Provincia di
Reggio Calabria
=====================================================================
(previsto dall’ art. 4 del CCNL “Regioni- Autonomie Locali” 2002/2005 del
22/1/2004)
Il testo della presente ipotesi di C.C.D.I. è stato firmato in data ............................
dalla delegazione trattante.
La presente ipotesi, corredata da relazione
tecnico-finanziaria, è stata inviata
il ………………….
al collegio dei revisori
ai fini dell’esercizio di controllo sulla compatibilità dei
costi della contrattazione
c.d.i. con i vincoli di bilancio e con la disciplina sulla
quantificazione delle risorse di cui all’art. 31 e
segg. del CCNL.
Trascorsi 15 giorni senza rilievi ovvero a seguito di
provvedimento positivo
da parte del collegio dei revisori, la G.P. con
provvedimento n. ………… in data
…………………………………., esecutivo ai sensi di legge, ha autorizzato
il
Presidente
della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione
definitiva del C.C.D.I.
Il presente C.C.D.I.
è stato sottoscritto in data .........……....................
ed acquista
efficacia dal giorno successivo alla predetta data.
Il presente C.C.D.I.
è stato trasmesso all’ARAN in data .........……...............,
con la
specificazione delle modalità di copertura dei relativi oneri.
I
N D I C E
ART.
1 - Composizione delegazioni pag. 2
ART.
2 - Campo di applicazione pag. 2
ART.
3 - Durata, decorrenza, tempi e
procedure di applicazione del contratto pag. 2
ART.
4 - Regolamentazione del diritto
di sciopero pag. 3
ART.
5 - Diritti e libertà sindacali pag. 5
ART.
6 - Relazioni sindacali pag. 5
ART.
7 - Costituzione del fondo per lo sviluppo delle risorse umane pag. 9
ART.
7 bis - Costituzione del fondo
per lo sviluppo delle risorse umane
– Lavoro straordinario pag.
11
ART.
8 - Quantificazione delle risorse
per le politiche di sviluppo delle
risorse
umane e per la produttività pag.
11
ART.
9 - Destinazione del fondo per lo
sviluppo delle risorse umane pag.
12
ART. 10 - Criteri per la progressione economica all’interno della categoria pag. 13
ART. 11 - Criteri per l’attribuzione della retribuzione di posizione e
risultato pag. 13
ART. 12 - Criteri corresponsione fondo organizzazione del lavoro pag. 14
ART. 13 - Pari opportunità pag.
18
ART. 14 – Comitato paritetico per il mobbing pag.
19
ART. 15 - Articolazione dell’orario di lavoro - Criteri per le politiche
dell’orario di lavoro pag.
20
ART. 16 - Gestione delle eccedenze di personale pag. 21
ART. 17 - Formazione pag.
21
ART. 18 - Miglioramento ambiente di lavoro e sicurezza pag. 21
ART. 19 - Qualità del lavoro pag.
22
ART. 20 – Gestione del lavoro
straordinario pag.
22
ART. 21 - Banca delle ore pag.
22
ART. 22 - Personale della polizia provinciale pag.
22
ART. 23 - Copertura assicurativa pag.
23
ART. 24 - Verifiche pag.
23
- Dichiarazione congiunta n° 1 pag.
24
- TABELLA all. A (Determinazione Risorse) pag.
25
Tabelle di valutazione
Tabella 1
progressione economica nell’ambito categoria A
Tabella 2
progressione prima posizione economica successiva trattamento iniziale categorie B – C
Tabella 3 progressione seconda
posizione economica successiva trattamento iniziale categorie B-C
Tabella 4
progressione ultima posizione economica categorie B–C e passaggi all’interno categ. D
Tabella C valutazione individuale per la
produttività collettiva
Tabella E valutazione per erogazione indennità
risultato
- STIPULA DEL CCDI
L'anno duemilacinque il giorno ................................ del mese di ....................................... alle ore ..................., nei locali del Palazzo Provinciale di .................……..............., si è riunita la delegazione trattante dell’Ente, nelle seguenti persone:
PARTE PUBBLICA:
1. Dott.ssa Maria F.sca Occhiuto – Dirigente f.f. Settore O.R.U. Presidente
2. Dott. Francesco Macheda – Dirigente Settore Finanze e Bilancio Componente
3. Dott.ssa Giuseppina Attanasio – Dirigente Settore AA. GG. , Istituzionali Componente
4. Avv. Vittorio D’Agostino – Dirigente Struttura Speciale “Avvocatura” Componente
PARTE SINDACALE:
- per la R.S.U. (rappresentanza sindacale unitaria- o una rappresentanza della stessa in base al regolamento interno della RSU):
1. ................................................................................... 7. …………………………………………………………
2. ................................................................................... 8. …………………………………………………………
3. .................................................................................. 9. …………………………………………………………
4. .................................................................................. 10. …………………………………………………………
5. ...................................................................................11. …………………………………………………………
6. .................................................................................. 12 .…………………………………………………….....
- i rappresentanti territoriali delle OO.SS. di categoria firmatarie del CCNL :
1. ..................................................…………………............................ - rappr. CGIL FP
2. ..................................................…………………............................ - rappr. FPS -CISL
3. ..................................................…………………............................ - rappr. UIL FPL
4. ..................................................…………………............................ - rappr. DICCAP- CONFSAL
DIPARTIMENTO EE.LL.-CAMERE
DI COMMERCIO-POLIZIA MUN/LE
“Snalcc-Fanal- Sulpm”
5. ..................................................…………………............................ - rappr. C.S.A. COORDINAMENTO
SINDACALE AUTONOMO
“Fiadel/Cisal, Fialp/Cisal,
Cisas/Fisael,
Confail/Unsiau,
Confill Enti Locali/Cusal,
Usppi-Cuspel-Fasil-Fadel”
La delegazione trattante di parte pubblica accerta la sua regolare costituzione avvenuta con deliberazione della G.P. n. 300 in data 11.05.2004, regolarmente esecutiva.
Assiste il Direttore Generale avv. Rosario Carnevale
Partecipa con funzioni di verbalizzante ……………………………………………..
A seguito del parere favorevole espresso in data …………………… dal …………………..
sul testo dell’accordo relativo al presente contratto, nonché della
certificazione del Collegio dei revisori sulla compatibilità dei costi della
contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio, LE
PARTI HANNO SOTTOSCRITTO l’allegato C.C.D.I. relativo al personale dipendente
dell’Ente - periodo 2002 / 2005 per la parte normativa e anno 2005 per la parte economica.
ART. 1
Composizione
delegazioni
Le delegazioni trattanti sono così costituite:
Parte pubblica:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Parte sindacale:
Per la RSU:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Per le organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
ART. 2
Campo di applicazione
1.
Il
presente CCNL si applica a tutto il personale – esclusi i dirigenti - con
rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato, ivi compreso
utilizzato a tempo parziale.
2.
Nel
testo del presente contratto il riferimento al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni ed integrazioni, è riportato come D.Lgs. n. 165 del 2001.
3.
Le
parti si riservano di riaprire il confronto qualora intervenissero nuove
indicazioni contrattuali che riguardino tutti o specifici punti del presente
accordo.
Durata, decorrenza, tempi e
procedure di applicazione del contratto
1.
Il
presente CCDI ha valenza quadriennale dall’1/1/2002
al 31/12/2005 per la parte
normativa, salvo specifici rinvii a cadenza diversa previsti nel CCDI stesso, e
annuale per la parte economica.
2.
Le
“risorse decentrate” (risorse finanziarie destinate alla incentivazione delle
politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività) vengono
determinate annualmente, secondo le
modalità previste dal CCNL.
3.
Gli
effetti economici decorrono dal 1° gennaio 2005, salvo diversa prescrizione del
presente contratto o di quello nazionale.
4.
Il
presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente, sia per la parte
economica che per quella normativa, qualora non ne sia data disdetta da una
delle parti con lettera raccomandata, almeno tre mesi prima di ogni singola
scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono in vigore
fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo.
5.
La
piattaforma per il rinnovo del CCDI è presentata dalla R.S.U. e dalle OO.SS.
collegialmente o singolarmente. La piattaforma del CCDI ANNUALE ECONOMICO è
presentata dai soggetti sindacali sopra citati, un mese prima della scadenza
del precedente o, in alternativa, entro i 15 giorni successivi all’approvazione
del bilancio di previsione dell’ente.
ART. 4
Regolamentazione del diritto
di sciopero
1. Servizi
interessati
Ai sensi dell’art. 2 dell’Accordo Collettivo
Nazionale sottoscritto il 19/9/2002 nel Comparto Regioni-Autonomie Locali sono
interessati dalla presente regolamentazione i seguenti servizi:
a)
igiene,
sanità ed attività assistenziali;
b)
attività
di tutela della libertà della persona e della sicurezza pubblica;
c)
produzione
e distribuzione di energia e beni di prima necessità, nonché la gestione e la
manutenzione dei relativi impianti, limitatamente a quanto attiene alla
sicurezza degli stessi;
d)
trasporti;
e)
servizi
concernenti l’istruzione pubblica;
f)
servizi
del personale;
g)
servizi
culturali.
Nell’ambito dei servizi
essenziali di cui sopra è garantita, esclusivamente la continuità delle
seguenti prestazioni:
1)
servizio
attinente alla rete stradale (ivi compreso lo sgombero delle nevi), con ridotto
numero di squadre di pronto intervento in reperibilità 24 ore su 24;
2)
servizio
di polizia provinciale, da assicurare con un nucleo di personale adeguato
limitatamente allo svolgimento delle prestazioni minime riguardanti:
a)
attività
richieste dall’autorità giudiziaria ed interventi da garantire con la
reperibilità;
b)
attività
di pronto intervento;
c)
assistenza
del servizio in caso di sgombero della neve;
3)
servizi
del personale limitatamente all’erogazione degli assegni con funzione di
sostentamento ed alla compilazione e al controllo delle distinte per il
versamento dei contributi previdenziali ove coincidente con l’ultimo giorno di
scadenze di legge; tale servizio dovrà essere garantito solo nel caso che lo
sciopero sia proclamato per i soli giorni dipendenti dei servizi del personale,
per l’intera giornata lavorativa e nei giorni compresi tra il 5 e il 15 di ogni
mese;
4)
servizio
di protezione civile, da presidiare con personale in reperibilità ;
5)
servizio
trasporti, ivi compresi quelli gestiti dagli autoparchi: sono garantiti i
servizi di supporto erogati in gestione diretta ad altri servizi comunali
riconosciuti tra quelli essenziali;
2. Procedure di raffreddamento e di conciliazione
Prima della proclamazione di
ogni azione di sciopero, devono essere preventivamente espletate le procedure
di conciliazione.
I soggetti incaricati di
svolgere le procedure di conciliazione sono:
a) in caso di conflitto di
rilievo regionale, il Prefetto del Capoluogo di Regione;
b) in caso di conflitto di
rilievo locale, il Prefetto del Capoluogo di Provincia ed il Presidente se non
direttamente coinvolto quale organo politico di vertice dell’amministrazione.
I soggetti indicati entro 30
gg. lavorativi (decorrenti dalla comunicazione scritta che chiarisce le
motivazioni egli obbiettivi della proclamazione dello stato di agitazione)
provvedono alla convocazione delle parti in controversia al fine di tentare la
conciliazione. Il tentativo si considera altresì compiuto qualora i soggetti
non abbiano provveduto a convocare le parti in controversia entro il termine
stabilito di giorni 7 (sette).
Dall’esito del tentativo di
conciliazione viene redatto un apposito verbale sottoscritto dalle parti dal
quale risultano le reciproche posizioni sulle materie oggetto del confronto. Il
verbale viene inviato alla Commissione di Garanzia. In caso di esito negativo
del verbale sono indicate le ragioni del mancato accordo, e le parti sono
libere di procedere secondo le consuete forme sindacali.
Eventuali inadempienze
relative alle procedure indicate determinano l’applicazione da parte della
Commissione di Garanzia, di misure sanzionatorie a carico dei lavoratori e
delle OO.SS. o della Provincia.
3. Definizione dei contingenti minimi
Con successivo protocollo
d’intesa le parti si impegnano ad individuare i contingenti minimi.
4. Procedure di attivazione dei contingenti minimi
Con regolamenti di servizio
adottati sulla base di appositi protocolli d’intesa stipulati in sede di
negoziazione decentrata tra gli enti e le organizzazioni sindacali
rappresentative, vengono individuati, per le diverse categorie e profili
professionali, addetti ai servizi minimi essenziali, appositi contingenti di
personale esonerato dallo sciopero per garantire la continuità delle relative
prestazioni indispensabili.
I protocolli in particolare
individuano.
a) le categorie e i profili
professionali che formano i contingenti;
b) i contingenti di
personale, suddivisi per categoria e profilo professionale;
c) i criteri e le modalità
da seguire per l’articolazione dei contingenti a livello di singolo ufficio o
sede di lavoro.
Nel caso in cui non si
raggiunga l’intesa sui protocolli sono attivate le procedure di conciliazione
presso i soggetti competenti in sede locale.
In conformità alle
previsioni dei regolamenti i dirigenti ed i responsabili del funzionamento dei
singoli uffici o sedi di lavori, secondo gli ordinamenti di ciascun ente, in
occasione di ogni sciopero, individuano, di norma con criteri di rotazione, i
nominativi del personale incluso nei contingenti, come sopra definiti, tenuto
all’erogazione delle prestazioni necessarie.
I nominativi sono comunicati
alle organizzazioni sindacali locali ed ai singoli interessati, entro e non
oltre il quinto giorno precedente la data dello sciopero. Il personale
individuato ha diritto di esprimere, entro il giorno successivo alla ricezione
della predetta comunicazione la volontà di aderire allo sciopero chiedendo la
sostituzione, ove possibile.
5. Modalità di effettuazione degli scioperi
Le strutture e le
rappresentazioni sindacali che proclamano azioni di sciopero che coinvolgono
servizi essenziali, sono tenute a darne comunicazione All’ente interessato, con
un preavviso non inferiore a 10 giorni, precisando in particolare la durata
dell’astensione dal lavoro, le modalità di attuazione e le motivazioni
dell’astensione dal lavoro. In caso di revoca, sospensione o rinvio di uno sciopero
proclamato in precedenza, le strutture e le rappresentanze sindacali devono
darne tempestiva comunicazione all’ente.
Nei casi in cui lo sciopero
incida su servizi resi all’utenza, le amministrazioni sono tenute a trasmettere
agli organi di stampa e alle reti radiotelevisive, di maggiore diffusione
nell’area interessata dallo sciopero, una comunicazione completa e tempestiva
circa i tempi e le modalità dell’azione di sciopero.
