 come integrato dal CCNL 22.1.2004 nel seguente modo:

a.    produttività;

b.       progressione economica all’interno della categoria,

c.       retribuzione di posizione e risultato con riferimento alle posizioni organizzative ed alte professionalità;

d.       organizzazione del lavoro:

-disagio;

      -rischio;

      -turni,reperibilità, maneggio valori ,ecc.

-specifiche responsabilità di cui all’art. 36, commi 1 e 2 CCNL 2004 (responsabilità conferite con atto formale categorie B,C,D);

-specifiche attività (2 % ufficio tecnico, tributi, condono edilizio, etc.).

2. Gli importi dei vari fondi,determinati annualmente, sono specificati nell’acclusa TABELLA (All. B).

3. Le risorse di cui all'art. 8, comma 1, sono destinate alla attuazione della classificazione del personale ed a sostenere  le iniziative per migliorare produttività, efficienza ed efficacia dei servizi, anche mediante la realizzazione di piani di attività, basati su sistemi di programmazione e di controllo, quali - quantitativi dei risultati.

4. In relazione alle finalità di cui al comma 1, le risorse di cui all'art. 8, per l'anno 2005, sono utilizzate sulla base della ripartizione analitica, per come previsto nei successivi articoli,   in particolare  per :           

a) Erogare compensi diretti ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi, attraverso la corresponsione di compensi correlati al merito e all'impegno individuale e/o di  gruppo, in modo selettivo e secondo i risultati accertati dal sistema permanente attraverso la scheda di valutazione individuale tabella C, debitamente compilata dai rispettivi Dirigenti di Settore / Servizio , entro e non oltre il 20 Gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, e comunque per come previsto e specificato dal successivo art. 10.

b) Corrispondere gli incrementi retributivi collegati alla progressione economica orizzontale, per come previsto e specificato dal successivo art. 11. In tale fondo restano acquisite, dopo la cessazione del rapporto di lavoro, le risorse destinate alle posizioni di sviluppo della progressione economica orizzontale ed attribuite al personale precedentemente in servizio.

c) Corrispondere la retribuzione di posizione e di risultato per gli incarichi affidati al personale della categoria D, secondo la disciplina degli artt. 8, 9 e 10 del CCNL  31/03/99, e 10 del CCNL 22/01/04 per come specificato nei successivi art. 12 e 13.

d) Erogare le indennità di  rischio, reperibilità, orario notturno, festivo e notturno -festivo, maneggio valori secondo la disciplina prevista  dal CCNL, e comunque per come rispettivamente previsto e specificato dai comma 2, del successivo art. 14. 

e) Compensare, tramite apposita indennità, l'esercizio delle attività svolte in condizioni particolarmente disagiate da parte del personale delle categorie A,  B, e C per come previsto e specificato al comma 2, lett. b) del successivo art. 14;

f) Compensare l'eventuale esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità  da parte del personale di categoria D, assegnato  a tali  responsabilità  con atto formale , se lo stesso non è incaricato delle funzioni di posizioni organizzative, per come previsto e specificato al comma 2, lett. c) dell'art. 14;

g) Compensare il personale delle Categorie B - C  formalmente assegnato a specifiche  responsabilità , per come previsto e specificato all' art. 14, comma 2, lett. c).

h) Compensare, come previsto all'art. 36 comma 2 del CCNL 22/01/04 e per come specificato al comma 2 del successivo art. 14, le specifiche responsabilità del personale delle Categorie  B - C - D  attribuite con atto formale degli Enti e derivanti dalle qualifiche previste dall’art. 36, comma 2.

i) Incentivare specifiche attività e prestazioni correlate alla finalizzazione delle risorse per come previsto dall'art. 15, comma 1, lett. k), CCNL 1/04/99,  sulla base della specifica regolamentazione cui si fa rinvio per la gestione delle stesse e tenuto conto di quanto previsto e specificato alla lettera f del successivo art. 14.

5. Le somme non utilizzate o non attribuite entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello del presente contratto , con riferimento alla finalità del corrispondente esercizio finanziario , sono riportate in aumento nelle risorse dell'anno successivo.

6.  La capacità dei Dirigenti e/o Responsabili dei Settori e/o Servizi  nel raggiungere i risultati previsti nonché di condividere scelte e progetti  e creare condizioni di armonico equilibrio nei rapporti con tutto il personale del Settore e le RSU e le OO.SS., dovranno essere considerati parametri prioritari per la quantificazione ed attribuzione della retribuzione di risultato, da erogare ai sensi delle vigente normativa contenuta nei CCNNLL.

 

 

ART. 10

     Criteri per la progressione economica all’interno della categoria    

 

1. La progressione economica all’interno della categoria si realizza mediante la previsione, dopo il trattamento tabellare iniziale, di successivi incrementi economici secondo i criteri indicati nell’art. 5 del CCNL 31/3/1999 sulla classificazione del personale. La progressione all’interno della categoria si realizza nei limiti delle risorse specificate nel fondo. Gli importi relativi alle progressioni orizzontali sono a carico delle risorse decentrate che, conseguentemente, vengono stabilmente ridotte degli importi annui corrispondenti. Tali importi sono poi riacquisiti nella disponibilità delle risorse decentrate a seguito della cessazione dal servizio, per qualsiasi causa del personale interessato, o a seguito di riclassificazioni.

2. Per i criteri di valutazione, pesatura, definizione e modalità, si fa riferimento alle schede di valutazione, (Tabelle 1- 2- 3- 4), allegate al presente CCDI come parte integrante e sostanziale. Ai fini della progressione economica orizzontale sono utilmente collocati i dipendenti che, con le tabelle di cui sopra, hanno ottenuto una valutazione complessivamente non inferiore al minimo previsto. La nuova posizione economica ha effetto e decorrenza dal  1° gennaio dell'anno di riferimento.   

3. Possono accedere alle procedure di valutazione e di selezione annuali per l'inquadramento nella posizione economica orizzontale successiva i dipendenti a tempo indeterminato in possesso del requisito di non meno di un anno di servizio nell'Ente ed almeno sei mesi ed un giorno di permanenza nella categoria economica posseduta, riferiti ambedue alla data del 31 dicembre dell’anno della selezione .

4. La presente disposizione  vale anche per il personale di questa Amministrazione comandato presso altri Enti, la cui scheda di valutazione deve essere predisposta e firmata dal Dirigente competente dell'Ente presso cui presta servizio.

5. La disposizione di cui al comma 5 vale, altresì, per il personale proveniente da altro Ente .

6. I dipendenti utilmente collocati nella graduatoria percepiscono l'intero valore economico previsto per la posizione economica di sviluppo effettivamente acquisita  per l'anno di riferimento, in coincidenza con l'erogazione dello stipendio del mese successivo a quello di valutazione  .

7. Gli esiti della valutazione annuale, tramite scheda individuale, da compilare a cura del Dirigente competente, sono notificate, in copia, ai singoli dipendenti e inserite nel fascicolo personale.

8. Le valutazioni sulle prestazioni e sui risultati dei dipendenti sono soggette a contraddittorio con il Dirigente. Nel qual caso il dipendente può farsi assistere dalla propria O.S. o da persona di fiducia.

9. Eventuali correttivi al sistema di valutazione del presente articolo possono essere concordati tra le parti anche nell'arco della vigenza del CCDI ed in conseguenza di modifiche contrattuali nazionali.

10. L'eventuale economia di cui al Fondo per la progressione orizzontale si trasferirà all'esercizio successivo.

 

ART. 11

    Criteri per l’attribuzione della retribuzione di posizione e risultato   

 

1. La retribuzione di posizione viene erogata mensilmente a coloro che vengono incaricati delle funzioni dell’area delle posizioni organizzative in base agli art. 8, 9 e 10 del CCNL 31.3.1999 sulla classificazione del personale. I criteri per la valutazione e la graduazione delle posizioni, da cui scaturiscono gli importi della retribuzione di posizione, sono oggetto di concertazione ai sensi dell’art. 16, comma 2, lett. B), del CCNL 31.3.1999 e sono individuate autonomamente dall’Ente sulla base dei criteri generali previsti dall’art. 8 del CCNL 31.3.99.

2. L’incarico di durata annuale è conferito dal dirigente, con atto scritto e motivato, tenuto conto della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare, dei requisiti culturali posseduti, delle attitudini, delle capacità professionali e delle esperienze acquisite anche mediante l’esercizio di funzioni e/o attività equivalenti.

3. L’Amministrazione istituisce le posizioni organizzative e le rispettive graduazioni delle funzioni definite in sede di concertazione. Per il 2005 la quantificazione del fondo per le posizioni organizzative è di € 668.166,11 , comprensivi dell’indennità di risultato.

4. Ulteriori posizioni organizzative potranno essere istituite dall'Amministrazione in relazione ad intervenuti mutamenti e/o esigenze organizzative, previa concertazione ai sensi dell'art. 16, comma 2, lett. b, CCNL 31/03/99.

5. Per l'anno 2005 e, comunque  con decorrenza dalla data di effettivo conferimento della posizione organizzativa, è individuato un sistema di valutazione permanente la cui applicazione è di competenza del Dirigente del Settore/ Servizio , mediante apposita scheda individuale di valutazione, Tabella allegato B, parte integrante e sostanziale del presente CCDI. 

6. Consegue il diritto a percepire la retribuzione di risultato il dipendente che abbia ottenuto una valutazione pari ad almeno 60/100; nel caso in cui la valutazione è inferiore a 60/100 la revoca dell'incarico avviene nelle forme e nei modi previsti dal comma 4, con gli effetti di cui al comma 5, dell'art. 9, CCNL 31/03/99.

7. Fermi restando i limiti economico - finanziari stabiliti al precedente comma 4, la retribuzione di risultato sarà pari al 10% della retribuzione di posizione nel caso in cui la valutazione è pari a 60/100; sarà pari al 25% della retribuzione di posizione nel caso in cui la valutazione è pari al 100/100; è direttamente proporzionale in tutti gli altri casi.

8.   La valutazione individuale, ai fini della retribuzione di risultato, si effettua entro il  mese di Gennaio dell'anno successivo al conferimento dell'incarico; gli esiti della valutazione sono contestualmente consegnati ai singoli dipendenti interessati, e trasmessi per conoscenza al Dirigente del Settore del  Personale e per competenza al Dirigente del Settore Economico - Finanziario. La retribuzione di risultato sarà erogata agli aventi titolo congiuntamente con lo stipendio del mese successivo alla valutazione, sulla base degli effettivi risultati raggiunti.

9.   La disciplina:

a)      dell’art. 18 della legge 109/1994, giusto Regolamento dell’Ente;

b)      dell’art. 69, comma 2, del DPR 268/1987;

c)      che prevede la remunerazione delle prestazioni straordinarie del personale, assegnate agli enti coi provvedimenti adottati per far fronte alle emergenze derivanti da calamità naturali;

d)      che prevede la corresponsione da parte dell’ISTAT e di altri Enti od Organismi pubblici autorizzati per legge o per provvedimento amministrativo, di specifici compensi al personale per le prestazioni connesse ad indagini periodiche ed attività di settore rese al di fuori dell’orario ordinario di lavoro (art. 14, comma 5, CCNL 1/4/1999),

trova applicazione anche nei confronti del personale incaricato di una delle funzioni dell'area delle posizioni organizzative ai sensi dell’art. 8 e successivi del CCNL 31/3/1999 (Ordinamento Professionale).

10. La retribuzione di posizione e di risultato assorbe ogni altro emolumento accessorio, salvo le risorse previste da specifiche disposizioni legislative (recupero ICI, contenzioso tributario) che vengono corrisposte anche al personale incaricato di posizione organizzativa come retribuzione di risultato, che può quindi superare il 25%.

 

 

ART. 12

     Criteri per la corresponsione del fondo organizzazione del lavoro    

 

1. Per fondo di organizzazione del lavoro si intendono le risorse destinate a:

-Istituti a dinamica contrattuale predefinita (turni, reperibilità, maneggio valori, orario festivo e notturno ecc.) che continuano, ad essere disciplinati dalla normativa contrattuale in vigore (artt. 22, 37, 23, 36, 24, del CCNL  del 14/9/2000 e artt. 11 e 14 del CCNL 5/10/2001);

- situazioni lavorative di rischio, ossia che comportano, per la loro particolare natura o forma organizzativa, problemi per la salute o per il normale svolgimento di relazioni sociali.

-Attività disagiate;

-Compensare specifiche responsabilità affidate al personale della categoria D che non risulti incaricato di funzioni dell’area delle posizioni organizzative;

-Compensare specifiche responsabilità affidate al personale delle categorie B e C.

Le specifiche responsabilità sono assegnate in funzione degli obiettivi dell’ente e sono riconsiderate annualmente in sede di programmazione. La relativa indennità va da un minimo di 1000 € ad un massimo di 2000 €.

-Compensare specifiche responsabilità, come previsto all'art. 36 comma 2 del CCNL 22/01/2004, affidate al personale delle Categorie  B - C – D,  attribuite con atto formale degli Enti di cui all’art. 36, comma 2 del CCNL (Responsabile dei tributi stabiliti dalle leggi, archivisti informatici, personale addetto alla protezione civile, URP.

La relativa indennità massima è di € 300,00 a lavoratore, non cumulabile con altre indennità di responsabilità.

- Incentivare i dipendenti coinvolti in attività derivanti da specifiche norme di legge (Legge 109/94, Notifiche, Ufficio Legale ecc.) in base al relativo Regolamento;

2. Per l’anno 2005 il Fondo destinato all’organizzazione del lavoro è pari ad  € 427.824,00 

 L’utilizzo del Fondo predetto avverrà secondo la  seguente disciplina:

a) Istituti a dinamica contrattuale predefinita:

-   TURNAZIONE  (art. 22 CCNL del 14/9/2000)

   La somma di € 90.000,00, è destinata alla corresponsione di un’indennità di turno nelle misure e con le modalità previste dall’art. 22 del CCNL del 14/9/2000.

   L'indennità di turno compete al personale inserito in strutture operative che prevedano un orario di servizio giornaliero di almeno 10 ore.

   Le prestazioni lavorative svolte in turnazione, ai fini della corresponsione della relativa indennità, devono essere distribuite nell’arco del mese in modo tale da far risultare una distribuzione equilibrata ed avvicendata dei turni effettuati in orario antimeridiano, pomeridiano e, se previsto, notturno, in relazione alla articolazione adottata dall’Ente.

Il servizio che effettua turnazioni è quello di :

a)      POLIZIA PROVINCIALE;

b)      PORTIERATO.

La regolamentazione e l'istituzione di tale articolazione di orario sarà effettuata dal responsabile di servizio.

 Le parti assumono formale impegno ad operare, con cadenza semestrale, la verifica relativa all'utilizzo dell’articolazione di orario sopra citata.

 

-   RISCHI PARTICOLARMENTE  RILEVANTI  (art. 37 CCNL del 14/9/2000)

La somma di € 9.500,00, è destinata a remunerare la sottoposizione a rischio nelle misure e con le modalità previste dall’art. 37 del CCNL del 14/9/2000.

Per quanto più specificamente attiene alla fattispecie del rischio, le parti individuano, ai sensi dell’art. 37 del CCNL 14/9/2000, le prestazioni appresso elencate che comportano continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli per la salute e per l’integrità personale, assicurando comunque le condizioni di rischio già riconosciute.

La misura dell’indennità mensile lorda, per l’anno 2005, è quella stabilita dall’art. 41 del CCNL del 22/1/2004,  pari ad € 30,00.

Pertanto, si stabilisce che al personale che svolge le attività di seguito specificate viene corrisposta l'indennità di rischio:

- attività che comportano il trasporto di persone tramite automezzi in dotazione; 

-  attività manutentive delle strade ;

-  attività di installazione e manutenzione segnaletica stradale

-  attività di guida di mezzi fuori strada e di altri veicoli per trasporto cose con eventuali operazioni accessorie di carico e scarico;

-  taglio o esbosco e all’impiego di antiparassitari;

Il compenso su indicato viene erogato agli aventi diritto mensilmente, per 12 mesi;

L’individuazione dei lavoratori aventi diritto all’indennità sopra citata viene effettuata, con proprio provvedimento, dal responsabile di  servizio.

  Il presente istituto viene conteggiato all’interno dell’indennità di disagio.

 

 

 

- INDENNITA' MANEGGIO VALORI  -  (art. 36 CCNL del 14/9/2000) 

  La somma di € 1.000,00, è destinata a remunerare l’indennità giornaliera (da un minimo di € 0,52 a un massimo di € 1,55) da corrispondere al personale del Servizio Finanziario (coincidente di norma col personale che effettua servizio economale)  adibito in via continuativa a servizi che comportino maneggio valori di cassa. L’indennità va corrisposta proporzionalmente al valore medio dei valori maneggiati e per le sole giornate nelle quali il dipendente è affettivamente adibito al servizio.

Atteso che, in questo Ente, è stato rilevato che il valore medio mensile dei valori maneggiati è pari ad € 2.117,47, l’indennità sopra citata viene stabilita giornalmente in € 1,03.

  L’indennità di che trattasi verrà erogata alla fine del mese successivo a quello di riferimento, sulla base di apposito prospetto riepilogativo a firma del Responsabile del Servizio Finanziario.

 

- REPERIBILITA'  -  (art. 23 CCNL del 14/9/2000) 

L'istituto della reperibilità è finanziato da una quota del fondo pari ad € 12.000,00.