Analoga comunicazione viene
effettuata dall’amministrazione in caso di revoca, sospensione o rinvio dello
sciopero.
Non possono essere
proclamati scioperi nei seguenti periodi:
a)
dal
10 al 20 agosto;
b)
dal
23 dicembre al 7 gennaio;
c)
nei
giorni dal giovedì antecedente la Pasqua al martedì successivo;
d)
due
giorni prima e due giorni dopo la commemorazione dei defunti, limitatamente ai
servizi di polizia provinciale;
e)
nei
cinque giorni che precedono e nei cinque giorni che seguono le consultazioni
elettorali europee, nazionali, regionali, provinciali, comunali, circoscrizioni
e referendarie nazionali e locali.
Gli scioperi di qualsiasi
genere dichiarati o in corso di effettuazioni sono immediatamente sospesi in
caso di avvenimenti di particolare gravità o di calamità naturale.
6. Per quanto non previsto dal
presente articolo si fa espresso rinvio all’Accordo sottoscritto il 19.09.2002,
allegato C “Sciopero e servizi essenziali”.
ART. 5
Diritti e libertà sindacali
1. Modalità di
svolgimento delle assemblee
La RSU e le organizzazioni
sindacali firmatarie del CCNL e del presente Contratto collettivo decentrato
integrativo comunicheranno all’ufficio gestione del personale, almeno tre
giorni prima della data fissata per l’assemblea del personale dipendente, il
luogo e l’ora dell’assemblea stessa.
L’amministrazione fornirà,
ove richiesto, idonei locali per lo svolgimento. Nel caso di ente con almeno
duecento dipendenti pone permanentemente a disposizione l’uso di locali idonei.
L'Assemblea potrà interessare la generalità dei
dipendenti, singoli servizi o dipendenti appartenenti a singole categorie e
profili professionali.
La rilevazione dei
partecipanti all’assemblea è effettuata dall’amministrazione. Durante lo
svolgimento dell’assemblea deve essere garantita la continuità delle
prestazioni indispensabili. A tal fine, l'Amministrazione individuerà con le
medesime procedure seguite in caso di sciopero e nel termine di tre giorni
prima della data fissata, i contingenti minimi di personale che potrà
partecipare in reperibilità all'assemblea.
I dipendenti hanno diritto di partecipare, durante
l'orario di lavoro, ad assemblee sindacali, senza oneri a carico dell'ente, per
12 ore annue pro capite senza decurtazione della retribuzione.
L'assemblea si svolge, di norma, nell'aula
consiliare dell'Ente o, per assemblee di settore, in idoneo locale all'interno
del settore, salvo diversa richiesta delle RSU o delle OO.SS. firmatarie del
CCNL e del presente accordo. Per motivata indisponibilità l'Ente può assegnare
altro idoneo locale comunicandolo tempestivamente alle OO.SS. Su decisione
delle OO.SS. o della RSU l’Assemblea si può svolgere in locali diversi da
quelli individuati.
La RSU e le OO.SS. firmatarie del CCNL e del
presente accordo comunicheranno almeno tre giorni prima della data fissata per
l'assemblea del personale dipendente, il luogo e l'ora dell'assemblea stessa.
Per tutte le altre modalità di esercizio del diritto
di assemblea trova applicazione la specifica disciplina contenuta nell’art. 2
dell’Accordo collettivo quadro sulla modalità di ut6ilizzo dei distacchi,
aspettative e permessi nonché delle altre prerogative sindacali del 7/8/1998 (
art. 56 CCNL 14/9/2000).
2 Libertà
sindacali.
Le organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL,
comunicheranno all’inizio di ogni anno la quota di permessi sindacali a
disposizione della RSU che dovrà procedere per l’utilizzo degli stessi
rispettando le procedure previste dalla normativa vigente.
Per l'affissione di pubblicazioni, testi e
comunicati inerenti l'attività sindacale, l'amministrazione ha l'obbligo di
predisporre appositi spazi in ogni unità lavorativa autonoma. Degli spazi
usufruiranno RSU e OO.SS. firmatarie.
ART. 6
Relazioni sindacali
Il sistema
delle relazioni sindacali si articola nei seguenti istituti:
- Contrattazione Decentrata Integrativa:
¨ materie con obbligo di
accordo
¨ materie senza obbligo di
accordo
- Concertazione
- Informazione
- Consultazione
- Procedure di conciliazione e interpretazione
autentica
1. Contrattazione decentrata integrativa
La contrattazione collettiva decentrata integrativa
è finalizzata al contemperamento tra le esigenze organizzative, la tutela dei
dipendenti e la salvaguardia dell’interesse dell’utenza e dei cittadini.
Per tali fini, la Parte Pubblica e la Parte
Sindacale sono impegnate, nel reciproco rispetto e nell’esercizio responsabile
dei diversi ruoli, ad intrattenere corrette relazioni sindacali, attraverso
l’attivazione di tutti gli istituti contrattuali, con le modalità e nei tempi
previsti.
La contrattazione, prerogativa degli Organi di
gestione, costituisce il momento negoziale fra le Parti. Essa si svolge sulle
materie indicate nel CCNL, con le modalità e nei tempi ivi previsti.
La delegazione di Parte Pubblica, composta dai
dirigenti individuati dall’Organo di governo, esercita il proprio ruolo
negoziale nell’ambito delle direttive e degli atti di indirizzo formali
indicati nel Protocollo di concertazione ovvero in apposito specifico atto di
indirizzo.
Per ogni incontro deve essere espressamente previsto
l’ordine del giorno degli argomenti da trattare.
Di ogni seduta verrà redatto un verbale che dovrà
riportare la sintesi degli argomenti affrontati e delle eventuali decisioni
assunte. Di tale verbale verrà data lettura alla fine della riunione stessa. Il
verbale verrà contestualmente sottoscritto dai componenti la delegazione
trattante. Qualora gli argomenti in discussione non siano completamente
trattati o vengano rinviati verrà, alla fine dell’incontro, fissata la data
dell’incontro successivo.
Nei provvedimenti adottati dall’Amministrazione o
dai responsabili dei servizi riguardanti materie oggetto di contrattazione
devono essere indicati i pareri delle organizzazioni sindacali, come risultanti
dai verbali degli incontri.
Il materiale oggetto di informazione dovrà essere
fornito in forma scritta.
2. Materie della
Contrattazione decentrata integrativa con obbligo di accordo.
Costituiscono oggetto della contrattazione
decentrata integrativa le seguenti materie:
1.
Criteri
per la ripartizione e destinazione del fondo per lo sviluppo delle risorse
umane, che sono determinati con cadenza annuale;
2.
Criteri
per incentivare la produttività e il miglioramento della qualità dei servizi;
3.
Criteri
per la corresponsione dell’indennità di trasferimento che varia da tre a sei
mensilità (art. 42 CCNL 1/4/1999);
4.
Criteri per incentivi e produttività dei messi
notificatori;
5.
Criteri,
valori e procedure per l’individuazione e la corresponsione dei compensi
relativi a:
¨ attività disagiate svolte
dal personale appartenente alle categorie A,B,C;
¨ turni, reperibilità,
rischio, maneggio valori, orario notturno, festivo e notturno festivo, secondo
la disciplina contrattuale;
¨ specifiche responsabilità
attribuite al personale appartenente alle
categorie B ,C e D, non titolare di posizioni organizzative;
¨ specifiche attività previste
da particolari disposizioni legislative (condono edilizio, recupero contenzioso
tributi locali, progettazione ufficio tecnico, messi);
6. Definizione di azioni positive a favore delle lavoratrici per le Pari
opportunità e Comitati per il mobbing
7. Modalità e verifiche per l'attuazione
graduale della riduzione di orario di lavoro a 35 ore e criteri generali per le
politiche dell’orario di lavoro;
8. Modalità
di gestione delle eccedenze di personale, finalizzate al mantenimento dei
livelli
occupazionali.
9. Gestione
mensa
10. Integrazione
dei criteri per la progressione economica all'interno della categoria,
11. Modalità di ripartizione delle risorse tra:
- progressione economica;
- Retribuzione di posizione e risultato
con riferimento alle posizioni organizzative e alle alte professionalità.
12. Attribuzione
nell’ambito dei contratti di formazione e lavoro, di compensi per particolari
condizioni di lavoro o per altri incentivi previsti dal CCNL 1/4/1999,
utilizzando esclusivamente risorse aggiuntive previste nel finanziamento del
progetto di formazione e lavoro.
13. Eventuale
trattamento economico accessorio compatibile con la specialità della
prestazione nell’ambito del telelavoro secondo le finalità di cui all’art. 17
del CCNL 1/4/1999, nonché l’entità dei rimborsi spese sostenute dal lavoratore
per consumi energetici e telefonici nel caso di telelavoro a domicilio.
14.
Individuazione di gravi e documentate situazioni familiari che determinano
l’elevazione della percentuale massima del 25% per il rapporto di lavoro a
tempo parziale.
15.
Definizione di casi, condizioni, criteri e modalità per la determinazione e
corresponsione di trattamenti economici accessori per i lavoratori con contratto di fornitura di lavoro temporaneo.
16.
disciplina, per l’Avvocatura dell’Ente, della corresponsione dei compensi
professionali e la retribuzione di risultato ( art. 27 CCNL 14/9/2000 – art. 10 CCNL 31/3/1999).
17.
Elevazione, per esigenze eccezionali, del limite massimo individuale del lavoro
straordinario (di cui all’art. 14, comma 4, CCNL 1/4/1999).
18. Criteri di
partecipazione alle progressioni orizzontali e ai percorsi formativi e
corresponsioni quote di produttività per il personale in distacco sindacale.
19. Incentivi al personale utilizzato per servizi
in convenzione o con enti convenzionati con la Provincia.
Su tutte le
materie sopraelencate le parti hanno l’obbligo di raggiungere l’accordo.
3. Materie della
Contrattazione decentrata integrativa senza obbligo di accordo.
Costituiscono altresì oggetto della contrattazione
decentrata integrativa le seguenti materie:
1.
Programmi
delle attività formative
2.
Linee
di indirizzo e criteri per:
¨ il miglioramento
dell'ambiente di lavoro
¨ la sicurezza nei luoghi di
lavoro
¨ le facilitazioni per
disabili
3.
Implicazioni
in ordine alla qualità del lavoro e alla professionalità dei dipendenti
derivanti da innovazioni:
¨ organizzative
¨ tecnologiche
¨ della domanda di servizi
4.
Criteri
per le politiche di orario del lavoro.
Per le materie sopraelencate
le parti non hanno l'obbligo di raggiungere l'accordo. Decorsi 30 giorni
dall'inizio delle trattative, prorogabili fino ad un massimo di ulteriori 30
giorni, le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziative e
decisione.
Le parti si incontrano a
livello di ente,almeno tre volte l’anno, per valutare le condizioni che hanno
reso necessario l’effettuazione di lavoro straordinario e per individuare
soluzioni che possano consentirne una stabile e progressiva riduzione, anche
attraverso interventi di razionalizzazione dei servizi. I risparmi accertati a
consuntivo confluiscono nelle risorse del fondo con prioritaria destinazione al
finanziamento del nuovo sistema di classificazione del personale.
4. Concertazione.
La concertazione costituisce momento di
partecipazione delle Rappresentanze Sindacali, propedeutico alla formazione delle
scelte politiche in materia di organizzazione dell’amministrazione e di
sviluppo delle risorse umane. Essa si svolge sulle materie previste dai
Contratti di Lavoro.
La concertazione si svolge prima dell’avvio del
negoziato inerente la Contrattazione Collettiva Decentrata Integrativa (CCDI)
quadriennale, ed inoltre, con cadenza annuale, nella fase di predisposizione
degli strumenti di programmazione e di bilancio, attraverso appositi incontri
fra l’Organo di governo e le Rappresentanze Sindacali.
Ogni sessione di concertazione si conclude con la
sottoscrizione di un “Protocollo di concertazione”, nel quale sono riportati
gli obiettivi generali e le scelte politiche dell’Amministrazione sulle materie
indicate al primo periodo, gli strumenti necessari per la loro attuazione,
nonché i tempi e le scadenze per la verifica della loro attuazione.
La concertazione è richiesta in forma scritta dai
soggetti sindacali dopo aver ricevuto l’informazione. Inizia entro il 10°
giorno dalla data di ricezione della richiesta da parte dell’amministrazione o
al 5° giorno in caso di urgenza.
Durante la concertazione le parti si adeguano, nei
loro comportamenti, ai principi di responsabilità, correttezza e trasparenza.
La concertazione si conclude entro 30 giorni dalla
data della richiesta.
Sull’esito della concertazione si redige un apposito
verbale dal quale risultino le posizioni delle parti.
Costituiscono oggetto di concertazione le seguenti
materie:
1.
articolazione
dell'orario di servizio
2.
criteri
per il passaggio dei dipendenti per effetto di:
- trasferimento di attività
- disposizioni legislative
comportanti trasferimenti di personale e di funzioni
3.
andamento dei processi occupazionali
4. criteri
generali per la mobilità interna
5. criteri
generali per:
¨ svolgimento delle selezioni
per i passaggi tra categorie professionali
¨ valutazione delle posizioni
organizzative e relativa graduazione delle funzioni
¨ conferimento degli incarichi
legati alle posizioni organizzative e alte professionalità e relativa
valutazione periodica
¨ metodologia permanente di
valutazione dei risultati e delle prestazioni del personale
¨ individuazione delle risorse
aggiuntive per la progressione economica interna alla categoria
¨ individuazione dei nuovi
profili
¨ attuazione delle regole
relative agli aggiornamenti e/o modificazioni dei valori massimi del costo del
personale di ciascuna categoria
¨ il conferimento delle
mansioni superiori
6. procedimento e criteri per l’accertamento
selettivo dei requisiti attitudinali e professionali richiesti nei contratti di
formazione e lavoro,
7. individuazione del fabbisogno di personale da
assumere con contratto a termine.
8. verifica sulle condizioni finanziarie per la
destinazione di una quota parte del rimborso spese per ogni notifica di atti
dell’amministrazione al fondo di cui all’art. 15 CCNL 1/4/1999, per incentivare
la produttività dei messi notificatori.
5.
Informazione
L’informazione deve essere rivolta alle OO.SS.
firmatarie del contratto e alle RSU.
L'informazione è preventiva:
a)
su
tutte le materie oggetto di concertazione o di contrattazione Collettiva
Decentrata Integrativa.
b)
Sul
numero, motivi, contenuto anche economico, durata e costi dei contratti di
fornitura di lavoro temporaneo.