L’individuazione delle aree di pronto intervento e l’istituzione del servizio di pronta reperibilità sono strettamente funzionali alle esigenze produttive  e organizzative dell’ente e sono inerenti ai poteri di gestione dei dirigenti.

Vengono individuate dalle parti le seguenti aree di pronto intervento, per le quali dovrà essere istituito il servizio di pronta reperibilità:

a) Servizio tecnico e tecnico-manutentivo, compresi gli addetti al servizio  (N. 4  unità);

b) Servizio di vigilanza                                                                             (N. 2  unità);

c) Servizio  autoparco                                                                              (N. 2   unità).

 

Il dipendente non può rifiutarsi di essere posto in reperibilità.

Il servizio di reperibilità consta di un turno fisso di reperibilità a domicilio del numero dei dipendenti indicati nel provvedimento istitutivo (determinazione) da adottarsi dal Dirigente del Settore, in modo da garantire, durante tutto l'arco dell'anno e per l'intero arco della giornata, nonchè in occasione delle giornate festive, anche infrasettimanali e di riposo settimanale secondo il turno assegnato a disponibilità di pronto intervento del personale in caso di situazioni di emergenza.

La reperibilità  è remunerata con una indennità pari ad € 10,33 per 12 ore al giorno e di € 20,66 in caso di reperibilità cadente in giornata festiva anche infrasettimanale o di riposo settimanale secondo il turno assegnato. Essa non compete durante l'orario di servizio a qualsiasi titolo prestato.

Detta indennità, in base ai relativi turni, è frazionabile, al di sotto delle 12 ore, in misura non inferiore a quattro ore ed è corrisposta in proporzione alla sua durata oraria, maggiorata in tal caso del 10% (esempio: reperibilità di 7 ore: l’indennità sarà pari ai 7/12 di 20.000, cui dovrà aggiungersi un ulteriore 10% calcolato sul risultato di tale operazione).

In caso di chiamata l'interessato dovrà raggiungere il posto di lavoro assegnato o il posto oggetto dell'intervento nell'arco  massimo di 30 minuti.

I turni di reperibilità, con l'individuazione dei dipendenti che debbono assicurare il servizio, saranno fissati mensilmente dal Dirigente del Settore ovvero dal responsabile di area /settore/ servizio.

Ogni turno di reperibilità a domicilio sarà costituito da unità di personale, da scegliersi prioritariamente sulla base della disponibilità individuale, assicurando comunque, il servizio.  Il dipendente non può essere posto in reperibilità per più di  6 volte in un mese (ogni periodo deve essere conteggiato nell’ambito di una giornata di 24 ore - es.: 4 di 18 ore e 2 di 24 ore).

In caso di servizio effettivamente prestato, a qualsiasi titolo, a seguito di chiamata, il dipendente posto in reperibilità ha diritto al relativo computo sia ai fini del rispetto dell’orario ordinario sia delle eventuali prestazioni di lavoro straordinario; la prestazione sarà compensata con il pagamento delle ore straordinarie effettivamente svolte, ovvero, a richiesta del dipendente, con riposo compensativo ai sensi dell’art. 38, comma 7 o dell’art. 38-bis del CCNL del 14/9/2000; per le stesse ore è esclusa la percezione del compenso di reperibilità. Il dipendente assegnato ad un periodo di reperibilità  domenicale o comunque di riposo settimanale ha diritto ad un giorno di riposo compensativo anche nel caso che non sia stato chiamato ad alcuna prestazione di lavoro. In tal caso, la fruizione del riposo compensativo non comporta alcuna riduzione dell’orario di lavoro settimanale.

La liquidazione dei compensi di cui al presente articolo dovrà avvenire entro il mese successivo a quello di riferimento.

Le parti assumono formale impegno ad operare, con cadenza semestrale, la verifica relativa all'utilizzo dell’istituto sopra citato.

 

 

-    Trattamento per attività prestata in giorno festivo - riposo compensativo

(art. 24 CCNL  del 14/9/2000)

L'istituto, sulla base dei dati forniti dalla parte pubblica relativi all’anno decorso, viene finanziato da una quota del fondo pari ad    1.000,00 .

Al dipendente che per particolari esigenze di servizio non usufruisce del giorno di riposo settimanale deve essere corrisposta la retribuzione giornaliera di cui all’art. 52, comma 2, lett. b) maggiorata del 50%, con diritto al riposo compensativo da fruire di regola entro 15 giorni e comunque non oltre il bimestre successivo.

L’attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo.

L’attività prestata in giorno feriale non lavorativo, a seguito di articolazione di lavoro su cinque giorni, dà titolo, a richiesta del dipendente, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario non festivo.

La maggiorazione della retribuzione, nella misura del 50%, è cumulabile con altro trattamento accessorio collegato alla prestazione.

Anche in assenza di rotazione per turno, nel caso di lavoro ordinario notturno e festivo è dovuta una maggiorazione della retribuzione oraria di cui all’art.52, comma 2, lett. b), nella misura del 20%; nel caso di lavoro ordinario festivo-notturno la maggiorazione dovuta è del 30%.

 

 

b)         Attività  disagiate:

Una quota di € 283.824,00, viene destinata a compensare, a favore del personale delle categorie A, B e C,  le situazioni lavorative disagiate, ivi compreso il rischio, ossia che comportano, per la loro particolare natura o forma organizzativa, problemi per la salute o per il normale svolgimento di relazioni sociali, secondo quanto appresso specificato :

1-   una somma di € 50,00 mensili per 12 mesi, viene destinata a compensare l’esercizio delle seguenti  attività effettivamente svolte in  condizioni particolarmente disagiate da parte del personale della categoria A : cantonieri, operai generici, elettricisti, operai specializzati, addetti al centralino ed a macchine fotocopiatrici e tutto il personale di cui all. B del DPR 347/87, nonché del personale di Polizia provinciale che opera all’esterno (42.000,00);

2-   una somma di € 60,00 mensili per 12 mesi, viene destinata a compensare l’esercizio delle seguenti attività svolte in  condizioni particolarmente disagiate da parte del personale delle categorie B e C che operi al PC o video terminale, per almeno 3 ore al giorno  (129.600,00);

3-   servizi di sportello e front office  (112.224,00).

 

L’individuazione dei lavoratori aventi diritto alle indennità di disagio, di cui al presente punto, viene effettuata, con proprio provvedimento, dal responsabile di servizio.

      L’erogazione delle suddette indennità nelle misure sopra riportate, viene subordinata all'effettiva esposizione a disagio.

Il compenso su indicato viene erogato agli aventi diritto mensilmente, per come sopra concordato.

     

c)      Specifiche responsabilità affidate al personale delle categorie B e C e D:

 

1.      La somma di € 30.000,00 viene destinata a compensare, ai sensi dell’art. 17, comma 2, lett. f) del CCNL 1/4/1999, l’eventuale esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità da parte del personale delle categorie B, C e D, individuato dal dirigente sulla base dei criteri appresso elencati, che si integrano con quelli contenuti nella scheda di valutazione– (ove ricorre): stabiliti nell’apposito Regolamento adottato dall’Ente, e nei limiti del budget assegnato ad ogni servizio.

 

- Al personale della Ctg. B, responsabile di squadre di operai, unità operative semplici, uffici ecc.                                                                                                       € 1.000,00, annui lordi;

- Al personale di Ctg. C o D, responsabile di squadre di operai, U.O.S., uffici o procedimento assegnato con atto formale                                                                     € 1.500,00 annui lordi;

- Al personale di Ctg. D, non titolare di P.O. responsabile di servizio, unità operativa complessa, responsabile di tributo, responsabile di ufficio…ecc.              € 2.000,00 annui lordi;

 

d       Specifiche responsabilità, come previsto all'art. 36 comma 2 del CCNL 22/01/2004:

La somma  annua di € 300,00  (importo max del compenso € 300,00/a lavoratore) viene destinata a compensare, ai sensi dell’art. 17, comma 2, lett. i) del CCNL 1/4/1999, aggiunta dall’art. 36, comma 2, del CCNL 2004, le eventuali specifiche responsabilità del personale delle categorie B, C e D, attribuite con atto formale dell’ente, derivanti da:

-               compiti di responsabilità affidati ad archivisti informatici;

-               compiti di responsabilità affidati agli addetti agli uffici relazioni con il pubblico;

-               specifiche responsabilità affidate al personale addetto ai servizi di protezione civile;

individuato dal dirigente nei limiti del budget assegnato ad ogni servizio.

Il presente istituto non è cumulabile con quello di cui alla lettera c) del presente articolo

 

e)             Incentivi a i dipendenti coinvolti in specifiche attività (art. 15 ,comma 1, lett. k):

Ai dipendenti coinvolti in attività derivanti da specifiche norme di legge ( legge 109/94, Ufficio Legale, ecc.) sono assegnati proventi particolari derivanti da tali attività, nel rispetto di appositi regolamenti, e comunque suddivisi secondo la tipologia di provenienza delle diverse risorse.

 

 

ART. 13

     Pari opportunità        

 

1. Nell’ambito delle previsioni della legge 10 aprile 1991, n. 125 e dell’art. 57 del D.lgs. 165/2001, l’amministrazione si impegna ad attuare le misure necessarie per favorire pari opportunità nel lavoro e nello sviluppo professionale.

Le parti concordano di attivare il comitato per le pari opportunità.

 

2. Si individuano le seguenti azioni positive da contrattare.

a)  analisi e proposte sull’utilizzo del part-time fra le lavoratrici e sui conseguenti effetti sulle mobilità e percorsi di carriera;

b)  ricerche e proposte sui meccanismi (modalità di svolgimento, orari e sedi) che determinano la fruibilità o meno di percorsi professionali per donne;

c) diffusione a tutti i dipendenti del codice di condotta contro le molestie sessuali sul lavoro,

d) analisi e proposte relative ai dati della situazione del personale maschile e femminile (art. 9 Legge 125/1991);

e) analisi e proposte sulla collocazione delle lavoratrici al rientro dell’assenza.

f)  analisi delle attività a prevalente e tradizionale prerogativa di personale maschile per individuare le aree di compatibilità per l’impiego di personale femminile, descrivendo eventuali profili professionali campione;

g) valutazione delle prestazioni e del potenziale del personale femminile per verificare la risposta professionale, le necessità formative e le potenzialità in termini di sviluppo orizzontale e verticale;

h) formazione delle risorse in termini di preparazione di base, aggiornamento, specializzazione e supporto allo sviluppo;

i)  verifica della cultura e del clima aziendale interno riferito alle azioni positive intraprese, analizzando gli scostamenti rispetto alle percentuali di cui al comma 2, nonché la partecipazione alle attività formative;

l)  ricerca sul fenomeno delle molestie sessuali nell’ente e proposte operative.

L’ente si impegna ad adottare, nel rispetto delle forme di partecipazione di cui al CCNL dell’1.4.99, con proprio atto il codice di condotta relativo ai provvedimenti da assumere nella lotta contro le molestie sessuali.

3. Il Comitato di cui al precedente comma, è composto:

a)      un rappresentante dell’ente con funzioni di presidente;

b)      un componente designato da ognuna delle organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL;

c)      da un pari numero di funzionari in rappresentanza dell’ente

d)      dai rispettivi supplenti per i casi di assenza dei titolari.

4. Il Comitato ha il compito di:

a)  svolgere, con specifico riferimento alla realtà locale, attività di studio, ricerca e promozione sui principi di parità di cui alla L. 903/1977 e alla L. 125/1991, anche alla luce dell’evoluzione della legislazione italiana ed estera in materia e con riferimento ai programmi  di azione della Comunità Europea;

b)  individuare i fattori che ostacolano l’effettiva parità di opportunità tra donne e uomini nel lavoro proponendo iniziative dirette al loro superamento alla luce delle caratteristiche del mercato del lavoro e dell’andamento  dell’occupazione femminile in ambito locale, anche con riferimento alle diverse tipologie di rapporto di lavoro;

c) promuovere interventi idonei a facilitare il reinserimento delle lavoratrici dopo l’assenza per maternità e a salvaguardarne la professionalità;

a)      proporre iniziative dirette a prevenire forme di molestie sessuali nei luoghi di lavoro, anche attraverso ricerche sulla diffusione e sulle caratteristiche del fenomeno e l’elaborazione di uno specifico codice di condotta nella lotta contro le molestie sessuali;

b)      tutte le altre attività previste dall’art. 19 del CCNL  14/9/2000.

5.        Il Comitato, nell’ambito delle attività di cui al precedente comma, ha il compito, inoltre, di avviare un progetto di azioni positive effettive di pari opportunità a favore del personale femminile, con particolare riferimento:

·       all’accesso ed alle modalità di svolgimento dei corsi di formazione;

·       agli orari di lavoro;

·       al perseguimento di un effettivo equilibrio di posizioni funzionali, a parità di requisiti professionali, tra un processo che tenda ad evitare assegnazioni di mansioni, in via permanente, aventi carattere discriminatorio e prive di ogni possibile evoluzione professionale.

6.        Il Comitato, inoltre, ha come obiettivo la creazione di un sistema di gestione delle risorse umane che consideri la condizione femminile nell’Ente. In particolare esso dovrà prevedere:

·       l’elaborazione (anche con l’ausilio di un gruppo di lavoro ristretto appositamente costituito) di un documento che analizzi particolari aspetti della presenza femminile nell’ente confrontandoli, ove possibile, con altre realtà simili;

·       l’elaborazione di una proposta operativa rilevando l’andamento della percentuale del personale femminile occupato negli anni, suddiviso per categorie, livello e titolo di studio.

b.       Il Comitato rimane in carica per un quadriennio e comunque fino alla costituzione del nuovo. I componenti possono essere rinnovati nell’incarico una sola volta.

c.       Il Comitato si riunisce trimestralmente o su richiesta di almeno tre componenti.

d.       L’ente assicura, mediante specifica disciplina, le condizioni e gli strumenti idonei per il funzionamento del Comitato di cui al presente articolo.

 

ART. 14

             Comitato paritetico per il mobbing     

 

1. Le parti si impegnano ad attivare il Comitato per il mobbing per contrastare forme di sistematica violenza morale o psichica in occasione di lavoro attuata dal datore di lavoro o da altri dipendenti nei confronti di un lavoratore.

2. L’ente dovrà garantire strumenti idonei al funzionamento dei comitati e valorizzare e pubblicizzare con ogni mezzo i risultati del lavoro svolto dai comitati.

Si riportano, a titolo esemplificativo, talune situazioni individuate dall’INAIL che integrano gli estremi del mobbing:

-marginalizzazione dall’attività lavorativa, mancata assegnazione dei compiti lavorativi, con inattività forzata, mancata assegnazione degli strumenti di lavoro, ripetuti ed ingiustificati trasferimenti;

-esclusione reiterata del lavoratore rispetto ad iniziative formative, di riqualificazione e aggiornamento professionale;

-prolungata attribuzione di compiti dequalificanti rispetto al profilo professionale posseduto o di compiti esorbitanti o eccessivi anche in relazione ad eventuali condizioni di handicap psico-fisici;

-impedimento sistematico e strutturale all’accesso a notizie;

-esercizio esasperato di forme di controllo;

-inadeguatezza strutturale e sistematica delle informazioni inerenti l’ordinaria attività di lavoro.

3. È prevista, presso ciascun ente, l’istituzione di un comitato paritetico da istituirsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore del CCNL del 22/1/2004.

4.       Il Comitato paritetico è composto:

                        a)      da  un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali di comparto firmatarie del CCNL;

                        b)      da un eguale numero di rappresentanti dell’ente;

                        c)      dal Consigliere di parità.

5.       Il Presidente del Comitato viene designato tra i rappresentanti dell’ente. Il vicepresidente dai componenti di parte sindacale. Per ogni componente effettivo è previsto un componente supplente.

6.       Ferma restando la composizione paritetica del Comitato, di esso fa parte anche  un rappresentante del Comitato per le pari opportunità, appositamente designato da quest’ultimo, allo scopo di garantire il raccordo tra i due organismi.

7.       Il Comitato dura in carica per la durata di un quadriennio e comunque fino alla costituzione del nuovo.

8.       I componenti possono essere rinnovati nell’incarico; per la loro partecipazione alle riunioni non è previsto alcun compenso.

9.       Il Comitato paritetico sul fenomeno del mobbing svolge funzioni di verifica delle condizioni di lavoro e dei fattori organizzativi e gestionali, ai fini dell’individuazione delle cause scatenanti del fenomeno di mobbing. E’ tenuto, inoltre, a formulare, al proprio ente, proposte di azioni positive in ordine alla prevenzione ed alla repressione delle situazioni di criticità esistenti, nonché a formulare proposte per la compilazione dei codici di comportamento, sentite le OO. SS. firmatarie del CCNL.

10.   Le parti si impegnano ad incontrarsi al termine del primo anno successivo all’entrata in vigore del codice di comportamento, con l’intento di verificarne gli esiti ottenuti e di integrare e modificare, ove necessario, la disciplina dettata con il codice stesso.

11.   Il Comitato paritetico relaziona annualmente circa l’attività svolta, fornendo dati relativi all’aspetto quantitativo e qualitativo del fenomeno e formula, all’amministrazione, proposte di costituzione di sportelli di ascolto e designazione del cd. consigliere di fiducia.

12.   L’ente garantisce, nell’ambito dei programmi di formazione annuale,  sia ai componenti del Comitato che al personale dell’ente stesso, la partecipazione a specifici interventi formativi in materia di tutela della libertà e dignità della persona.