Nei casi di motivate ragioni d’urgenza le
amministrazioni forniscono l’informazione in via successiva, comunque non oltre
i cinque giorni successivi alla stipulazione dei contratti di fornitura.
Inoltre alla fine di ogni anno gli enti forniscono alle OO.SS. tutte le
informazioni necessarie alla verifica del rispetto percentuale fissata dal CCNL
del 7% del numero dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo.
c)
definizione
dei progetti per la sperimentazione del telelavoro nei limiti e nelle modalità
stabiliti dall’art. 3 del DPR n. 70/1999, e dal CCNL quadro del 23/3/2000.
d)
rapporto
di lavoro,
e)
organizzazione
degli uffici;
f)
gestione
complessiva delle risorse umane.
Le parti, su richiesta di ciascuna di esse, si
incontrano con cadenza annuale ed in ogni caso in presenza di iniziative
concernenti:
- linee per l'organizzazione degli uffici e dei servizi
- iniziative per l'innovazione tecnologica degli stessi
- processi di dismissione, esternalizzazione, trasformazione;
A tal fine, l’Ente si impegna ad inviare alle OO.SS.
ed alla R.S.U. la relativa documentazione che, ove possibile e previa
richiesta, viene fornita anche su supporto informatico.
Gli accordi, dopo la sottoscrizione, vengono forniti
a tutti i soggetti firmatari.
Per una corretta applicazione dell'istituto della
informazione l'amministrazione attiva presso l'ufficio del personale o
l'ufficio per le relazioni sindacali, apposito fascicolo intestato alle OO.SS.
presso il quale affluiscono tempestivamente le documentazioni relative alle
materie oggetto di informazione.
E' fatto obbligo ai responsabili dei servizi di
disporre che ogni atto relativo venga inviato al fascicolo per l'informazione.
Gli enti informano con cadenza semestrale i soggetti
sindacali sull’andamento delle assunzioni a tempo parziale, sulla tipologia
delle stesse e sull’eventuale ricorso al lavoro aggiuntivo e straordinario.
6. Consultazione (art. 7, comma 4, del CCNL 31/3/1999)
La consultazione è effettuata nelle materie previste
dal D.lgs. 165/2000 (organizzazione e disciplina degli uffici, quantificazione
e variazioni degli organici, programmazione nuove assunzioni) e dal D.lgs.
626/1994.
7. Interpretazione autentica
del CCDI .
Quando insorgono controversie sull’interpretazione
dei contratti collettivi decentrati integrativi, le parti che li hanno
sottoscritti si incontrano per definire consensualmente il significato della
clausola controversa.
La parte interessata invia alle altre richiesta
scritta con lettera raccomandata. La richiesta deve contenere una sintetica
descrizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si basa; essa deve
comunque fare riferimento a problemi interpretativi ed applicativi di rilevanza
generale.
Le parti che hanno sottoscritto il contratto
collettivo decentrato integrativo si incontrano entro 30 giorni dalla richiesta
e definiscono consensualmente il significato della clausola controversa.
1.
L’eventuale
accordo sostituisce la clausola controversa sin dall’inizio della vigenza del
contratto collettivo decentrato integrativo.
2.
Gli
accordi di interpretazione autentica del contratto collettivo decentrato
integrativo hanno effetto sulle controversie individuali aventi ad oggetto le
materie da essi regolate.
ART. 7
Costituzione del fondo per
lo sviluppo delle risorse umane
Risorse aventi
carattere di certezza, stabilità e continuità in applicazione delle seguenti
disposizioni:
- Art. 15
comma 1 CCNL 1/4/1999, lettere a, b, c, f, g, h, i, j, l:
lett. a) -gli importi dei fondi di cui
all’art. 31, comma 2, lettere b), c), d) ed e) del CCNL 6/7/1995, e successive
modificazioni ed integrazioni, previsti per l’anno 1998 e costituiti in base
alla predetta disciplina contrattuale, comprensivi anche delle eventuali
economie previste dall’art. 1, comma 57 e seguenti della L. 662/1996, nonché la
quota parte delle competenze economiche accessorie di cui alla lettera a) dello
stesso art. 31, comma 2, già destinate al personale delle ex qualifiche VII ed
VIII che risulti incaricato delle funzioni dell’area delle posizioni
organizzative calcolata in proporzione al numero dei dipendenti interessati;
lett. b) -le eventuali risorse aggiuntive destinate nell’anno 1998 al
trattamento economico accessorio ai sensi dell’art. 32 del CCNL 6/7/1995 e
dell’art. 3 del CCNL 16/7/1996, nel rispetto delle effettive disponibilità di
bilancio dei singoli enti;
lett. c) - gli eventuali risparmi di gestione destinati al
trattamento accessorio nell’anno 1998
secondo la disciplina dell’art. 32 del CCNL del 6.7.1995 e dell’art. 3 del 16.7.1996, qualora dal
consuntivo dell’anno precedente a
quello di utilizzazione non risulti un incremento delle spese del personale
dipendente, salvo quello derivante
dalla applicazione del CCNL;
lett. d) - i risparmi derivanti dalla
applicazione della disciplina dell’art. 2 , comma 3, del D.Lgs. n. 29/1993;
lett. e) - l’insieme delle risorse già destinate, per l’anno 1998, al pagamento
del livello economico differenziato al personale in servizio, nella misura
corrispondente alla percentuale previste dal CCNL del 16.7.1996;
lett. f) - dalle risorse destinate alla corresponsione della indennità di
L. 1.500.000 ora in € 774,69 di cui all’art. 37, comma 4, del CCNL del
6.7.1995;
lett. g) - da una quota degli eventuali minori oneri derivanti dalla
riduzione stabile di posti di organico del personale della qualifica
dirigenziale, sino ad un importo massimo corrispondente allo 0,2% del
monte salari annuo della stessa
dirigenza, da destinare al finanziamento del fondo di cui all’art. 17, comma 2,
lett. c); la disciplina della presente lettera è applicabile alle Regioni ;
sono fatti salvi gli accordi di miglior favore;
lett. h) - un importo dello 0,52% del monte salari dell’anno
1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza, corrispondente all’incremento ,
in misura pari ai tassi programmati d’inflazione, del trattamento economico
accessorio con decorrenza dal 31.12.1999 ed a valere per l’anno successivo.
lett. i) -le somme connesse al trattamento economico
accessorio del personale trasferito agli enti del comparto a seguito
dell’attuazione dei processi di decentramento e delega di funzioni;
- Art. 15
CCNL 1.4.1999, comma 5, per gli effetti derivanti dall’incremento delle dotazioni organiche,
del CCNL dell’ 1/4/99: comma 5: in
caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di
quelli esistenti, ai quali sia
correlato un aumento delle prestazioni del personale in servizio cui non possa
farsi fronte a traverso la razionalizzazione delle strutture e/o delle risorse
finanziarie disponibili o che comunque comportino un incremento stabile delle
dotazioni organiche, gli enti nell’ambito della programmazione annuale e
triennale dei fabbisogni di cui all’ art. 6 del D.lgs. 29/93, valutano anche
l’entità delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri del
trattamento accessorio del personale da impiegare nelle nuove attività e ne
individuano la relativa copertura nell’ambito delle capacità di bilancio.
- Art. 4,
commi 1 e 2 del CCNL del 5. 10. 2001:
comma 1: Gli enti, a decorrere
dall’anno 2001, incrementano le risorse del fondo di cui all’art. 15 del CCNL
dell’1.4.99 di un importo pari all’1,1% del monte salari dell’anno 1999,
esclusa la quota relativa alla dirigenza.
Comma 2: Le risorse di cui al comma
1, sono integrate dall’importo annuo della retribuzione individuale di
anzianità e degli assegni ad personam in godimento da parte del personale
comunque cessato dal servizio a fari data dal 1° gennaio 2000.
- Art. 34
comma 4 CCNL 2002/2005: gli importi fruiti per progressione economica orizzontale dal
personale cessato dal servizio per qualsiasi causa o che sia stato
riclassificato nella categoria superiore per progressione verticale, sono
riacquisiti nella disponibilità delle risorse decentrate dalla data di
ricorrenza delle cessazioni o delle riclassificazioni; la contrattazione
decentrata definisce le finalità di utilizzazione delle predette risorse
recuperate anche per il finanziamento di ulteriori progressioni.
- Art. 32.
commi 1, 2, 7, CCNL 2002/2005:
comma 1: le risorse decentrate
previste dall’art. 31 comma 2, sono incrementate nell’anno 2003, di un importo
pari allo 0,62% del monte salari, esclusa la dirigenza, riferito all’anno 2001.
Comma 2: gli enti incrementano
ulteriormente le risorse decentrate indicate nel comma 1 e con decorrenza
dall’anno 2003, con un importo corrispondente allo 0,50 del mente salari
dell’anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel rispetto della
specifica disciplina del presente articolo.
Comma 7 : la percentuale di
incremento indicata nel comma 2 è integrata, nel rispetto delle medesime
condizioni, specificata nei commi 3,4,5 e 6 di un ulteriore 0.20% del monte
salari dell’anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, ed è destinata
al finanziamento della disciplina dell’art. 10 (alte professionalità).
Risorse aventi
carattere di eventualità e variabilità in applicazione delle seguenti
disposizioni
- Art. 15, comma 1, CCNL
1.4.99. lettere d, e, k, n:
lett. d) le somme derivanti dalla
attuazione dell’art. 43 della legge 449/1997;
lett. e) economie conseguenti alla
trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale ai sensi
e nei limiti dell’art. 1, comma 57 e seguenti della legge n. 662/1996 e
successive integrazioni e modificazioni;
lett. k) le risorse che specifiche disposizioni di legge (sia nazionali che
di livello regionale) finalizzano alle incentivazioni di prestazioni o di
risultati del personale, da utilizzarsi secondo la disciplina dell’art. 17;
- Art. 15
CCNL 1.4.1999 commi 2, 4 e 5 per gli effetti non correlati all’aumento
delle dotazioni organiche:
comma 2 in sede di contrattazione
decentrata integrativa, ove nel bilancio dell’ente sussista la relativa
capacità di spesa, le parti verificano l’eventualità dell’integrazione delle
risorse economiche di cui al comma 1,
sino ad un importo massimo corrispondente all’1,2% su base annua, del
monte salari dell’anno ‘97, esclusa la quota relativa alla dirigenza.
Comma 4 gli importi previsti dal comma 1, lett. b), c) e dal comma 2,
possono essere resi disponibili solo a seguito del preventivo accertamento da
parte dei servizi di controllo interno
o dei nuclei di valutazione delle effettive disponibilità di bilancio dei
singoli enti create a seguito di processi di razionalizzazione e
riorganizzazione delle attività ovvero di espressamente destinate all’ente al
raggiungimento di specifici obiettivi di produttività e di qualità.
Comma 5: in caso di attivazione di
nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti, ai quali sia
correlato un aumento delle prestazioni del personale in servizio cui non possa
farsi fronte attraverso la
razionalizzazione delle strutture e/o delle risorse finanziarie disponibili o
che comunque comportino un incremento stabile delle dotazioni organiche, gli
enti, nell’ambito della programmazione annuale e triennali dei fabbisogni di
cui all’art. 6 del D.lgs. 29/93, valutano anche l’entità delle risorse
necessarie per sostenere i maggiori oneri del trattamento economico accessorio
del personale da impiegare nelle nuove attività e ne individuano la relativa
copertura nell’ambito delle capacità di bilancio.
- Art. 4, commi 3 e 4,
del CCNL del 5.10.2001
Comma 3 la disciplina dell’art. 15,
comma 1, lett. k) del CCNL dell’1/4/1999, ricomprende sia le risorse derivanti
dalla applicazione dell’art. 3, comma 57della legge n. 662 del 1996 e dall’art.
59, comma 1, lett. p) del D. Lgs n. 446 del 1997 ( recupero ICI), sia le
ulteriori risorse correlate agli effetti applicativi dell’art. 12, comma 1,
lett. b) del D.L. n. 437 del 1996, convertito nella legge n. 556 del 1996.
Comma 4: la lett. d) del comma 1
dell’art. 15 del CCNL dell’1/4/1999 è sostituita dalla seguente:
a)
la
quota delle risorse che possono essere destinate al trattamento economico
accessorio del personale nell’ambito degli introiti derivanti dalla
applicazione dell’art. 43 della legge n. 449/1997 con particolare riferimento
alle seguenti iniziative:
a.
contratti di sponsorizzazione ed accordi di
collaborazione con soggetti privati ed associazioni senza fini di lucro, per
realizzare o acquisire a titolo gratuito interventi, servizi, prestazioni, beni
o attività inseriti nei programmi di spesa ordinari con il conseguimento dei
corrispondenti risparmi;
b.
convenzioni con soggetti pubblici e privati
diretti a fornire ai medesimi soggetti, a titolo oneroso, consulenze e servizi
in aggiuntivi rispetto a quelli ordinari;
c.
contributi dell’utenza per servizi pubblici
non essenziali o, comunque, per
prestazioni, verso terzi paganti, non connesse a garanzia di diritti
fondamentali.
ART. 7 bis
Costituzione del fondo per
lo sviluppo delle risorse umane – Lavoro straordinario
- Art. 14
comma 4 CCNL 1/4/1999:
A decorrere
dall’01.01.2005, le risorse destinate nell’anno 2004 al pagamento dei compensi per
prestazioni di lavoro straordinario sono ridotte nella misura del 3% ed il
limite massimo annuo individuale per le medesime prestazioni è rideterminato in
180 ore. I risparmi derivanti dall’applicazione del presente comma,
confluiscono nelle risorse di cui all’art. 15 con prioritaria destinazione al
finanziamento del nuovo sistema di classificazione del personale.
Stanziamento
2004 € 60.781,32
3% € 1.823,43
Stanziamento 2005 € 58.957,89
Quantificazione delle
risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività
1.
A valere per l'anno 2005, le risorse di cui agli artt. 31 e 32 del CCNL.
22/01/2004, sono quantificate
nell’ammontare di €
2.003.252,95 come certificato nell'allegata
Tabella (All. A), parte integrante
del presente CCDI.
2. In caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti, ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni del personale in servizio, cui non possa farsi fronte attraverso la razionalizzazione delle strutture e/o delle risorse finanziarie disponibili, o che comunque comportino un incremento stabile della dotazione organica, l'Amministrazione, nell'ambito della programmazione annuale e triennale dei fabbisogni di cui all'art. 6 del D.Lgs. 165/2001, valuta anche l'entità delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri del trattamento economico accessorio del personale da impiegare nelle nuove attività e ne individua la relativa copertura nell'ambito delle capacità di bilancio.
3. La
somma di cui al comma 1 è integrata a
carico del bilancio dell’Ente di un importo a valere sulle risorse stabili pari
ad € 272.258,96 ed a valere sulle risorse variabili di un importo pari ad
€ 293.303, 01 e quindi per complessivi
€ 565.561,97.
ART. 9
Destinazione del fondo per
lo sviluppo delle risorse umane
1. Sulla base dei criteri di
seguito specificati il Fondo viene ripartito ai sensi dell’art. 17 del CCNL
1.4.99 come integrato dal CCNL 22.1.2004 nel seguente modo:
a. produttività;
b.
progressione
economica all’interno della categoria,
c.
retribuzione
di posizione e risultato con riferimento alle posizioni organizzative ed alte
professionalità;
d.
organizzazione
del lavoro:
-disagio;
-rischio;
-turni,reperibilità, maneggio valori ,ecc.
-specifiche responsabilità
di cui all’art. 36, commi 1 e 2 CCNL 2004 (responsabilità conferite con atto
formale categorie B,C,D);
-specifiche attività (2 %
ufficio tecnico, tributi, condono edilizio, etc.).
2. Gli importi dei vari
fondi,determinati annualmente, sono specificati nell’acclusa TABELLA (All. B).
3.
Le risorse di cui all'art. 8, comma 1, sono destinate alla attuazione della classificazione
del personale ed a sostenere le
iniziative per migliorare produttività, efficienza ed efficacia dei servizi,
anche mediante la realizzazione di piani di attività, basati su sistemi di
programmazione e di controllo, quali - quantitativi dei risultati.
4.
In relazione alle finalità di cui al comma 1, le risorse di cui all'art. 8, per
l'anno 2005, sono utilizzate sulla base della ripartizione analitica, per come
previsto nei successivi articoli, in
particolare per :
a)
Erogare compensi diretti ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei
servizi, attraverso la corresponsione di compensi correlati al merito e
all'impegno individuale e/o di gruppo,
in modo selettivo e secondo i risultati accertati dal sistema permanente attraverso
la scheda di valutazione individuale tabella C, debitamente compilata dai
rispettivi Dirigenti di Settore / Servizio , entro e non oltre il 20 Gennaio
dell'anno successivo a quello di riferimento, e comunque per come previsto e
specificato dal successivo art. 10.
b)
Corrispondere gli incrementi retributivi collegati alla progressione economica
orizzontale, per come previsto e specificato dal successivo art. 11. In tale
fondo restano acquisite, dopo la cessazione del rapporto di lavoro, le risorse
destinate alle posizioni di sviluppo della progressione economica orizzontale
ed attribuite al personale precedentemente in servizio.
c)
Corrispondere la retribuzione di posizione e di risultato per gli incarichi
affidati al personale della categoria D, secondo la disciplina degli artt. 8, 9
e 10 del CCNL 31/03/99, e 10 del CCNL
22/01/04 per come specificato nei successivi art. 12 e 13.
d)
Erogare le indennità di rischio,
reperibilità, orario notturno, festivo e notturno -festivo, maneggio valori
secondo la disciplina prevista dal
CCNL, e comunque per come rispettivamente previsto e specificato dai comma 2,
del successivo art. 14.
e)
Compensare, tramite apposita indennità, l'esercizio delle attività svolte in
condizioni particolarmente disagiate da parte del personale delle categorie
A, B, e C per come previsto e
specificato al comma 2, lett. b) del successivo art. 14;
f)
Compensare l'eventuale esercizio di compiti che comportano specifiche
responsabilità da parte del personale
di categoria D, assegnato a tali responsabilità con atto formale , se lo stesso non è incaricato delle funzioni
di posizioni organizzative, per come previsto e specificato al comma 2, lett.
c) dell'art. 14;
g)
Compensare il personale delle Categorie B - C
formalmente assegnato a specifiche
responsabilità , per come previsto e specificato all' art. 14, comma 2,
lett. c).
h)
Compensare, come previsto all'art. 36 comma 2 del CCNL 22/01/04 e per come
specificato al comma 2 del successivo art. 14, le specifiche responsabilità del
personale delle Categorie B - C -
D attribuite con atto formale degli
Enti e derivanti dalle qualifiche previste dall’art. 36, comma 2.
i)
Incentivare specifiche attività e prestazioni correlate alla finalizzazione
delle risorse per come previsto dall'art. 15, comma 1, lett. k), CCNL
1/04/99, sulla base della specifica
regolamentazione cui si fa rinvio per la gestione delle stesse e tenuto conto
di quanto previsto e specificato alla lettera f del successivo art. 14.
5.
Le somme non utilizzate o non attribuite entro il 31 gennaio dell'anno
successivo a quello del presente contratto , con riferimento alla finalità del
corrispondente esercizio finanziario , sono riportate in aumento nelle risorse
dell'anno successivo.
6. La capacità dei Dirigenti e/o Responsabili
dei Settori e/o Servizi nel raggiungere
i risultati previsti nonché di condividere scelte e progetti e creare condizioni di armonico equilibrio
nei rapporti con tutto il personale del Settore e le RSU e le OO.SS., dovranno
essere considerati parametri prioritari per la quantificazione ed attribuzione
della retribuzione di risultato, da erogare ai sensi delle vigente normativa
contenuta nei CCNNLL.
ART. 10
Criteri per la progressione
economica all’interno della categoria
1. La progressione economica
all’interno della categoria si realizza mediante la previsione, dopo il
trattamento tabellare iniziale, di successivi incrementi economici secondo i
criteri indicati nell’art. 5 del CCNL 31/3/1999 sulla classificazione del
personale. La progressione all’interno della categoria si realizza nei limiti
delle risorse specificate nel fondo. Gli importi relativi alle progressioni
orizzontali sono a carico delle risorse decentrate che, conseguentemente,
vengono stabilmente ridotte degli importi annui corrispondenti. Tali importi
sono poi riacquisiti nella disponibilità delle risorse decentrate a seguito
della cessazione dal servizio, per qualsiasi causa del personale interessato, o
a seguito di riclassificazioni.
2.
Per i criteri di valutazione, pesatura, definizione e modalità, si fa
riferimento alle schede di valutazione, (Tabelle
1- 2- 3- 4), allegate al presente CCDI come parte integrante e sostanziale.
Ai fini della progressione economica orizzontale sono utilmente collocati i
dipendenti che, con le tabelle di cui sopra, hanno ottenuto una valutazione
complessivamente non inferiore al minimo previsto. La nuova posizione economica
ha effetto e decorrenza dal 1° gennaio
dell'anno di riferimento.
3.
Possono accedere alle procedure di valutazione e di selezione annuali per
l'inquadramento nella posizione economica orizzontale successiva i dipendenti a
tempo indeterminato in possesso del requisito di non meno di un anno di
servizio nell'Ente ed almeno sei mesi ed un giorno di permanenza nella
categoria economica posseduta, riferiti ambedue alla data del 31 dicembre
dell’anno della selezione .
4.
La presente disposizione vale anche per
il personale di questa Amministrazione comandato presso altri Enti, la cui
scheda di valutazione deve essere predisposta e firmata dal Dirigente
competente dell'Ente presso cui presta servizio.
5.
La disposizione di cui al comma 5 vale, altresì, per il personale proveniente
da altro Ente .
6.
I dipendenti utilmente collocati nella graduatoria percepiscono l'intero valore
economico previsto per la posizione economica di sviluppo effettivamente
acquisita per l'anno di riferimento, in
coincidenza con l'erogazione dello stipendio del mese successivo a quello di
valutazione .
7.
Gli esiti della valutazione annuale, tramite scheda individuale, da compilare a
cura del Dirigente competente, sono notificate, in copia, ai singoli dipendenti
e inserite nel fascicolo personale.
8. Le valutazioni sulle
prestazioni e sui risultati dei dipendenti sono soggette a contraddittorio con
il Dirigente. Nel qual caso il dipendente può farsi assistere dalla propria
O.S. o da persona di fiducia.
9.
Eventuali correttivi al sistema di valutazione del presente articolo possono
essere concordati tra le parti anche nell'arco della vigenza del CCDI ed in
conseguenza di modifiche contrattuali nazionali.
10. L'eventuale economia di cui
al Fondo per la progressione orizzontale si trasferirà all'esercizio
successivo.
ART. 11
Criteri per l’attribuzione
della retribuzione di posizione e risultato
1. La retribuzione di
posizione viene erogata mensilmente a coloro che vengono incaricati delle
funzioni dell’area delle posizioni organizzative in base agli art. 8, 9 e 10
del CCNL 31.3.1999 sulla classificazione del personale. I criteri per la
valutazione e la graduazione delle posizioni, da cui scaturiscono gli importi
della retribuzione di posizione, sono oggetto di concertazione ai sensi
dell’art. 16, comma 2, lett. B), del CCNL 31.3.1999 e sono individuate
autonomamente dall’Ente sulla base dei criteri generali previsti dall’art. 8
del CCNL 31.3.99.
2. L’incarico di durata
annuale è conferito dal dirigente, con atto scritto e motivato, tenuto conto
della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare, dei requisiti
culturali posseduti, delle attitudini, delle capacità professionali e delle
esperienze acquisite anche mediante l’esercizio di funzioni e/o attività
equivalenti.
3. L’Amministrazione istituisce
le posizioni organizzative e le rispettive graduazioni delle funzioni definite
in sede di concertazione. Per il 2005 la quantificazione del fondo per le
posizioni organizzative è di € 668.166,11
, comprensivi dell’indennità di risultato.
4. Ulteriori
posizioni organizzative potranno essere istituite dall'Amministrazione in
relazione ad intervenuti mutamenti e/o esigenze organizzative, previa
concertazione ai sensi dell'art. 16, comma 2, lett. b, CCNL 31/03/99.
5.
Per l'anno 2005 e, comunque con
decorrenza dalla data di effettivo conferimento della posizione organizzativa,
è individuato un sistema di valutazione permanente la cui applicazione è di
competenza del Dirigente del Settore/ Servizio , mediante apposita scheda
individuale di valutazione, Tabella
allegato B, parte integrante e sostanziale del presente CCDI.
6.
Consegue il diritto a percepire la retribuzione di risultato il dipendente che
abbia ottenuto una valutazione pari ad almeno 60/100; nel caso in cui la
valutazione è inferiore a 60/100 la revoca dell'incarico avviene nelle forme e
nei modi previsti dal comma 4, con gli effetti di cui al comma 5, dell'art. 9,
CCNL 31/03/99.
7.
Fermi restando i limiti economico - finanziari stabiliti al precedente comma 4,
la retribuzione di risultato sarà pari al 10% della retribuzione di posizione
nel caso in cui la valutazione è pari a 60/100; sarà pari al 25% della retribuzione
di posizione nel caso in cui la valutazione è pari al 100/100; è direttamente
proporzionale in tutti gli altri casi.
8. La valutazione individuale, ai fini della retribuzione di
risultato, si effettua entro il mese di
Gennaio dell'anno successivo al conferimento dell'incarico; gli esiti della
valutazione sono contestualmente consegnati ai singoli dipendenti interessati,
e trasmessi per conoscenza al Dirigente del Settore del Personale e per competenza al Dirigente del
Settore Economico - Finanziario. La retribuzione di risultato sarà erogata agli
aventi titolo congiuntamente con lo stipendio del mese successivo alla
valutazione, sulla base degli effettivi risultati raggiunti.
9. La disciplina:
a)
dell’art.
18 della legge 109/1994, giusto Regolamento dell’Ente;
b)
dell’art.
69, comma 2, del DPR 268/1987;
c)
che
prevede la remunerazione delle prestazioni straordinarie del personale,
assegnate agli enti coi provvedimenti adottati per far fronte alle emergenze
derivanti da calamità naturali;
d)
che
prevede la corresponsione da parte dell’ISTAT e di altri Enti od Organismi
pubblici autorizzati per legge o per provvedimento amministrativo, di specifici
compensi al personale per le prestazioni connesse ad indagini periodiche ed
attività di settore rese al di fuori dell’orario ordinario di lavoro (art. 14,
comma 5, CCNL 1/4/1999),
trova applicazione anche nei confronti del personale
incaricato di una delle funzioni dell'area delle posizioni organizzative ai
sensi dell’art. 8 e successivi del CCNL 31/3/1999 (Ordinamento Professionale).
10. La retribuzione di
posizione e di risultato assorbe ogni altro emolumento accessorio, salvo le
risorse previste da specifiche disposizioni legislative (recupero ICI,
contenzioso tributario) che vengono corrisposte anche al personale incaricato
di posizione organizzativa come retribuzione di risultato, che può quindi
superare il 25%.
ART. 12
Criteri per la
corresponsione del fondo organizzazione del lavoro
1. Per fondo di organizzazione
del lavoro si intendono le risorse destinate a:
-Istituti a dinamica contrattuale predefinita (turni, reperibilità,
maneggio valori, orario festivo e notturno ecc.) che continuano, ad essere
disciplinati dalla normativa contrattuale in vigore (artt. 22, 37, 23, 36, 24, del CCNL
del 14/9/2000 e artt. 11 e 14 del CCNL 5/10/2001);
- situazioni lavorative di rischio, ossia che comportano, per la loro particolare natura o
forma organizzativa, problemi per la salute o per il normale svolgimento di
relazioni sociali.
-Attività
disagiate;
-Compensare specifiche responsabilità affidate al
personale della categoria D che non risulti incaricato di funzioni dell’area
delle posizioni organizzative;
-Compensare specifiche responsabilità affidate al
personale delle categorie B e C.
Le specifiche responsabilità
sono assegnate in funzione degli obiettivi dell’ente e sono riconsiderate
annualmente in sede di programmazione. La relativa indennità va da un minimo di
1000 € ad un massimo di 2000 €.
-Compensare specifiche responsabilità, come
previsto all'art. 36 comma 2 del CCNL 22/01/2004, affidate al personale delle
Categorie B - C – D, attribuite con atto formale degli Enti di
cui all’art. 36, comma 2 del CCNL (Responsabile dei tributi stabiliti dalle
leggi, archivisti informatici, personale addetto alla protezione civile, URP.
La relativa
indennità massima è di € 300,00 a lavoratore, non cumulabile con altre
indennità di responsabilità.