13.   L’ente garantisce strumenti idonei al funzionamento dei comitati.

14.   L’ente valorizza e pubblicizza con ogni mezzo i risultati del lavoro svolto dal Comitato paritetico.

 

ART. 15

         Articolazione dell’orario di lavoro - Criteri per le politiche dell’orario di lavoro           

 

1.      L’orario di lavoro è di norma di 36 ore settimanali per i dipendenti a tempo pieno. Per i servizi che effettuano il proprio lavoro in turnazione l’orario è di n. 35 ore.

2.       L’orario di lavoro è stabilito in funzione delle finalità dell’Ente, che sono orientate al soddisfacimento dei bisogni della collettività.

3.       Nel determinare l’articolazione dell’orario di lavoro settimanale, i responsabili dei servizi valutano opportunamente particolari specifiche esigenze espresse dal personale che, per motivi adeguatamente documentati, può chiedere di utilizzare forme flessibili dell’orario di lavoro compresa l’astensione dai turni pomeridiani, anche per periodi limitati e compatibilmente con le esigenze di servizio.

4.       Sarà data comunque la priorità ai dipendenti in situazione di svantaggio personale, sociale o familiare, nonché ai dipendenti con figli in età scolare.

5.       Nella definizione dei criteri per l’erogazione dei compensi incentivanti la produttività si terranno adeguatamente in considerazione i dipendenti che prestano servizio con orari particolarmente disagiati, nonché i dipendenti nei confronti dei quali non è possibile applicare la flessibilità in entrata ed in uscita.

 

 

 

 

 

ART. 16

Gestione eccedenze di personale

 

1. La gestione delle eccedenze di personale è effettuata nel rispetto dell’art. 33 del D.lgs 165/2001 nella logica della salvaguardia dei livelli occupazionali, e nel rispetto del sistema delle relazioni sindacali.

2. Qualora, in sede di attuazione dei processi di ridistribuzione delle competenze fra i diversi livelli istituzionali, ovvero per effetto di ristrutturazioni o esternalizzazioni, dovessero verificarsi situazioni di eccedenze di personale, l’amministrazione, prima di attuare le disposizioni previste dall’art. 33 del D.Lgs. 165/2001, verificherà tutte le possibilità che consentano di utilizzare detto personale in strutture diverse, anche attraverso mutamento del profilo professionale, tenendo conto della programmazione del fabbisogno di personale.

ART. 33 D.Lgs. 165/01- “1. Le pubbliche amministrazioni che rilevino eccedenze di personale sono tenute ad informare preventivamente le organizzazioni sindacali di cui al comma 3 (RSU e OO.SS. firmatarie del CCN di comparto) e ad osservare le procedure previste dal presente articolo. Si applicano, salvo quanto previsto dal presente articolo, le disposizioni di cui alla legge 23/7/1991, n. 223, ed in particolare l’art. 4, comma 11 e l’art, 5, commi 1 e 2, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Il presente articolo trova applicazione quando l’eccedenza rilevata riguardi almeno dieci dipendenti”.    OMISSIS

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


ART. 17

Formazione

 

1.                  L'Amministrazione impegna per la formazione del personale dipendente, per l'anno 2005, una somma pari a 18.862,28 del monte salari del personale anno 2004.

2.                   Il Settore Affari Generali, Istituzionali, Contratti e Provveditorato lavorerà in staff con i Settori ed allo stesso fa capo tutta l'attività inerente la formazione dei dipendenti, che deve essere assunta con metodo permanente per assicurare il costante adeguamento delle competenze, per favorire il consolidarsi di una nuova cultura gestionale improntata al risultato, per sviluppare l'autonomia, la capacità innovativa e di iniziativa ed infine per orientare i percorsi di carriera di tutto il personale valorizzandone l'accrescimento e l'aggiornamento professionale.

3.  L'Amministrazione si impegna a presentare, il Piano di formazione del personale, e le parti si impegnano a tal fine a concertare i programmi formativi annuali e pluriennali, definendo le priorità con l'obiettivo di coinvolgere tutto il personale entro il 30 settembre 2005. Il credito formativo del dipendente deve valere per lo sviluppo professionale di carriera, pertanto la programmazione della formazione va definita a monte ed in trasparenza sulla base  degli obiettivi che l'Amministrazione individua formalmente.

4. L'attuazione dei piani formativi deve prevedere tempi certi di inizio e di fine attività, deve essere coerente alle attività svolte o previste per il personale interessato, può essere progettata in forma di addestramento, aggiornamento o formazione in relazione al ruolo ricoperto ed al bisogno formativo cui dovrà rispondere.

5. Il Settore Affari Generali, Istituzionali, Contratti e Provveditorato provvederà a svolgere, attraverso il coinvolgimento dei Dirigenti di settore o Responsabili di servizio e, attraverso questi, dei lavoratori, l'analisi dei bisogni formativi.

6. La Provincia  può consorziarsi con altri Enti per la gestione congiunta e programmata dei processi di formazione del personale dipendente.

 

 

ART. 18

Miglioramento ambiente di lavoro e sicurezza

 

1. L’ente si impegna a dare tempestiva e completa applicazione al D.lgs. 626/94 e successive modificazioni ed integrazioni, oltre che a tutta la normativa vigente in materia di igiene e sicurezza del lavoro.

2. Gli interventi di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro non sono meri adempimenti formali e burocratici, ma vanno considerati prioritari e sostanziali.

3. L’ente deve coinvolgere, consultare e formare i Rappresentanti per la Sicurezza.

Con la collaborazione del responsabile per la sicurezza vanno individuate le metodologie da adottare per la soluzione di problemi specifici.

4. Le parti individueranno, entro i 60 giorni successivi alla stipula del presente contratto, le modalità e il personale che dovrà essere sottoposto periodicamente a visite mediche di controllo.

Tutti gli oneri previsti per le sopra citate verifiche sono a totale carico dell’Amministrazione ivi compreso il tempo necessario per l’espletamento delle relative visite e pratiche.

5. Le parti si impegnano per l’applicazione della legge 104/92, per l’eliminazione delle barriere architettoniche e l’adeguamento degli ambienti di lavoro, per la flessibilità degli orari e la facilitazione per la mobilità del personale.

ART. 19

Qualità del lavoro

 

1. Le parti concordano che in presenza di impegni di bilancio destinati ad innovazioni tecnologiche che possano comportare modificazioni all’organizzazione del lavoro e alla professionalità dei dipendenti, l’amministrazione predisporrà dei piani di fattibilità dove al loro interno siano previsti i tempi di attuazione, il tipo di innovazioni tecnologiche ed i dipendenti coinvolti in tale processo. Tali piani saranno presentati almeno due mesi prima della loro attuazione alla parte sindacale che sarà convocata dall’Amministrazione nei successivi 20 giorni per definire comunemente i criteri applicativi e i tempi di attuazione stabilendo momenti di verifica sia sul personale che sulla tecnologia applicata.

2. La procedura di cui al comma 1 sarà osservata anche nel caso di istituzione di nuovi servizi.

ART. 6 D.Lgs. 165/01- “1. Nelle amministrazioni pubbliche l’organizzazione e la disciplina degli uffici, nonché la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche sono determinate in funzione delle finalità indicate all’art. 1, comma 1, previa verifica degli effettivi fabbisogni e previa consultazione delle organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell’art. 9. Le amministrazioni pubbliche curano l’ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale” .

OMISSIS

 

 
 

 

 

 

 

 


ART. 22

 

ART. 20

Gestione del lavoro straordinario

 

1. Il Fondo per lavoro straordinario è quantificato in € 58.957,89

2. Le risorse destinate alla corresponsione dello straordinario sono state ridotte del 3% rispetto a quanto destinati per la stessa finalità nell’anno precedente, come disposto dall’art. 14, comma 4°, CCNL 1.4.99. Il limite massimo annuo individuale è determinato in 180 ore.

3. Il fondo può essere incrementato solo per disponibilità derivanti da specifiche disposizioni di legge connesse alla tutela di particolare attività, in particolari quelle elettorali e per fronteggiare eventi eccezionali.

4. Il risparmio sarà utilizzato per incrementare le risorse del fondo economico.

5. Il negoziato individua soluzioni per una stabile riduzione dello straordinario, anche attraverso interventi di razionalizzazione dei servizi.

 

ART. 21

Banca delle ore

 

Si fa riferimento all’art. 38 bis del CCNL 14.09.2000 (c.d. code contrattuali).

 

ART. 22

Personale della polizia provinciale

 

-      Definizione della copertura assicurativa INAIL per tutto il personale della polizia locale.

E’ istituito,  con apposito regolamento, un Fondo di Assistenza e Previdenza per tutti gli appartenenti alla Polizia Locale, per le risorse destinate a finalità assistenziali e previdenziali dall’art. 208, comma 2, lett. a), e comma 4, del D.Lgs. n. 285 del 1992.