- Incentivare i dipendenti coinvolti in
attività derivanti da specifiche norme di legge (Legge 109/94, Notifiche,
Ufficio Legale ecc.) in base al relativo Regolamento;
2. Per l’anno 2005 il Fondo
destinato all’organizzazione del lavoro è pari ad € 427.824,00
L’utilizzo
del Fondo predetto avverrà secondo la
seguente disciplina:
a) Istituti a dinamica
contrattuale predefinita:
- TURNAZIONE (art. 22 CCNL
del 14/9/2000)
La somma di € 90.000,00, è destinata alla
corresponsione di un’indennità di turno nelle misure e con le modalità previste
dall’art. 22 del CCNL del 14/9/2000.
L'indennità di turno compete al personale inserito in
strutture operative che prevedano un orario di servizio giornaliero di almeno
10 ore.
Le
prestazioni lavorative svolte in turnazione, ai fini della corresponsione della
relativa indennità, devono essere distribuite nell’arco del mese in modo tale
da far risultare una distribuzione equilibrata ed avvicendata dei turni
effettuati in orario antimeridiano, pomeridiano e, se previsto, notturno, in
relazione alla articolazione adottata dall’Ente.
Il servizio che effettua turnazioni è quello di :
a)
POLIZIA PROVINCIALE;
b)
PORTIERATO.
La regolamentazione e l'istituzione di tale
articolazione di orario sarà effettuata dal responsabile di servizio.
Le parti
assumono formale impegno ad operare, con cadenza
semestrale, la verifica relativa
all'utilizzo dell’articolazione di orario sopra citata.
- RISCHI PARTICOLARMENTE RILEVANTI (art. 37 CCNL del 14/9/2000)
La somma di €
9.500,00, è destinata a remunerare la sottoposizione a rischio nelle misure
e con le modalità previste dall’art. 37 del CCNL del 14/9/2000.
Per quanto più specificamente attiene alla fattispecie
del rischio, le parti individuano, ai sensi dell’art. 37 del CCNL 14/9/2000, le
prestazioni appresso elencate che comportano continua e diretta esposizione a
rischi pregiudizievoli per la salute e per l’integrità personale, assicurando
comunque le condizioni di rischio già riconosciute.
La misura dell’indennità mensile lorda, per
l’anno 2005, è quella stabilita dall’art. 41 del CCNL del
22/1/2004, pari ad € 30,00.
Pertanto, si stabilisce che al personale che svolge le
attività di seguito specificate viene corrisposta l'indennità di rischio:
- attività che
comportano il trasporto di persone tramite automezzi in dotazione;
- attività manutentive delle strade ;
- attività di installazione e manutenzione
segnaletica stradale
- attività di
guida di mezzi fuori strada e di altri veicoli per trasporto cose con eventuali
operazioni accessorie di carico e scarico;
- taglio o esbosco e all’impiego di
antiparassitari;
Il compenso
su indicato viene erogato agli
aventi diritto mensilmente, per 12
mesi;
L’individuazione
dei lavoratori aventi diritto all’indennità sopra citata viene effettuata, con
proprio provvedimento, dal responsabile
di servizio.
Il presente istituto
viene conteggiato all’interno dell’indennità di disagio.
- INDENNITA'
MANEGGIO VALORI - (art. 36 CCNL del 14/9/2000)
La somma di € 1.000,00, è destinata a remunerare
l’indennità giornaliera (da un minimo di € 0,52 a un massimo di € 1,55) da
corrispondere al personale del Servizio Finanziario (coincidente di norma col
personale che effettua servizio economale)
adibito in via continuativa a servizi che comportino maneggio valori di
cassa. L’indennità va corrisposta proporzionalmente al valore medio dei valori
maneggiati e per le sole giornate nelle quali il dipendente è affettivamente
adibito al servizio.
Atteso che, in questo Ente, è stato rilevato che il
valore medio mensile dei valori maneggiati è pari ad € 2.117,47, l’indennità
sopra citata viene stabilita giornalmente in € 1,03.
L’indennità
di che trattasi verrà erogata alla fine del mese successivo a quello di
riferimento, sulla base di apposito prospetto riepilogativo a firma del
Responsabile del Servizio Finanziario.
- REPERIBILITA' - (art. 23 CCNL del
14/9/2000)
L'istituto
della reperibilità è finanziato da una quota del fondo pari ad € 12.000,00.
L’individuazione
delle aree di pronto intervento e l’istituzione del servizio di pronta
reperibilità sono strettamente funzionali alle esigenze produttive e organizzative dell’ente e sono inerenti ai
poteri di gestione dei dirigenti.
Vengono individuate
dalle parti le seguenti aree di pronto intervento, per le quali dovrà essere
istituito il servizio di pronta reperibilità:
a) Servizio
tecnico e tecnico-manutentivo, compresi gli addetti al servizio (N. 4
unità);
b) Servizio
di vigilanza (N. 2
unità);
c)
Servizio autoparco (N. 2
unità).
Il dipendente
non può rifiutarsi di essere posto in reperibilità.
Il servizio di
reperibilità consta di un turno fisso di reperibilità a domicilio del numero
dei dipendenti indicati nel provvedimento istitutivo (determinazione) da
adottarsi dal Dirigente del Settore, in modo da garantire, durante tutto l'arco
dell'anno e per l'intero arco della giornata, nonchè in occasione delle
giornate festive, anche infrasettimanali e di riposo settimanale secondo il turno
assegnato a disponibilità di pronto intervento del personale in caso di
situazioni di emergenza.
La
reperibilità è remunerata con una
indennità pari ad € 10,33 per 12 ore al
giorno e di € 20,66 in caso di reperibilità cadente in giornata festiva
anche infrasettimanale o di riposo settimanale secondo il turno assegnato. Essa
non compete durante l'orario di servizio a qualsiasi titolo prestato.
Detta
indennità, in base ai relativi turni, è frazionabile, al di sotto delle 12 ore,
in misura non inferiore a quattro ore
ed è corrisposta in proporzione alla sua durata oraria, maggiorata in tal caso
del 10% (esempio: reperibilità di 7 ore:
l’indennità sarà pari ai 7/12 di 20.000, cui dovrà aggiungersi un ulteriore 10%
calcolato sul risultato di tale operazione).
In caso di
chiamata l'interessato dovrà raggiungere il posto di lavoro assegnato o il
posto oggetto dell'intervento nell'arco
massimo di 30 minuti.
I turni di
reperibilità, con l'individuazione dei dipendenti che debbono assicurare il
servizio, saranno fissati mensilmente dal Dirigente del Settore ovvero dal
responsabile di area /settore/ servizio.
Ogni turno di
reperibilità a domicilio sarà costituito da unità di personale, da scegliersi
prioritariamente sulla base della disponibilità individuale, assicurando
comunque, il servizio. Il dipendente
non può essere posto in reperibilità per più di 6 volte in un mese (ogni periodo deve essere conteggiato nell’ambito di una giornata di
24 ore - es.: 4 di 18 ore e 2 di 24 ore).
In caso di
servizio effettivamente prestato, a qualsiasi titolo, a seguito di chiamata, il
dipendente posto in reperibilità ha diritto al relativo computo sia ai fini del
rispetto dell’orario ordinario sia delle eventuali prestazioni di lavoro
straordinario; la prestazione sarà compensata con il pagamento delle ore
straordinarie effettivamente svolte, ovvero, a richiesta del dipendente, con
riposo compensativo ai sensi dell’art. 38, comma 7 o dell’art. 38-bis del CCNL
del 14/9/2000; per le stesse ore è esclusa la percezione del compenso di
reperibilità. Il dipendente assegnato ad un periodo di reperibilità domenicale o comunque di riposo settimanale
ha diritto ad un giorno di riposo compensativo anche nel caso che non sia stato
chiamato ad alcuna prestazione di lavoro. In tal caso, la fruizione del riposo
compensativo non comporta alcuna riduzione dell’orario di lavoro settimanale.
La
liquidazione dei compensi di cui al presente articolo dovrà avvenire entro il mese successivo a quello di
riferimento.
Le parti
assumono formale impegno ad operare, con cadenza
semestrale, la verifica relativa
all'utilizzo dell’istituto sopra citato.
-
Trattamento per attività prestata in giorno festivo -
riposo compensativo –
(art. 24 CCNL del 14/9/2000)
L'istituto,
sulla base dei dati forniti dalla parte pubblica relativi all’anno decorso,
viene finanziato da una quota del fondo pari ad € 1.000,00 .
Al dipendente che per particolari esigenze di servizio
non usufruisce del giorno di riposo settimanale deve essere corrisposta la
retribuzione giornaliera di cui all’art. 52, comma 2, lett. b) maggiorata del
50%, con diritto al riposo compensativo da fruire di regola entro 15 giorni e
comunque non oltre il bimestre successivo.
L’attività prestata in giorno festivo infrasettimanale
dà titolo, a richiesta del dipendente, a equivalente riposo compensativo o alla
corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione
prevista per il lavoro straordinario festivo.
L’attività prestata in giorno feriale non lavorativo,
a seguito di articolazione di lavoro su cinque giorni, dà titolo, a richiesta
del dipendente, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del
compenso per lavoro straordinario non festivo.
La maggiorazione della retribuzione,
nella misura del 50%, è cumulabile con altro trattamento accessorio collegato
alla prestazione.
Anche in assenza di rotazione per turno,
nel caso di lavoro ordinario notturno e festivo è dovuta una maggiorazione
della retribuzione oraria di cui all’art.52, comma 2, lett. b), nella misura
del 20%; nel caso di lavoro ordinario festivo-notturno la maggiorazione dovuta
è del 30%.
b) Attività disagiate:
Una quota di €
283.824,00, viene destinata a compensare, a favore del personale delle categorie A, B e C, le situazioni lavorative disagiate, ivi compreso il rischio,
ossia che comportano, per la loro particolare natura o forma organizzativa,
problemi per la salute o per il normale svolgimento di relazioni sociali,
secondo quanto appresso specificato :
1- una somma di €
50,00 mensili per 12 mesi, viene destinata a compensare l’esercizio delle
seguenti attività effettivamente svolte
in condizioni particolarmente disagiate da parte del personale della categoria A : cantonieri, operai
generici, elettricisti, operai specializzati, addetti al centralino ed a
macchine fotocopiatrici e tutto il personale di cui all. B del DPR 347/87,
nonché del personale di Polizia provinciale che opera all’esterno (42.000,00);
2- una somma di € 60,00 mensili per 12 mesi, viene destinata a compensare
l’esercizio delle seguenti attività svolte in
condizioni particolarmente disagiate
da parte del personale delle categorie B
e C che operi al PC o video terminale, per almeno 3 ore al giorno (129.600,00);
3- servizi di sportello e front office (112.224,00).
L’individuazione dei lavoratori aventi
diritto alle indennità di disagio, di cui al presente punto, viene effettuata,
con proprio provvedimento, dal responsabile
di servizio.
L’erogazione
delle suddette indennità nelle misure sopra riportate, viene subordinata
all'effettiva esposizione a disagio.
Il compenso su indicato viene erogato agli aventi diritto mensilmente, per come sopra concordato.
c)
Specifiche responsabilità affidate al personale delle categorie B e C e
D:
1.
La
somma di € 30.000,00 viene destinata
a compensare, ai sensi dell’art. 17, comma 2, lett. f) del CCNL 1/4/1999, l’eventuale esercizio di compiti che
comportano specifiche responsabilità da parte del personale delle categorie B,
C e D, individuato dal dirigente sulla base dei criteri appresso elencati, che
si integrano con quelli contenuti nella scheda di valutazione– (ove ricorre): stabiliti nell’apposito
Regolamento adottato dall’Ente, e nei limiti del budget assegnato ad ogni
servizio.
- Al personale della Ctg.
B, responsabile di squadre di operai, unità operative semplici, uffici ecc. €
1.000,00, annui lordi;
- Al personale di Ctg. C o D, responsabile di squadre di operai, U.O.S., uffici o
procedimento assegnato con atto formale €
1.500,00 annui lordi;
- Al personale di Ctg. D, non titolare di P.O. responsabile di servizio, unità operativa
complessa, responsabile di tributo, responsabile di ufficio…ecc. € 2.000,00 annui lordi;
d Specifiche
responsabilità, come previsto all'art. 36 comma 2 del CCNL 22/01/2004:
La somma
annua di € 300,00 (importo max del compenso € 300,00/a
lavoratore) viene destinata a
compensare, ai sensi dell’art. 17, comma 2, lett. i) del CCNL 1/4/1999, aggiunta dall’art. 36, comma 2, del CCNL 2004,
le eventuali specifiche responsabilità del personale delle categorie B, C e D, attribuite con atto formale dell’ente,
derivanti da:
-
compiti
di responsabilità affidati ad archivisti informatici;
-
compiti
di responsabilità affidati agli addetti agli uffici relazioni con il pubblico;
-
specifiche
responsabilità affidate al personale addetto ai servizi di protezione civile;
individuato dal dirigente
nei limiti del budget assegnato ad ogni servizio.
Il presente
istituto non è cumulabile con quello di cui alla lettera c) del presente
articolo
e)
Incentivi a i
dipendenti coinvolti in specifiche attività (art. 15 ,comma 1, lett. k):
Ai dipendenti coinvolti in
attività derivanti da specifiche norme di legge ( legge 109/94, Ufficio Legale,
ecc.) sono assegnati proventi particolari derivanti da tali attività, nel
rispetto di appositi regolamenti, e comunque suddivisi secondo la tipologia di
provenienza delle diverse risorse.
ART. 13
Pari opportunità
1. Nell’ambito delle previsioni della legge 10
aprile 1991, n. 125 e dell’art. 57 del D.lgs. 165/2001, l’amministrazione si
impegna ad attuare le misure necessarie per favorire pari opportunità nel
lavoro e nello sviluppo professionale.
Le parti concordano di attivare il comitato per le
pari opportunità.
2. Si individuano le seguenti azioni positive da
contrattare.
a) analisi e
proposte sull’utilizzo del part-time fra le lavoratrici e sui conseguenti
effetti sulle mobilità e percorsi di carriera;
b) ricerche
e proposte sui meccanismi (modalità di svolgimento, orari e sedi) che
determinano la fruibilità o meno di percorsi professionali per donne;
c) diffusione a tutti i dipendenti del codice di
condotta contro le molestie sessuali sul lavoro,
d) analisi e proposte relative ai dati della
situazione del personale maschile e femminile (art. 9 Legge 125/1991);
e) analisi e proposte sulla collocazione delle lavoratrici
al rientro dell’assenza.
f) analisi delle attività a prevalente e tradizionale prerogativa di
personale maschile per individuare le aree di compatibilità per l’impiego di
personale femminile, descrivendo eventuali profili professionali campione;
g) valutazione delle
prestazioni e del potenziale del personale femminile per verificare la risposta
professionale, le necessità formative e le potenzialità in termini di sviluppo
orizzontale e verticale;
h) formazione delle risorse
in termini di preparazione di base, aggiornamento, specializzazione e supporto
allo sviluppo;
i) verifica
della cultura e del clima aziendale interno riferito alle azioni positive
intraprese, analizzando gli scostamenti rispetto alle percentuali di cui al
comma 2, nonché la partecipazione alle attività formative;
l) ricerca
sul fenomeno delle molestie sessuali nell’ente e proposte operative.