Il fondo sarà amministrato da un Consiglio di amministrazione a composizione paritetica, i cui membri saranno designati da rappresentanti dell’amministrazione e OO.SS. firmatarie del contratto.

Il regolamento disciplinerà il patrimonio e/o la gestione del fondo, il funzionamento del Consiglio di amministrazione nonché il controllo sull’amministrazione del fondo.

 

ART. 23

Copertura assicurativa

 

In sede di definizione del bilancio, o con immediata variazione dello stesso, la Provincia si impegna a definire quanto previsto dall'art. 43 del CCNL del 14.9.2000, in materia di copertura assicurativa.

 

ART. 24

Verifiche

 

1.                  Trascorsi 60 giorni dall’entrata in vigore del presente CCDI, le delegazioni trattanti si incontreranno per verificare lo stato di applicazione di tutti gli istituti, con valenza generale, da esso disciplinati. In tale sede saranno assunte tutte le decisioni atte a rimuovere eventuali difficoltà che dovessero ostacolare la corretta applicazione dello stesso CCDI.

2.                  Le delegazioni trattanti si incontrano altresì, anche su richiesta di parte ed entro 5 giorni dal ricevimento della richiesta formale, qualora una delle parti intenda verificare l’applicazione, a valenza generale, di singoli istituti contrattuali.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1

Le  parti concordano di rivisitare il presente CCDI anno 2005, entro e non oltre 30 giorni dall'approvazione del previsto CCNL biennio economico 2004/2005 in fase di discussione.

 

       IL PRESIDENTE                                                               LA DELEGAZIONE SINDACALE

   DELLA DELEGAZIONE PUBBLICA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABELLA  - Allegato  A

 

Determinazione Risorse  2005 - art. 15 CCNL 1.4.1999 e artt. 31 e 32 CCNL 22/1/2004

 

Le disponibilità vengono calcolate per ogni esercizio finanziario.

 

Risorse art. 31, comma 2

Risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità determinate nell’anno 2004

 
Importi

 

Art.15, co. 1, lett. a), b), c), f), g), h), i), j), l) e co.  5 del CCNL 1/4/1999:

 

 

Art. 15, comma 1, lett. a) Importi fondi previsti anno 1998 ai sensi art. 31, comma 2, lett. b), c), d) ed e) del CCNL 6/7/1995 e succ. modifiche ed integrazioni.

-          (lett. b): istituti a dinamica contrattuale predefinita: turno, reperibilità, rischio, maneggio valori, orario notturno, festivo e notturno-festivo

-          (lett. c): particolari posizioni di lavoro e responsabilità

-          (lett. d): qualità della prestazione individuale

-          (lett. e): produttività collettiva – progetti finalizzati

 

 

 

 

 

 

 

 

€. 840.224,24

Art. 15, comma 1, lett. b) Risorse aggiuntive destinate nel 1998, al trattamento economico accessorio ai sensi dell’art. 32 del CCNL 6/7/1995 e dell’art. 3 del CCNL 16/7/1996 

 

Comma 4) Gli importi previsti dal comma 1, lett. b) e c) e dal comma 2, possono essere resi disponibili solo a seguito del preventivo accertamento da parte dei servizi di controllo interno o dei nuclei di valutazione delle effettive disponibilità di bilancio dei singoli enti create a seguito di processi di razionalizzazione e riorganizzazione delle attività ovvero espressamente destinate dall’ente al raggiungimento di specifici obiettivi di produttività e di qualità.

 

 

 

€ ___________________

Art. 15, comma 1, lett. c) Risparmi di gestione destinati nel 1998 al trattamento accessorio ai sensi art. 32 del CCNL 6/7/1995 e art. 3 del CCNL 16/7/1996, a condizione che dal consuntivo dell’anno precedente a quello di utilizzazione non risulti un incremento delle spese del personale, salvo gli incrementi contrattuali.

 

Comma 4) Gli importi previsti dal comma 1, lett. b) e c) e dal comma 2, possono essere resi disponibili solo a seguito del preventivo accertamento da parte dei servizi di controllo interno o dei nuclei di valutazione delle effettive disponibilità di bilancio dei singoli enti create a seguito di processi di razionalizzazione e riorganizzazione delle attività ovvero espressamente destinate dall’ente al raggiungimento di specifici obiettivi di produttività e di qualità.

 

 

 

 

 

€ ___________________

Art. 15, comma 1, lett. f) Riassorbimento dei trattamenti economici difformi ai sensi dell’art. 2, comma 3, del D.Lgs. n. 165/01 (indennità, incentivi od altro)

 

 

€ ___________________

 

Art. 15, comma 1, lett. g) Somme destinate nel 1998 al L.E.D. aggiornato al 31/12/1998 nella misura corrispondente alle percentuali previste dal CCNL 16/7/1996.

 

 

 

€ 25.645,18

Art. 15, comma 1, lett. h) Risorse destinate nel 1998 al pagamento della indennità di L. 1.500.000 prevista per la ex VIII qualifica f. (art. 37, co. 4, CCNL 6/7/1995)

 

 

 

€ 18.592,45

Art. 15, comma 1, lett. i) Risparmi per riduzione stabile dei posti di organico della dirigenza – quota massima corrispondente allo 0,2% del monte salari annuo della stessa dirigenza (solo per le Regioni)

 

 

 

€ ___________________

Art. 15, comma 1, lett. j) Dall’1/1/2000 lo 0,52% del monte salari 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza; tale incremento corrisponde alla rivalutazione delle disponibilità del salario accessorio in misura corrispondente al tasso annuo di inflazione programmata (1,8% nel 1998 e 1,5% nel 1999).

 

 

 

 

 

€ 40.656,00

Art. 15, comma 1, lett. l) Somme connesse al trattamento accessorio del personale che viene trasferito all’ente nell’ambito del processo di decentramento e delega di funzioni.

 

 

€ 137.212,27

Art. 15, comma 5) Salario accessorio necessario a seguito incremento dotazioni organiche per attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti

 

 

€ ___________________

Art. 14, comma 4- Risparmi straordinario derivanti dalla riduzione del 3% della somma destinata a tale titolo nell’anno precedente (art. 14, comma 4)-per finanziare l’ordinamento professionale

 

 

€ 21.823,43

Art. 4, co. 1 Ccnl biennale economico 5/10/2001– Dall’anno 2001: incremento delle risorse del fondo di cui all’art. 15 del CCNL 1/4/1999 di un importo pari all’1,1% del monte salari 1999, esclusa la quota relativa alla dirigenza

 

 

 

 

€ ___________________

Art. 4, co. 2 Ccnl biennale economico 5/10/2001–Integrazione delle risorse di cui all’art. 4, comma 1, dell’importo annuo della retribuzione individuale di anzianità e degli assegni ad personam in godimento da parte del personale comunque cessato dal servizio a far data dall’1/1/2000

 

 

 

 

€ 48.867,28

Art. 33, comma 5, CCNL 22/1/2004: Riacquisizione nella disponibilità delle risorse stabili, delle quote di indennità di cui alle lettere b) e c) del comma 4 dello stesso art. 33, (prelevate dalle risorse decentrate), a seguito della cessazione dal servizio, per qualsiasi causa, del personale interessato, per le misure non riutilizzate in conseguenza di nuove assunzioni sui corrispondenti posti.

 

 

 

 

 

 

 

€ ___________________

Art. 34, comma 4, CCNL 22/1/2004: Riacquisizione nell’ambito delle risorse decentrate degli importi fruiti per progressione economica orizzontale dal personale cessato dal servizio per qualsiasi causa o che sia stato riclassificato nella categoria superiore per progressione verticale,  dalla data di decorrenza delle cessazioni o delle riclassificazioni; la contrattazione decentrata definisce le finalità di utilizzazione delle predette risorse recuperate anche per il finanziamento di ulteriori progressioni orizzontali.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

€ ___________________

 

S O M M A N O  Risorse art. 31, comma 2     (a)

 

In via sintetica la somma di cui sopra (a) può essere stabilita prendendo a riferimento l’ammontare complessivo delle risorse del Fondo determinato per l’anno 2003, detratti:

a)      gli importi previsti nello stesso anno per gli istituti sotto riportati e relativi  alle “Risorse aventi carattere di eventualità e variabilità”;

b)      la somma destinata ed impiegata nell’anno 2003 per le progressioni economiche orizzontali, comprensive della quota della 13^ mensilità.

 

 

Incremento del totale delle risorse sopra riportate, di un importo pari allo 0,62% del monte salari, esclusa la dirigenza, riferito all’anno 2001.