L’ente si impegna ad adottare, nel rispetto delle
forme di partecipazione di cui al CCNL dell’1.4.99, con proprio atto il codice
di condotta relativo ai provvedimenti da assumere nella lotta contro le
molestie sessuali.
3.
Il Comitato di cui al precedente comma, è composto:
a)
un
rappresentante dell’ente con funzioni di presidente;
b)
un
componente designato da ognuna delle organizzazioni sindacali firmatarie del
CCNL;
c)
da
un pari numero di funzionari in rappresentanza dell’ente
d)
dai
rispettivi supplenti per i casi di assenza dei titolari.
4. Il Comitato ha il compito
di:
a) svolgere,
con specifico riferimento alla realtà locale, attività di studio, ricerca e
promozione sui principi di parità di cui alla L. 903/1977 e alla L. 125/1991,
anche alla luce dell’evoluzione della legislazione italiana ed estera in
materia e con riferimento ai programmi
di azione della Comunità Europea;
b)
individuare i fattori che ostacolano l’effettiva parità di opportunità
tra donne e uomini nel lavoro proponendo iniziative dirette al loro superamento
alla luce delle caratteristiche del mercato del lavoro e dell’andamento dell’occupazione femminile in ambito locale,
anche con riferimento alle diverse tipologie di rapporto di lavoro;
c) promuovere interventi idonei a facilitare il
reinserimento delle lavoratrici dopo l’assenza per maternità e a salvaguardarne
la professionalità;
a)
proporre
iniziative dirette a prevenire forme di molestie sessuali nei luoghi di lavoro,
anche attraverso ricerche sulla diffusione e sulle caratteristiche del fenomeno
e l’elaborazione di uno specifico codice di condotta nella lotta contro le
molestie sessuali;
b)
tutte
le altre attività previste dall’art. 19 del CCNL 14/9/2000.
5.
Il
Comitato, nell’ambito delle attività di cui al precedente comma, ha il compito,
inoltre, di avviare un progetto di azioni positive effettive di pari
opportunità a favore del personale femminile, con particolare riferimento:
· all’accesso ed alle modalità
di svolgimento dei corsi di formazione;
· agli orari di lavoro;
· al perseguimento di un
effettivo equilibrio di posizioni funzionali, a parità di requisiti
professionali, tra un processo che tenda ad evitare assegnazioni di mansioni,
in via permanente, aventi carattere discriminatorio e prive di ogni possibile
evoluzione professionale.
6.
Il
Comitato, inoltre, ha come obiettivo la creazione di un sistema di gestione
delle risorse umane che consideri la condizione femminile nell’Ente. In
particolare esso dovrà prevedere:
· l’elaborazione (anche con
l’ausilio di un gruppo di lavoro ristretto appositamente costituito) di un
documento che analizzi particolari aspetti della presenza femminile nell’ente
confrontandoli, ove possibile, con altre realtà simili;
· l’elaborazione di una
proposta operativa rilevando l’andamento della percentuale del personale
femminile occupato negli anni, suddiviso per categorie, livello e titolo di
studio.
b.
Il
Comitato rimane in carica per un quadriennio e comunque fino alla costituzione
del nuovo. I componenti possono essere rinnovati nell’incarico una sola volta.
c.
Il
Comitato si riunisce trimestralmente o su richiesta di almeno tre componenti.
d.
L’ente
assicura, mediante specifica disciplina, le condizioni e gli strumenti idonei
per il funzionamento del Comitato di cui al presente articolo.
ART. 14
Comitato
paritetico per il mobbing
1. Le parti si impegnano ad attivare il Comitato per
il mobbing per contrastare forme di sistematica violenza morale o psichica in
occasione di lavoro attuata dal datore di lavoro o da altri dipendenti nei
confronti di un lavoratore.
2. L’ente dovrà garantire strumenti idonei al
funzionamento dei comitati e valorizzare e pubblicizzare con ogni mezzo i
risultati del lavoro svolto dai comitati.
Si riportano, a titolo esemplificativo, talune
situazioni individuate dall’INAIL che integrano gli estremi del mobbing:
-marginalizzazione
dall’attività lavorativa, mancata assegnazione dei compiti lavorativi, con
inattività forzata, mancata assegnazione degli strumenti di lavoro, ripetuti ed
ingiustificati trasferimenti;
-esclusione reiterata del
lavoratore rispetto ad iniziative formative, di riqualificazione e
aggiornamento professionale;
-prolungata attribuzione di
compiti dequalificanti rispetto al profilo professionale posseduto o di compiti
esorbitanti o eccessivi anche in relazione ad eventuali condizioni di handicap
psico-fisici;
-impedimento sistematico e
strutturale all’accesso a notizie;
-esercizio esasperato di
forme di controllo;
-inadeguatezza strutturale e
sistematica delle informazioni inerenti l’ordinaria attività di lavoro.
3. È prevista, presso ciascun ente, l’istituzione di
un comitato paritetico da istituirsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore del
CCNL del 22/1/2004.
4.
Il
Comitato paritetico è composto:
a)
da un
componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali di comparto
firmatarie del CCNL;
b)
da
un eguale numero di rappresentanti
dell’ente;
c)
dal
Consigliere di parità.
5.
Il
Presidente del Comitato viene designato tra i rappresentanti dell’ente. Il
vicepresidente dai componenti di parte sindacale. Per ogni componente effettivo
è previsto un componente supplente.
6.
Ferma
restando la composizione paritetica del Comitato, di esso fa parte anche un rappresentante del Comitato per le pari
opportunità, appositamente designato da quest’ultimo, allo scopo di garantire
il raccordo tra i due organismi.
7.
Il
Comitato dura in carica per la durata di un quadriennio e comunque fino alla
costituzione del nuovo.
8.
I
componenti possono essere rinnovati nell’incarico; per la loro partecipazione
alle riunioni non è previsto alcun compenso.
9.
Il
Comitato paritetico sul fenomeno del mobbing svolge funzioni di verifica delle
condizioni di lavoro e dei fattori organizzativi e gestionali, ai fini
dell’individuazione delle cause scatenanti del fenomeno di mobbing. E’ tenuto, inoltre, a formulare, al proprio ente, proposte
di azioni positive in ordine alla prevenzione ed alla repressione delle
situazioni di criticità esistenti, nonché a formulare proposte per la
compilazione dei codici di comportamento, sentite le OO. SS. firmatarie del
CCNL.
10.
Le
parti si impegnano ad incontrarsi al termine del primo anno successivo
all’entrata in vigore del codice di comportamento, con l’intento di verificarne
gli esiti ottenuti e di integrare e modificare, ove necessario, la disciplina
dettata con il codice stesso.
11.
Il
Comitato paritetico relaziona annualmente circa l’attività svolta, fornendo
dati relativi all’aspetto quantitativo e qualitativo del fenomeno e formula,
all’amministrazione, proposte di costituzione di sportelli di ascolto e
designazione del cd. consigliere di fiducia.
12.
L’ente
garantisce, nell’ambito dei programmi di formazione annuale, sia ai componenti del Comitato che al
personale dell’ente stesso, la partecipazione a specifici interventi formativi
in materia di tutela della libertà e dignità della persona.
13.
L’ente
garantisce strumenti idonei al funzionamento dei comitati.
14.
L’ente
valorizza e pubblicizza con ogni mezzo i risultati del lavoro svolto dal
Comitato paritetico.
ART. 15
Articolazione dell’orario di
lavoro - Criteri per le politiche dell’orario di lavoro
1. L’orario di lavoro è di
norma di 36 ore settimanali per i dipendenti a tempo pieno. Per i servizi che effettuano il proprio
lavoro in turnazione l’orario è di n. 35 ore.
2.
L’orario
di lavoro è stabilito in funzione delle finalità dell’Ente, che sono orientate
al soddisfacimento dei bisogni della collettività.
3.
Nel
determinare l’articolazione dell’orario di lavoro settimanale, i responsabili
dei servizi valutano opportunamente particolari specifiche esigenze espresse
dal personale che, per motivi adeguatamente documentati, può chiedere di
utilizzare forme flessibili dell’orario di lavoro compresa l’astensione dai
turni pomeridiani, anche per periodi limitati e compatibilmente con le esigenze
di servizio.
4.
Sarà
data comunque la priorità ai dipendenti in situazione di svantaggio personale,
sociale o familiare, nonché ai dipendenti con figli in età scolare.
5.
Nella
definizione dei criteri per l’erogazione dei compensi incentivanti la
produttività si terranno adeguatamente in considerazione i dipendenti che
prestano servizio con orari particolarmente disagiati, nonché i dipendenti nei
confronti dei quali non è possibile applicare la flessibilità in entrata ed in
uscita.
ART. 16
Gestione eccedenze di personale
1. La gestione delle eccedenze di personale è
effettuata nel rispetto dell’art. 33 del D.lgs 165/2001 nella logica della
salvaguardia dei livelli occupazionali, e nel rispetto del sistema delle
relazioni sindacali.
2. Qualora, in sede di attuazione dei processi di
ridistribuzione delle competenze fra i diversi livelli istituzionali, ovvero
per effetto di ristrutturazioni o esternalizzazioni, dovessero verificarsi
situazioni di eccedenze di personale, l’amministrazione, prima di attuare le
disposizioni previste dall’art. 33 del D.Lgs. 165/2001, verificherà tutte le
possibilità che consentano di utilizzare detto personale in strutture diverse,
anche attraverso mutamento del profilo professionale, tenendo conto della
programmazione del fabbisogno di personale.
ART. 33
D.Lgs. 165/01- “1. Le pubbliche
amministrazioni che rilevino eccedenze di personale sono tenute ad
informare preventivamente le organizzazioni sindacali di cui al comma 3 (RSU e OO.SS. firmatarie del CCN di
comparto) e
ad osservare le procedure previste dal presente articolo. Si applicano,
salvo quanto previsto dal presente articolo, le disposizioni di cui alla
legge 23/7/1991, n. 223, ed in particolare l’art. 4, comma 11 e l’art, 5,
commi 1 e 2, e successive modificazioni ed integrazioni. 2. Il
presente articolo trova applicazione quando l’eccedenza rilevata riguardi
almeno dieci dipendenti”. OMISSIS
ART. 17
Formazione
1.
L'Amministrazione impegna per la formazione del personale dipendente,
per l'anno 2005, una somma pari a € 18.862,28
del monte salari del personale anno 2004.
2.
Il Settore Affari Generali,
Istituzionali, Contratti e Provveditorato lavorerà in staff con i Settori ed
allo stesso fa capo tutta l'attività inerente la formazione dei dipendenti, che
deve essere assunta con metodo permanente per assicurare il costante
adeguamento delle competenze, per favorire il consolidarsi di una nuova cultura
gestionale improntata al risultato, per sviluppare l'autonomia, la capacità
innovativa e di iniziativa ed infine per orientare i percorsi di carriera di
tutto il personale valorizzandone l'accrescimento e l'aggiornamento
professionale.
3. L'Amministrazione si impegna a presentare,
il Piano di formazione del personale, e le parti si impegnano a tal fine a
concertare i programmi formativi annuali e pluriennali, definendo le priorità
con l'obiettivo di coinvolgere tutto il personale entro il 30 settembre 2005.
Il credito formativo del dipendente deve valere per lo sviluppo professionale
di carriera, pertanto la programmazione della formazione va definita a monte ed
in trasparenza sulla base degli obiettivi
che l'Amministrazione individua formalmente.
4.
L'attuazione dei piani formativi deve prevedere tempi certi di inizio e di fine
attività, deve essere coerente alle attività svolte o previste per il personale
interessato, può essere progettata in forma di addestramento, aggiornamento o
formazione in relazione al ruolo ricoperto ed al bisogno formativo cui dovrà
rispondere.
5.
Il Settore Affari Generali, Istituzionali, Contratti e Provveditorato
provvederà a svolgere, attraverso il coinvolgimento dei Dirigenti di settore o
Responsabili di servizio e, attraverso questi, dei lavoratori, l'analisi dei
bisogni formativi.
6. La
Provincia può consorziarsi con altri
Enti per la gestione congiunta e programmata dei processi di formazione del
personale dipendente.
ART. 18
Miglioramento ambiente di lavoro e sicurezza
1. L’ente si impegna a dare tempestiva e completa
applicazione al D.lgs. 626/94 e successive modificazioni ed integrazioni, oltre
che a tutta la normativa vigente in materia di igiene e sicurezza del lavoro.
2. Gli interventi di prevenzione e sicurezza nei
luoghi di lavoro non sono meri adempimenti formali e burocratici, ma vanno
considerati prioritari e sostanziali.
3. L’ente deve coinvolgere, consultare e formare i
Rappresentanti per la Sicurezza.
Con la collaborazione del responsabile per la
sicurezza vanno individuate le metodologie da adottare per la soluzione di
problemi specifici.
4. Le parti individueranno, entro i 60 giorni
successivi alla stipula del presente contratto, le modalità e il personale che
dovrà essere sottoposto periodicamente a visite mediche di controllo.
Tutti gli oneri previsti per le sopra citate
verifiche sono a totale carico dell’Amministrazione ivi compreso il tempo
necessario per l’espletamento delle relative visite e pratiche.
5. Le parti si impegnano per l’applicazione della
legge 104/92, per l’eliminazione delle barriere architettoniche e l’adeguamento
degli ambienti di lavoro, per la flessibilità degli orari e la facilitazione
per la mobilità del personale.
ART. 19
Qualità del lavoro
1. Le parti concordano che in presenza di impegni di bilancio destinati
ad innovazioni tecnologiche che possano comportare modificazioni
all’organizzazione del lavoro e alla professionalità dei dipendenti,
l’amministrazione predisporrà dei piani di fattibilità dove al loro interno
siano previsti i tempi di attuazione, il tipo di innovazioni tecnologiche ed i
dipendenti coinvolti in tale processo. Tali piani saranno presentati almeno due
mesi prima della loro attuazione alla parte sindacale che sarà convocata
dall’Amministrazione nei successivi 20 giorni per definire comunemente i
criteri applicativi e i tempi di attuazione stabilendo momenti di verifica sia
sul personale che sulla tecnologia applicata.