Tale incremento finanzia anche – limitatamente all’anno 2003 – l’indennità di comparto di cui all’art. 33, comma 4 lett. b)

(art. 32, comma 1 del CCNL 22/1/2004)                         (b)        

 

 

Anno 2004  :    ___________________

 

Anno 2005 :                         € 44.023,00  

Ulteriore incremento del totale delle risorse sopra riportate, di un importo corrispondente allo 0,50% del monte salari, esclusa la quota relativa alla dirigenza, riferito all’anno 2001, a condizione che la spesa del personale risulti:

-    inferiore al 39% delle entrate correnti (per gli enti locali);

-    inferiore al 41% delle entrate correnti (per le Camere di Commercio);

-    inferiore al 35% della spesa corrente depurata della spesa sanitaria (per le Regioni);

-    a condizione che sussista la relativa capacità di spesa (per gli enti diversi da quelli sopra elencati)

Tale incremento non trova applicazione negli enti locali dissestati o strutturalmente deficitari, per i quali non sia intervenuta l’approvazione dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato.

(art. 32, commi 2,3,4,5 e 6 del CCNL 22/1/2004)            (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Anno 2004 : €  ____________________

 

Anno 2005 :                        € 35.502,00

Ulteriore integrazione della percentuale dello 0,50%, nel rispetto delle medesime condizioni sopra indicate, di un ulteriore 0,20% del monte salari dell’anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza.

Tale incremento non trova applicazione negli enti locali dissestati o strutturalmente deficitari, per i quali non sia intervenuta l’approvazione dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato ed è destinato al finanziamento della disciplina di cui all’art. 10 “alte professionalità” (art. 32, comma 7 del CCNL 22/1/2004)

(Dich.a verbale CGIL-CISl-UIL): Qualora l’entità delle risorse disponibili in base alla predetta percentuale non ne consenta la utilizzazione per la incentivazione degli incarichi di alta professionalità in quanto inferiori al valore minimo previsto dal CCNL, le medesime risorse, costituendo integrazione di quelle destinate all’incremento del trattamento accessorio del personale, devono essere inserite tra quelle decentrate stabili (art.31, comma 2) per essere utilizzate sia per il completamento del finanziamento dell’indennità di comparto sia per le ulteriori finalità di incentivazione.                                                                   (d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anno 2004 : €  ___________________

 

Anno 2005 :                        € 14.201,00             

Incremento fondo a carico del bilancio per maggiore produttività e sviluppo dei servizi e processi di riorganizzazione     (PEO 2004)                                     (e)

                                                       € 272.258,96                     

TOTALE  a) + b) + c) + d )+e) 

€ 1.499.005,81

 

 

 

Risorse art. 31, comma 3

Risorse aventi carattere di eventualità e variabilità, determinate nell’anno 2004

 

 
Importi

 

Art.15, comma 1, lett. d), e), k), m), n), e commi  2, 4 e 5 del CCNL 1/4/1999:

 

Art. 15, comma 1, lett. d) come sostituita dall’art. 4, comma 4, del CCNL del 5/10/2001 (sotto riportato)  

Art. 4, comma  4, CCNL 5/10/2001:

-          1% dei risparmi conseguiti ai sensi dell’art. 43 della legge 449/97:

a) contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati ed associazioni senza fini di lucro ecc.;

b) convenzioni con soggetti pubblici e privati ecc.

c) contributi dell’utenza per servizi pubblici non essenziali ecc.

 

 

 

 

 

 

 

 

€ ___________________

Art. 15, comma 1, lett. e) Economie conseguenti alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a part-time conseguite nell’anno 1999 e seguenti; si può utilizzare un importo almeno pari al 20% dei risparmi secondo l’art. 1, comma 57, legge 662/1996; tale percentuale può essere modificata ed eventualmente aumentata ai sensi dell’art. 39, comma 27, della legge 449/1997 con atto normativo dei singoli enti (regolamento uffici e servizi)

 

 

 

 

 

 

 

€ ___________________

Art. 15, comma 1, lett. k): Risorse che specifiche disposizioni di legge (nazionali o di livello regionale) finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di risultati del personale:

·          art. 18 L. 109/94 e succ. modifiche (progettazione ed atti pianificazione);

·          condono edilizio (art. 32, comma 40, Legge 326/2003)

 

 

 

 

 

 

 

€ ___________________

Art. 4, comma 3, CCNL 5/10/2001: Risorse derivanti dall’applicazione delle seguenti disposizioni:

·          art. 59, comma 1, lett. p) D.Lgs. 446/97 (incentivi personale Servizio Tributi per recupero evasione ICI) e art. 3, comma 57, legge 662/96 (potenziamento uffici tributi) e art. 12, comma 1, lett. b) D.L. n. 437 del 1996, convertito nella legge n. 556 del 1996;

·          art. 69, comma 2, D.P.R. 268/87 (onorari di causa);

 

 

 

 

 

 

 

€ ___________________

Art. 15, comma 1, lett. m) Eventuali risparmi annuali sullo straordinario determinato con le modalità previste dal CCNL 6/7/1995 (art. 14, comma 1)

 

 

€ ___________________

Art. 15, comma 1, lett. n) solo per le Camere di Commercio  in condizioni di equilibrio finanziario, un importo non superiore a quello stabilito al 31.12.1997, ai sensi dell’art. 31, comma 5, del CCNL 6/7/1995

 

 

 

 

€ ___________________

Art. 15, comma 2) Dall’1/4/1999 incremento con ulteriore somma non superiore all’1,2% su base annua del monte salari 1997, esclusa la quota dirigenza, a condizione dell’esistenza di effettive disponibilità di bilancio.

 

Comma 4) Gli importi previsti dal comma 1, lett. b) e c) e dal comma 2, possono essere resi disponibili solo a seguito del preventivo accertamento da parte dei servizi di controllo interno o dei nuclei di valutazione delle effettive disponibilità di bilancio dei singoli enti create a seguito di processi di razionalizzazione e riorganizzazione delle attività ovvero espressamente destinate dall’ente al raggiungimento di specifici obiettivi di produttività e di qualità.

 

 

 

 

€ ___________________

Art. 15, comma 5) (per gli effetti non correlati all’aumento delle dotazioni organiche) Maggiori oneri per salario accessorio in caso di attivazione di nuovi servizi (es.: U.R.P., SP.UN., U.p.E. ecc.) o di processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti.

 

 

 

€ ___________________

Art. 54 CCNL 14/9/2000 – Gli enti possono verificare, in sede di concertazione, se esistono le condizioni finanziarie per destinare una quota parte del rimborso spese per ogni notificazione di atti dell’amministrazione finanziaria al fondo di cui all’art. 15 del CCNL dell’1/4/1999 per essere finalizzata all’erogazione di incentivi di produttività a favore dei messi notificatori stessi.

 

 

 

 

 

 

 

€ ___________________

Art. 31, comma 4 del CCNL 22/1/2004 – Le risorse aventi carattere di eventualità ricomprendono anche le somme destinate alla incentivazione del personale delle case da gioco secondo le previsioni della legislazione vigente e dei relativi decreti ministeriali attuativi.

 

 

 

 

 

   __________________

Dichiarazione congiunta n. 18 CCNL 22/1/2004: Risorse derivanti da accordi stipulati in applicazione dell’art. 5 del CCNL 5/10/2001

   __________________

 

Economie realizzate sul Fondo anno 2004

    210.944.13              

 

Incremento risorse variabili ex art. 15 comma 2 CCNL 1.4.99 per processi riorganizzativi (posizioni organizzative)

 

 

 

   293.303,01              

 

 

   TOTALE  RISORSE  VARIABILI

(Risorse art. 31,co.2 + Risorse art. 31 co. 3)

 

  504.247,14

 

 

TOTALE FONDO     (STABILI E VARIABILI)

 

€ 2.003.252,95

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              TABELLA  1

 

Criteri per i passaggi nell’ambito della CATEGORIA A
(art. 5, comma 2, lett. a, CCNL 31 marzo 1999)

 

 

1) Esperienza acquisita

0

40

a) anzianità di servizio nella stessa categoria

punti per anno 3

 

 

2) Impegno e qualità delle prestazioni individuali

5

30

a) capacità di adattamento ai cambiamenti organizzativi

1

6

b) partecipazione effettiva alle esigenze di flessibilità

1

6

c) iniziativa personale e capacità propositiva per soluzioni innovative o migliorative dell’organizzazione del lavoro

1

6

d) idoneità a creare un ambiente di lavoro favorevole anche in relazione ai rapporti con colleghi e superiori

1

6

e) rapporti con l’utenza

1

6

3) Prestazioni rese, anche conseguenti ad interventi formativi

2

10

a) capacità di autonomia nell’ambito delle istruzioni impartite

1

7

b) applicazione delle informazioni apprese durante attività di formazione

1

3

4) Risultati conseguiti (conseguimento degli obiettivi e dei risultati affidati dal dirigente, nonché grado di realizzazione delle attività affidate)

2

20

a) minimo

 

2

b) mediocre

 

4

c) buono

 

8

d) elevato

 

14

e) massimo

 

20

Totale

 

  

                                                                               TABELLA Allegato B

SCHEDA INDIVIDUALE DI VALUTAZIONE PERMANENTE PER LA PRODUTTIVITA' COLLETTIVA

CATEGORIE

A  -   B

Totale parziale

C  -  D

Totale parziale

1) Impegno e qualità delle prestazioni  individuali

5

75

 

6

75

 

a) capacità di adattamento all’innovazione organizzativa.