2. La procedura di cui al comma 1 sarà osservata
anche nel caso di istituzione di nuovi servizi.
ART. 6
D.Lgs. 165/01- “1. Nelle
amministrazioni pubbliche l’organizzazione e la disciplina degli uffici,
nonché la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche sono
determinate in funzione delle finalità indicate all’art. 1, comma 1, previa
verifica degli effettivi fabbisogni e previa consultazione delle
organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell’art. 9. Le
amministrazioni pubbliche curano l’ottimale distribuzione delle risorse
umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento
del personale” . OMISSIS
ART. 22
ART. 20
Gestione del lavoro
straordinario
1. Il Fondo per lavoro straordinario è quantificato
in € 58.957,89
2. Le risorse destinate alla corresponsione dello
straordinario sono state ridotte del 3% rispetto a quanto destinati per la
stessa finalità nell’anno precedente, come disposto dall’art. 14, comma 4°,
CCNL 1.4.99. Il limite massimo annuo individuale è determinato in 180 ore.
3. Il fondo può essere incrementato solo per
disponibilità derivanti da specifiche disposizioni di legge connesse alla
tutela di particolare attività, in particolari quelle elettorali e per
fronteggiare eventi eccezionali.
4. Il risparmio sarà utilizzato per incrementare le
risorse del fondo economico.
5. Il negoziato individua soluzioni per una stabile
riduzione dello straordinario, anche attraverso interventi di razionalizzazione
dei servizi.
ART. 21
Banca delle ore
Si
fa riferimento all’art. 38 bis del CCNL 14.09.2000 (c.d. code contrattuali).
ART. 22
Personale della polizia
provinciale
- Definizione della copertura assicurativa INAIL per
tutto il personale della polizia locale.
E’ istituito,
con apposito regolamento, un Fondo di Assistenza e Previdenza per tutti
gli appartenenti alla Polizia Locale, per le risorse destinate a finalità
assistenziali e previdenziali dall’art. 208, comma 2, lett. a), e comma 4, del
D.Lgs. n. 285 del 1992.
Il fondo sarà amministrato da un Consiglio di
amministrazione a composizione paritetica, i cui membri saranno designati da
rappresentanti dell’amministrazione e OO.SS. firmatarie del contratto.
Il regolamento disciplinerà il patrimonio e/o la
gestione del fondo, il funzionamento del Consiglio di amministrazione nonché il
controllo sull’amministrazione del fondo.
ART. 23
Copertura
assicurativa
In sede di definizione del
bilancio, o con immediata variazione dello stesso, la Provincia si impegna a
definire quanto previsto dall'art. 43 del CCNL del 14.9.2000, in materia di
copertura assicurativa.
ART. 24
Verifiche
1.
Trascorsi
60 giorni dall’entrata in vigore del presente CCDI, le delegazioni trattanti si
incontreranno per verificare lo stato di applicazione di tutti gli istituti,
con valenza generale, da esso disciplinati. In tale sede saranno assunte tutte
le decisioni atte a rimuovere eventuali difficoltà che dovessero ostacolare la
corretta applicazione dello stesso CCDI.
2.
Le
delegazioni trattanti si incontrano altresì, anche su richiesta di parte ed
entro 5 giorni dal ricevimento della richiesta formale, qualora una delle parti
intenda verificare l’applicazione, a valenza generale, di singoli istituti
contrattuali.
Le parti concordano di rivisitare il presente CCDI anno 2005, entro
e non oltre 30 giorni dall'approvazione del previsto CCNL biennio economico
2004/2005 in fase di discussione.
IL PRESIDENTE LA DELEGAZIONE
SINDACALE
DELLA
DELEGAZIONE PUBBLICA
TABELLA -
Allegato A
Determinazione
Risorse 2005 - art. 15 CCNL 1.4.1999 e
artt. 31 e 32 CCNL 22/1/2004
Le disponibilità vengono
calcolate per ogni esercizio finanziario.
Risorse art. 31, comma 2
Risorse aventi carattere di
certezza, stabilità e continuità determinate nell’anno 2004
|
Importi
|
Art.15, co. 1, lett. a), b), c), f), g), h), i), j),
l) e co. 5 del CCNL 1/4/1999: |
|
Art.
15, comma 1, lett. a) Importi fondi previsti anno 1998 ai sensi art.
31, comma 2, lett. b), c), d) ed e) del CCNL 6/7/1995 e succ. modifiche ed
integrazioni. -
(lett. b): istituti a dinamica contrattuale
predefinita: turno, reperibilità, rischio, maneggio valori, orario notturno,
festivo e notturno-festivo -
(lett. c): particolari posizioni di lavoro e
responsabilità -
(lett. d): qualità della prestazione individuale -
(lett. e): produttività collettiva – progetti
finalizzati |
€.
840.224,24 |
Art. 15, comma 1, lett. b) Risorse aggiuntive
destinate nel 1998, al trattamento economico accessorio ai sensi dell’art. 32
del CCNL 6/7/1995 e dell’art. 3 del CCNL 16/7/1996 Comma 4) Gli importi previsti dal comma 1, lett. b) e
c) e dal comma 2, possono essere resi disponibili solo a seguito del
preventivo accertamento da parte dei servizi di controllo interno o dei
nuclei di valutazione delle effettive disponibilità di bilancio dei singoli
enti create a seguito di processi di razionalizzazione e riorganizzazione
delle attività ovvero espressamente destinate dall’ente al raggiungimento di
specifici obiettivi di produttività e di qualità. |
€
___________________ |
Art. 15, comma 1, lett. c) Risparmi di gestione
destinati nel 1998 al trattamento accessorio ai sensi art. 32 del CCNL
6/7/1995 e art. 3 del CCNL 16/7/1996, a condizione che dal consuntivo
dell’anno precedente a quello di utilizzazione non risulti un incremento
delle spese del personale, salvo gli incrementi contrattuali. Comma 4) Gli importi previsti
dal comma 1, lett. b) e c) e dal comma 2, possono essere resi disponibili
solo a seguito del preventivo accertamento da parte dei servizi di controllo
interno o dei nuclei di valutazione delle effettive disponibilità di bilancio
dei singoli enti create a seguito di processi di razionalizzazione e
riorganizzazione delle attività ovvero espressamente destinate dall’ente al
raggiungimento di specifici obiettivi di produttività e di qualità. |
€
___________________ |
Art. 15, comma 1, lett. f) Riassorbimento dei
trattamenti economici difformi ai sensi dell’art. 2, comma 3, del D.Lgs. n.
165/01 (indennità, incentivi od altro) |
€
___________________ |
Art. 15, comma 1, lett. g) Somme destinate nel 1998 al
L.E.D. aggiornato al 31/12/1998 nella misura corrispondente alle percentuali
previste dal CCNL 16/7/1996. |
€
25.645,18 |
Art. 15, comma 1, lett. h) Risorse destinate nel
1998 al pagamento della indennità di L. 1.500.000 prevista per la ex VIII
qualifica f. (art. 37, co. 4, CCNL 6/7/1995) |
€
18.592,45 |
Art. 15, comma 1, lett. i) Risparmi per riduzione
stabile dei posti di organico della dirigenza – quota massima corrispondente
allo 0,2% del monte salari annuo della stessa dirigenza (solo per le Regioni) |
€
___________________ |
Art. 15, comma 1, lett. j) Dall’1/1/2000 lo 0,52% del monte salari 1997, esclusa
la quota relativa alla dirigenza; tale incremento corrisponde alla
rivalutazione delle disponibilità del salario accessorio in misura
corrispondente al tasso annuo di inflazione programmata (1,8% nel 1998 e 1,5%
nel 1999). |
€
40.656,00 |
Art. 15, comma 1, lett. l) Somme connesse al
trattamento accessorio del personale che viene trasferito all’ente
nell’ambito del processo di decentramento e delega di funzioni. |
€
137.212,27 |
Art. 15, comma 5) Salario accessorio
necessario a seguito incremento dotazioni organiche per attivazione di nuovi
servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di
quelli esistenti |
€
___________________ |
Art. 14, comma 4- Risparmi
straordinario derivanti dalla riduzione del 3% della somma destinata a tale
titolo nell’anno precedente (art. 14, comma 4)-per finanziare l’ordinamento
professionale |
€
21.823,43 |
Art. 4, co. 1 Ccnl biennale economico 5/10/2001– Dall’anno
2001: incremento delle risorse del fondo di cui all’art. 15 del CCNL 1/4/1999
di un importo pari all’1,1% del
monte salari 1999, esclusa la quota relativa alla dirigenza |
€
___________________ |
Art. 4, co. 2 Ccnl biennale economico 5/10/2001–Integrazione
delle risorse di cui all’art. 4, comma 1, dell’importo annuo della
retribuzione individuale di anzianità e degli assegni ad personam in godimento da parte del personale comunque cessato
dal servizio a far data dall’1/1/2000 |
€
48.867,28 |
Art. 33, comma 5, CCNL 22/1/2004: Riacquisizione
nella disponibilità delle risorse stabili, delle quote di indennità di cui
alle lettere b) e c) del comma 4 dello stesso art. 33, (prelevate dalle
risorse decentrate), a seguito della cessazione dal servizio, per qualsiasi
causa, del personale interessato, per le misure non riutilizzate in
conseguenza di nuove assunzioni sui corrispondenti posti. |
€
___________________ |
Art. 34, comma 4, CCNL 22/1/2004:
Riacquisizione nell’ambito delle risorse decentrate degli importi fruiti per
progressione economica orizzontale dal personale cessato dal servizio per
qualsiasi causa o che sia stato riclassificato nella categoria superiore per
progressione verticale, dalla data di
decorrenza delle cessazioni o delle riclassificazioni; la contrattazione
decentrata definisce le finalità di utilizzazione delle predette risorse
recuperate anche per il finanziamento di ulteriori progressioni orizzontali. |
€
___________________ |
S O M
M A N O Risorse art. 31, comma 2 (a) In via sintetica la somma di cui sopra (a) può
essere stabilita prendendo a riferimento l’ammontare complessivo delle
risorse del Fondo determinato per l’anno 2003, detratti: a) gli
importi previsti nello stesso anno per gli istituti
sotto riportati e relativi alle
“Risorse aventi carattere di eventualità e variabilità”; b) la
somma destinata ed impiegata nell’anno 2003 per le
progressioni economiche orizzontali, comprensive della quota della 13^
mensilità. |
|
Incremento del
totale delle risorse sopra riportate, di un importo pari allo 0,62% del monte salari, esclusa la dirigenza, riferito
all’anno 2001.
Tale incremento finanzia
anche – limitatamente all’anno 2003 – l’indennità di comparto di cui all’art.
33, comma 4 lett. b) (art. 32, comma 1 del CCNL
22/1/2004) (b)
|
Anno 2004 : €
___________________ Anno 2005 : € 44.023,00 |
Ulteriore incremento del totale delle risorse sopra riportate, di un importo
corrispondente allo 0,50% del
monte salari, esclusa la quota relativa alla dirigenza, riferito all’anno
2001, a condizione che la spesa del personale risulti:
-
inferiore al 39% delle entrate
correnti (per gli enti locali);
-
inferiore al 41% delle entrate
correnti (per le Camere di Commercio);
-
inferiore al 35% della spesa
corrente depurata della spesa sanitaria (per le Regioni);
-
a condizione che sussista la
relativa capacità di spesa (per gli enti diversi da quelli sopra elencati)
Tale incremento
non trova applicazione negli enti locali dissestati o strutturalmente
deficitari, per i quali non sia intervenuta l’approvazione dell’ipotesi di
bilancio stabilmente riequilibrato. (art. 32, commi 2,3,4,5 e 6
del CCNL 22/1/2004) (c)
|
Anno 2004 : € ____________________ Anno
2005 : €
35.502,00 |
Ulteriore integrazione della percentuale dello 0,50%, nel rispetto delle
medesime condizioni sopra indicate, di un ulteriore 0,20% del monte salari dell’anno 2001, esclusa la quota relativa
alla dirigenza.
Tale incremento non trova
applicazione negli enti locali dissestati o strutturalmente deficitari, per i
quali non sia intervenuta l’approvazione dell’ipotesi di bilancio stabilmente
riequilibrato ed è destinato al finanziamento della disciplina di cui
all’art. 10 “alte professionalità” (art. 32, comma 7 del CCNL 22/1/2004)
(Dich.a verbale
CGIL-CISl-UIL): Qualora l’entità delle risorse disponibili in base alla
predetta percentuale non ne consenta la utilizzazione per la incentivazione
degli incarichi di alta professionalità in quanto inferiori al valore minimo
previsto dal CCNL, le medesime risorse, costituendo integrazione di quelle
destinate all’incremento del trattamento accessorio del personale, devono
essere inserite tra quelle decentrate stabili (art.31, comma 2) per essere
utilizzate sia per il completamento del finanziamento dell’indennità di
comparto sia per le ulteriori finalità di incentivazione.
(d)
|
Anno 2004 : €
___________________ Anno 2005 : € 14.201,00 |
Incremento fondo a carico
del bilancio per maggiore produttività e sviluppo dei servizi e processi di
riorganizzazione (PEO 2004) (e)
|
€
272.258,96
|
TOTALE
a) + b) + c) + d )+e)
|
€ 1.499.005,81
|
|
|
Risorse art. 31, comma 3
Risorse aventi carattere di
eventualità e variabilità, determinate nell’anno 2004
|
Importi
|
Art.15,
comma 1, lett. d), e), k), m), n), e commi
2, 4 e 5 del CCNL 1/4/1999: |
|
Art. 15,
comma 1, lett. d) come sostituita dall’art. 4, comma 4, del CCNL del 5/10/2001 (sotto riportato) Art. 4, comma 4, CCNL 5/10/2001: -
1% dei risparmi conseguiti ai sensi dell’art. 43 della
legge 449/97: a) contratti di sponsorizzazione ed accordi di
collaborazione con soggetti privati ed associazioni senza fini di lucro ecc.; b) convenzioni
con soggetti pubblici e privati ecc. c) contributi dell’utenza
per servizi pubblici non essenziali ecc. |
€
___________________ |
Art. 15, comma 1, lett. e)
Economie conseguenti alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo
pieno a part-time conseguite nell’anno 1999 e seguenti; si può utilizzare un
importo almeno pari al 20% dei risparmi secondo l’art. 1, comma 57, legge
662/1996; tale percentuale può essere modificata ed eventualmente aumentata
ai sensi dell’art. 39, comma 27, della legge 449/1997 con atto normativo dei
singoli enti (regolamento uffici e servizi) |
€
___________________ |
Art. 15, comma 1, lett. k): Risorse che
specifiche disposizioni di legge (nazionali o di livello regionale)
finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di risultati del personale: ·
art. 18 L. 109/94 e succ. modifiche (progettazione ed
atti pianificazione); ·
condono edilizio (art. 32, comma 40, Legge 326/2003) |
€
___________________ |
Art. 4, comma 3, CCNL 5/10/2001: Risorse
derivanti dall’applicazione delle seguenti disposizioni: ·
art. 59, comma 1, lett. p) D.Lgs. 446/97 (incentivi
personale Servizio Tributi per recupero evasione ICI) e art. 3, comma 57,
legge 662/96 (potenziamento uffici tributi) e art. 12, comma 1, lett. b) D.L.
n. 437 del 1996, convertito nella legge n. 556 del 1996; ·
art. 69, comma 2, D.P.R. 268/87 (onorari di causa); |
€
___________________ |
Art. 15, comma 1, lett. m) Eventuali
risparmi annuali sullo straordinario determinato con le modalità previste dal
CCNL 6/7/1995 (art. 14, comma 1) |
€
___________________ |
Art. 15, comma 1, lett. n) solo
per le Camere di Commercio in condizioni di equilibrio finanziario, un
importo non superiore a quello stabilito al 31.12.1997, ai sensi dell’art.