1

15

 

1

13

 

b) partecipazione effettiva alle esigenze di flessibilità connesse al programma di produttività.

1

15

 

1

13

 

c) iniziativa personale e capacità propositiva per soluzioni innovative o migliorative dell’organizzazione del lavoro.

1

15

 

1

13

 

d) idoneità a creare un ambiente di lavoro favorevole anche in relazione ai rapporti con colleghi e superiori.

1

15

 

1

13

 

e) rapporti con l’utenza.

1

15

 

1

13

 

f)  Capacità di autoaggiornamento.

 

 

 

1

10

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Risultati conseguiti

1

25

 

1

25

 

a) minimo

1

2

 

1

2

 

b) mediocre

3

5

 

3

5

 

c) buono

6

8

 

6

8

 

d) elevato

9

15

 

9

15

 

e) massimo

16

25

 

16

25

 

 

Totale

 

Totale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I punteggi riportati rispettivamente nelle colonne delle categorie A/B e C/D sono i minimi ed i massimi punteggi attribuibili alle voci corrispondenti.

Ai fini della valutazione per "utente", di cui al punto 1 lett. e, deve intendersi ogni soggetto, interno o esterno all'Amministrazione, con cui il dipendente viene a contatto in ragione della funzione o dell'attività svolta.

 

 

      TABELLA  2

PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE

Criteri per il passaggio alla
prima posizione economica successiva al trattamento iniziale tabellare nella CATEGORIA B e nella CATEGORIA C
(art. 5, comma 2, lett. b, CCNL 31 marzo 1999)

 

 

1) Esperienza acquisita

0

30

a) anzianità di servizio nella stessa categoria con compiti attinenti alla mansione di inquadramento - punti per anno 3

 

 

b) anzianità di servizio in categoria inferiore con compiti attinenti alla mansione di inquadramento - punti per anno 2

 

 

2) Impegno e qualità delle prestazioni individuali

5

30

a) capacità di adattamento ai cambiamenti organizzativi

1

6

b) partecipazione effettiva alle esigenze di flessibilità

1

6

c) iniziativa personale e capacità propositiva per soluzioni innovative o migliorative dell’organizzazione del lavoro

1

6

d) idoneità a creare un ambiente di lavoro favorevole anche in relazione ai rapporti con colleghi e superiori

1

6

e) rapporti con l’utenza

1

6

3) Prestazioni rese anche conseguenti ad interventi formativi

2

20

a) capacità di autonomia nell’ambito delle istruzioni impartite

1

10

b) applicazione delle informazioni apprese durante attività di formazione

1

10

4) Risultati conseguiti (conseguimento degli obiettivi e dei risultati affidati dal dirigente, nonché grado di realizzazione delle attività affidate)

2

20

a) minimo

 

2

b) mediocre

 

4

c) buono

 

8

d) elevato

 

14

e) massimo

 

20

Totale

 

                                             

                                                                                                          TABELLA  3

 

PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE

Criteri per il passaggio alla seconda posizione economica successiva ai trattamenti tabellari iniziali della CATEGORIA B e della CATEGORIA C  (art. 5, comma 2, lett. c, CCNL 31 marzo 1999)

 

 

1) Esperienza acquisita

0

24

a) anzianità di servizio nella stessa categoria con compiti attinenti alla mansione di inquadramento - punti per anno 3

 

 

b) anzianità di servizio in categoria inferiore con compiti attinenti alla mansione di inquadramento - punti per anno 2

 

 

2) Impegno e qualità delle prestazioni individuali

6

36

a) capacità di adattamento ai cambiamenti organizzativi

1

6

b) partecipazione effettiva alle esigenze di flessibilità

1

6

c) iniziativa personale e capacità propositiva per soluzioni innovative o migliorative dell’organizzazione del lavoro

1

6

d) idoneità a creare un ambiente di lavoro favorevole anche in relazione ai rapporti con colleghi e superiori

1

6

e) rapporti con l’utenza

1

6

f) capacità di autoaggiornamento

1

6

3) Prestazioni rese anche conseguenti ad interventi formativi

3

20

a) capacità di autonomia nell’ambito delle istruzioni ricevute

1

10

b) applicazione delle informazioni apprese durante attività di formazione

1

5

c) partecipazione corsi formativi con valutazione finale

1

5

4) Risultati conseguiti (conseguimento degli obiettivi e dei risultati affidati dal dirigente, nonché grado di realizzazione delle attività affidate)

2

20

a) minimo

 

2

b) mediocre

 

4

c) buono

 

8

d) elevato

 

14

e) massimo

 

20

Totale

 

 

 

                                                                                                                        TABELLA   Allegato C

 

1) Risultati - Attuazione politiche dell’amministrazione analizzate mediante dati di bilancio e peg (parte corrente) e relazione attività svolta

 

 

60

a) Capacità di gestione delle risorse (entrate) e degli interventi (spese) finanziari e di raggiungimento degli obiettivi assegnati

45

 

b) Capacità nell’esercizio delle funzioni vicarie del dirigente

15

 

2) Comportamento organizzativo

 

40

a) Capacità dimostrata di gestire il proprio tempo di lavoro facendo fronte con flessibilità alle esigenze del servizio e contemperando diversi impegni

4

 

b) Capacità dimostrata nel motivare, guidare e valutare i collaboratori e di generare un clima organizzativo favorevole alla produttività, attraverso una equilibrata individuazione dei carichi di lavoro nonché mediante la formulazione di fattive proposte alla dirigenza circa gli istituti previsti dal contratto

8

 

c) Capacità di rispettare e far rispettare le regole ed i vincoli dell’organizzazione senza indurre formalismi e "burocratismi" e promuovendo la qualità dei servizi

4

 

d) Capacità dimostrata nel gestire e promuovere le innovazioni tecnologiche e procedimentali, collaborando con la dirigenza per i conseguenti processi formativi e la selezione, a tal fine, del personale

8

 

e) Capacità dimostrata nell’assolvere ad attività di controllo, connesse alle funzioni affidate, con particolare attenzione agli aspetti propri del controllo di gestione

8

 

f) Qualità dell’apporto personale specifico

4

 

g) Contributi all’integrazione tra diversi uffici e servizi all’adattamento al contesto di intervento, anche in relazione alla gestione di crisi, emergenze e cambiamenti delle modalità operative

4

 

Totale

 

 

 


 

 

STIPULA DEL CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO

 

 

 

L'anno duemilacinque, il giorno ................................ del mese di ______________ alle ore ...................,  nei locali della Provincia di Reggio Calabria si  sono riunite le delegazioni trattanti di parte Pubblica e Sindacale, composte come previsto dall’art. 10 del CCNL 1/4/1999 e dall’art. 4 del CCNL 22/1/2004 :

 

 

 1. DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA:

 

q     IL PRESIDENTE, sig. Dr. ___________________________________.

 

   2. DELEGAZIONE DI PARTE  SINDACALE:

 

q     RAPPRESENTANZA SINDACALE UNITARIA, composta dai Sig.ri:

1.    ................................................................................….…………………..…;

2.    ..................................................................................…………………….....;

3.    ..................................................................................…………………….....;

4.    ..................................................................................…………………….....;

5.    ..................................................................................…………………….....;

 

q    STRUTTURE TERRITORIALI, composta dai Sig.ri:

1. CGIL F.P.   _______________________________________________________________

           2. FPS -CISL   _______________________________________________________________

3. UIL FPL      _______________________________________________________________

4. DICCAP- DIPARTIMENTO EE.LL.-CAMERE

      DI COMMERCIO-POLIZIA MUN/LE  _________________________________________

5.  C.S.A. COORDINAMENTO

       SINDACALE AUTONOMO _________________________________________________

 

                Le Delegazioni trattanti, definite le materie di cui all’art. 4, co. 2, del CCNL 1998/2001 e quelle di cui ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del 14/9/2000, del 5/10/2001 e del 22/1/2004, così come risultano specificate nel presente contratto, mediante contrattazione decentrata integrativa, STIPULANO il CCDI - 2002 – 2005 per la parte normativa e 2005 per la parte economica.

 

Letto, confermato e sottoscritto.

 

 

 

       IL PRESIDENTE                                                           LA DELEGAZIONE SINDACALE

DELLA DELEGAZIONE PUBBLICA