31, comma 5, del CCNL 6/7/1995 |
€
___________________ |
Art. 15, comma 2)
Dall’1/4/1999 incremento con ulteriore somma non superiore all’1,2% su base annua del monte
salari 1997, esclusa la quota dirigenza, a condizione dell’esistenza di
effettive disponibilità di bilancio. Comma 4) Gli importi previsti
dal comma 1, lett. b) e c) e dal comma 2, possono essere resi disponibili
solo a seguito del preventivo accertamento da parte dei servizi di controllo
interno o dei nuclei di valutazione delle effettive disponibilità di bilancio
dei singoli enti create a seguito di processi di razionalizzazione e
riorganizzazione delle attività ovvero espressamente destinate dall’ente al
raggiungimento di specifici obiettivi di produttività e di qualità. |
€
___________________ |
Art. 15, comma 5) (per gli effetti non correlati all’aumento delle dotazioni organiche)
Maggiori oneri per salario accessorio in caso di attivazione di nuovi servizi
(es.: U.R.P., SP.UN., U.p.E. ecc.) o di processi di riorganizzazione
finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti. |
€
___________________ |
Art. 54 CCNL 14/9/2000 – Gli enti possono verificare, in
sede di concertazione, se esistono le condizioni finanziarie per destinare
una quota parte del rimborso spese per ogni notificazione di atti
dell’amministrazione finanziaria al fondo di cui all’art. 15 del CCNL
dell’1/4/1999 per essere finalizzata all’erogazione di incentivi di
produttività a favore dei messi notificatori stessi. |
€
___________________ |
Art. 31, comma 4 del CCNL 22/1/2004 – Le
risorse aventi carattere di eventualità ricomprendono anche le somme
destinate alla incentivazione del personale delle case da gioco secondo le
previsioni della legislazione vigente e dei relativi decreti ministeriali
attuativi. |
€ __________________ |
Dichiarazione congiunta n. 18
CCNL 22/1/2004: Risorse
derivanti da accordi stipulati in applicazione dell’art. 5 del CCNL 5/10/2001 |
€ __________________ |
Economie realizzate
sul Fondo anno 2004 |
€ 210.944.13 |
Incremento risorse variabili ex art.
15 comma 2 CCNL 1.4.99 per processi riorganizzativi (posizioni organizzative) |
€ 293.303,01 |
TOTALE RISORSE VARIABILI (Risorse
art. 31,co.2 + Risorse art. 31 co. 3) |
€ 504.247,14 |
TOTALE FONDO (STABILI E VARIABILI) |
€ 2.003.252,95 |
TABELLA 1
Criteri per i passaggi
nell’ambito della CATEGORIA A |
|
|
1) Esperienza acquisita |
0 |
40 |
a) anzianità di servizio nella stessa
categoria punti per anno 3 |
|
|
2) Impegno e qualità delle prestazioni individuali |
5 |
30 |
a) capacità di adattamento ai cambiamenti
organizzativi |
1 |
6 |
b) partecipazione effettiva alle esigenze
di flessibilità |
1 |
6 |
c) iniziativa personale e capacità
propositiva per soluzioni innovative o migliorative dell’organizzazione del
lavoro |
1 |
6 |
d) idoneità a creare un ambiente di
lavoro favorevole anche in relazione ai rapporti con colleghi e superiori |
1 |
6 |
e) rapporti con l’utenza |
1 |
6 |
3) Prestazioni rese, anche conseguenti ad interventi formativi |
2 |
10 |
a) capacità di autonomia nell’ambito
delle istruzioni impartite |
1 |
7 |
b) applicazione delle informazioni
apprese durante attività di formazione |
1 |
3 |
4) Risultati conseguiti (conseguimento degli obiettivi e dei
risultati affidati dal dirigente, nonché grado di realizzazione delle
attività affidate) |
2 |
20 |
a) minimo |
|
2 |
b) mediocre |
|
4 |
c) buono |
|
8 |
d) elevato |
|
14 |
e) massimo |
|
20 |
Totale |
|
TABELLA Allegato B |
|||||||||||||
SCHEDA INDIVIDUALE DI VALUTAZIONE
PERMANENTE PER LA PRODUTTIVITA' COLLETTIVA |
|||||||||||||
CATEGORIE |
A -
B |
Totale parziale |
C -
D |
Totale parziale |
|||||||||
1) Impegno e qualità
delle prestazioni individuali |
5 |
75 |
|
6 |
75 |
|
|||||||
a) capacità
di adattamento all’innovazione organizzativa. |
1 |
15 |
|
1 |
13 |
|
|||||||
b)
partecipazione effettiva alle esigenze di flessibilità connesse al programma
di produttività. |
1 |
15 |
|
1 |
13 |
|
|||||||
c)
iniziativa personale e capacità propositiva per soluzioni innovative o
migliorative dell’organizzazione del lavoro. |
1 |
15 |
|
1 |
13 |
|
|||||||
d) idoneità
a creare un ambiente di lavoro favorevole anche in relazione ai rapporti con
colleghi e superiori. |
1 |
15 |
|
1 |
13 |
|
|||||||
e) rapporti
con l’utenza. |
1 |
15 |
|
1 |
13 |
|
|||||||
f) Capacità di autoaggiornamento. |
|
|
|
1 |
10 |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
2) Risultati
conseguiti |
1 |
25 |
|
1 |
25 |
|
|||||||
a) minimo |
1 |
2 |
|
1 |
2 |
|
|||||||
b) mediocre |
3 |
5 |
|
3 |
5 |
|
|||||||
c) buono |
6 |
8 |
|
6 |
8 |
|
|||||||
d) elevato |
9 |
15 |
|
9 |
15 |
|
|||||||
e) massimo |
16 |
25 |
|
16 |
25 |
|
|||||||
|
Totale |
|
Totale |
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
I punteggi
riportati rispettivamente nelle colonne delle categorie A/B e C/D sono i
minimi ed i massimi punteggi attribuibili alle voci corrispondenti. |
|||||||||||||
Ai fini
della valutazione per "utente", di cui al punto 1 lett. e, deve
intendersi ogni soggetto, interno o esterno all'Amministrazione, con cui il
dipendente viene a contatto in ragione della funzione o dell'attività svolta. |
|||||||||||||
TABELLA 2
Criteri per il passaggio alla |
|
|
1) Esperienza acquisita |
0 |
30 |
a) anzianità di servizio nella stessa
categoria con compiti attinenti alla mansione di inquadramento - punti per
anno 3 |
|
|
b) anzianità di servizio in categoria
inferiore con compiti attinenti alla mansione di inquadramento - punti per
anno 2 |
|
|
2) Impegno e qualità delle prestazioni individuali |
5 |
30 |
a) capacità di adattamento ai cambiamenti
organizzativi |
1 |
6 |
b) partecipazione effettiva alle esigenze
di flessibilità |
1 |
6 |
c) iniziativa personale e capacità
propositiva per soluzioni innovative o migliorative dell’organizzazione del
lavoro |
1 |
6 |
d) idoneità a creare un ambiente di
lavoro favorevole anche in relazione ai rapporti con colleghi e superiori |
1 |
6 |
e) rapporti con l’utenza |
1 |
6 |
3) Prestazioni rese anche conseguenti ad interventi formativi |
2 |
20 |
a) capacità di autonomia nell’ambito
delle istruzioni impartite |
1 |
10 |
b) applicazione delle informazioni
apprese durante attività di formazione |
1 |
10 |
4) Risultati conseguiti (conseguimento degli obiettivi e dei
risultati affidati dal dirigente, nonché grado di realizzazione delle
attività affidate) |
2 |
20 |
a) minimo |
|
2 |
b) mediocre |
|
4 |
c) buono |
|
8 |
d) elevato |
|
14 |
e) massimo |
|
20 |
Totale
|
|
TABELLA 3 PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE
|
||
Criteri per il
passaggio alla seconda posizione economica successiva ai trattamenti
tabellari iniziali della CATEGORIA B e della CATEGORIA C (art. 5, comma 2, lett. c, CCNL 31 marzo
1999) |
|
|
1) Esperienza acquisita |
0 |
24 |
a) anzianità di
servizio nella stessa categoria con compiti attinenti alla mansione di
inquadramento - punti per anno 3 |
|
|
b) anzianità di
servizio in categoria inferiore con compiti attinenti alla mansione di
inquadramento - punti per anno 2 |
|
|
2) Impegno e qualità delle prestazioni individuali |
6 |
36 |
a) capacità di
adattamento ai cambiamenti organizzativi |
1 |
6 |
b)
partecipazione effettiva alle esigenze di flessibilità |
1 |
6 |
c) iniziativa
personale e capacità propositiva per soluzioni innovative o migliorative
dell’organizzazione del lavoro |
1 |
6 |
d) idoneità a
creare un ambiente di lavoro favorevole anche in relazione ai rapporti con
colleghi e superiori |
1 |
6 |
e) rapporti con
l’utenza |
1 |
6 |
f) capacità di
autoaggiornamento |
1 |
6 |
3) Prestazioni rese anche conseguenti ad interventi formativi |
3 |
20 |
a) capacità di
autonomia nell’ambito delle istruzioni ricevute |
1 |
10 |
b) applicazione
delle informazioni apprese durante attività di formazione |
1 |
5 |
c)
partecipazione corsi formativi con valutazione finale |
1 |
5 |
4) Risultati conseguiti (conseguimento degli obiettivi e dei
risultati affidati dal dirigente, nonché grado di realizzazione delle
attività affidate) |
2 |
20 |
a) minimo |
|
2 |
b) mediocre |
|
4 |
c) buono |
|
8 |
d) elevato |
|
14 |
e) massimo |
|
20 |
Totale |
|
TABELLA Allegato
C
1) Risultati - Attuazione politiche
dell’amministrazione analizzate mediante dati di bilancio e peg (parte
corrente) e relazione attività svolta |
|
60 |
a) Capacità di gestione delle risorse
(entrate) e degli interventi (spese) finanziari e di raggiungimento degli
obiettivi assegnati |
45 |
|
b) Capacità nell’esercizio delle funzioni
vicarie del dirigente |
15 |
|
2) Comportamento organizzativo |
|
40 |
a) Capacità dimostrata di gestire il
proprio tempo di lavoro facendo fronte con flessibilità alle esigenze del
servizio e contemperando diversi impegni |
4 |
|
b) Capacità dimostrata nel motivare,
guidare e valutare i collaboratori e di generare un clima organizzativo
favorevole alla produttività, attraverso una equilibrata individuazione dei
carichi di lavoro nonché mediante la formulazione di fattive proposte alla
dirigenza circa gli istituti previsti dal contratto |
8 |
|
c) Capacità di rispettare e far rispettare
le regole ed i vincoli dell’organizzazione senza indurre formalismi e
"burocratismi" e promuovendo la qualità dei servizi |
4 |
|
d) Capacità dimostrata nel gestire e
promuovere le innovazioni tecnologiche e procedimentali, collaborando con la
dirigenza per i conseguenti processi formativi e la selezione, a tal fine,
del personale |
8 |
|
e) Capacità dimostrata nell’assolvere ad
attività di controllo, connesse alle funzioni affidate, con particolare
attenzione agli aspetti propri del controllo di gestione |
8 |
|
f) Qualità dell’apporto personale specifico |
4 |
|
g) Contributi all’integrazione tra diversi
uffici e servizi all’adattamento al contesto di intervento, anche in
relazione alla gestione di crisi, emergenze e cambiamenti delle modalità
operative |
4 |
|
Totale |
|
L'anno duemilacinque, il giorno ................................ del mese di ______________ alle ore ..................., nei locali della Provincia di Reggio Calabria si sono riunite le delegazioni trattanti di parte Pubblica e Sindacale, composte come previsto dall’art. 10 del CCNL 1/4/1999 e dall’art. 4 del CCNL 22/1/2004 :
1. DELEGAZIONE DI PARTE
PUBBLICA:
q IL
PRESIDENTE, sig. Dr. ___________________________________.
2. DELEGAZIONE
DI PARTE SINDACALE:
q RAPPRESENTANZA SINDACALE UNITARIA, composta dai Sig.ri:
1. ................................................................................….…………………..…;
2. ..................................................................................…………………….....;
3. ..................................................................................…………………….....;
4. ..................................................................................…………………….....;
5. ..................................................................................…………………….....;
q STRUTTURE TERRITORIALI, composta dai Sig.ri:
1. CGIL
F.P.
_______________________________________________________________
2. FPS -CISL _______________________________________________________________
3. UIL FPL _______________________________________________________________
4. DICCAP- DIPARTIMENTO EE.LL.-CAMERE
DI COMMERCIO-POLIZIA MUN/LE _________________________________________
5. C.S.A. COORDINAMENTO
SINDACALE AUTONOMO _________________________________________________
Le Delegazioni trattanti,
definite le materie di cui all’art. 4, co. 2, del CCNL 1998/2001 e quelle di
cui ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del 14/9/2000, del 5/10/2001 e
del 22/1/2004, così come risultano specificate nel presente contratto, mediante
contrattazione decentrata integrativa, STIPULANO il CCDI - 2002 – 2005 per la parte normativa e 2005 per la parte economica.
Letto, confermato e
sottoscritto.
IL PRESIDENTE LA
DELEGAZIONE SINDACALE
DELLA DELEGAZIONE PUBBLICA