PROPOSTA ELABORATA DA

COORDINAMENTO DONNE UST

COORDINAMENTO DONNE  FPS

STAFF DI CONTRATTAZIONE DECENTRATA FPS

                                    CISL REGGIO CALABRIA



 

 

PROTOCOLLO D'INTESA

Allegato al Contratto Collettivo Decentrato Integrativo.

Tra l'Amministrazione (/Ente/azienda/Dirigente/ecc.) ____________________________________

E le OO.SS. Territoriali _____________________________________ e RSU

Premessa

A monte delle forme di persecuzione da mobbing possono esserci carenze relative all'organizzazione del lavoro, del sistema informativo interno, una gestione inadeguata del modo di lavorare, un carico di lavoro eccessivo o al contrario, insufficiente, il tipo di prestazione lavorativa richiesta, carenze nella politica del personale scelta dal datore di lavoro,o, ancora, il tipo di atteggiamento tenuto dal datore di lavoro nei confronti dei propri dipendenti e le sue eventuali reazioni.

Problemi organizzativi persistenti e insoluti possono causare forti tensioni mentali negative nei gruppi di lavoratori, con una diminuita capacità di tolleranza dello stress. Questo potrebbe indurre la cosiddetta " mentalità del capro espiatorio" e attivare comportamenti di rifiuto nei confronti dei singoli lavoratori.

Le cause dei problemi vanno ricercate nelle condizioni di lavoro reali, soprattutto nel caso in cui più persone, singolarmente, sono state oggetto per un lungo periodo di vari tipi di persecuzione psicologica.

Le conseguenze di queste forme di persecuzione

- Aumento delle divergenze in termini di avversione dichiarata, irritabilità o accentuata indifferenza. Infrazione deliberata delle regole o rispetto esagerato delle stesse, prestazioni ridotte.

- Elevato livello di stress, scarsa tolleranza dello stesso con reazioni esagerate, a volte con crisi traumatiche.

- Patologie di tipo fisiologico, abuso di sostanze dannose o reazioni a livello mentale, ad esempio disturbi del sonno, perdita di autostima, ansia, il fenomeno del "rimuginare" su cose e fatti, depressione e sintomatologia maniacale. A volte invece vengono la conseguenza può essere una marcata aggressività o una grave stanchezza.

- Incapacità di guardare avanti o irragionevoli richieste di rivendicazione.

- Pensieri suicidi o atti di violenza contro sè stessi.

- Efficienza e produttività ridotte.

- Mancato rispetto delle regole esistenti o irrigidimento per quanto riguarda il rispetto delle stesse.

- Critiche sempre più marcate nei confronti del datore di lavoro, mancanza di fiducia, un generale senso di insicurezza.

- Un aumento del dissenso, ad esempio mancanza di comprensione nei confronti di modi diversi di fare le cose, allontanamento dal gruppo e dai propri doveri, tentativi di spezzare il potere o, al contrario, di formare combriccole potenti.

- Elevato assenteismo per malattia, problemi di abuso di sostanze, notevole avvicendamento del personale e un aumento delle richieste di permessi.

- Scarsa tolleranza nei confronti dello stress e delle tensioni, e sintomi generali di insoddisfazione.

- Tendenza ad ingigantire piccoli problemi.

- La ricerca continua di capri espiatori.

 AI FINI DEL PRESENTE PROTOCOLLO RIENTRANO TRA LE PERSECUZIONI DA MOBBING, TRA L'ALTRO, I SEGUENTI ATTI:

- calunniare o diffamare un lavoratore, oppure la sua famiglia;

- negare deliberatamente informazioni relative al lavoro oppure fornire informazioni non corrette a riguardo;

- sabotare o impedire in maniera deliberata l'esecuzione del lavoro;

- escludere in modo offensivo il lavoratore, oppure boiccottarlo o disprezzarlo;

- esercitare minacce, intimorire o avvilire la persona, come nel caso di molestie sessuali.

- insultare, fare critiche esagerate o assumere atteggiamenti o reazioni ostili in modo deliberato;

- controllare l'operato del lavoratore senza che lo sappia e con l'intento di danneggiarlo;

- applicare "sanzioni penali amministrative" ad un singolo lavoratore senza motivo apparente, senza dare spiegazioni, senza tentare di risolvere insieme a lui/lei i problemi. Queste sanzioni possono tradursi, ad esempio, in un allontanamento immotivato dal posto di lavoro o dai suoi doveri, in un trasferimento altrettanto immotivato o in richieste di ore di lavoro straordinario, in un evidente ostruzionismo nei suoi confronti per quanto riguarda le richieste di formazione o di permessi.

 Al fine di combattere ed impedire il verificarsi di casi di mobbing, si concorda quanto segue:

Art.1

1. Il presente accordo è diretto a tutelare i lavoratori e le lavoratrici da atti e comportamenti ostili che assumono le caratteristiche della violenza e della persecuzione psicologica, nell'ambito dei rapporti di lavoro.
2. Ai fini del presente accordo, per violenza e persecuzione psicologica si intendono gli atti posti in essere e i comportamenti tenuti da datori di lavoro, nonché da soggetti che rivestano incarichi in posizione sovraordinata o pari grado nei confronti del lavoratore, che mirano a danneggiare quest'ultimo e che sono svolti con carattere sistematico e duraturo e con palese predeterminazione.
3. Gli atti e i comportamenti rilevanti ai fini del presente accordo si caratterizzano per il contenuto vessatorio e per le finalità persecutorie, e si traducono in maltrattamenti verbali e in atteggiamenti che danneggiano la personalità del lavoratore, quali il licenziamento, le dimissioni forzate, il pregiudizio delle prospettive di progressione di carriera, l'ingiustificata rimozione da incarichi già affidati, l'esclusione dalla comunicazione di informazioni rilevanti per lo svolgimento delle attività lavorative, la svalutazione dei risultati ottenuti.
4. Il danno di natura psico-fisica provocato dagli atti e comportamenti di cui ai commi 2 e 3 rileva ai fini del presente accordo quando comporta la menomazione della capacità lavorativa, ovvero pregiudica l'autostima del lavoratore che li subisce, ovvero si traduce in forme depressive.

Art. 2

1. L'Ente (il dirigente/l'azienda/ecc.) pianifica e organizza il lavoro con l'obiettivo di prevenire, per quanto possibile, queste forme di persecuzione nei luoghi di lavoro.

2. In tal senso:

a.  comunica in modo inequivocabile a tutti i lavoratori dipendenti, che queste forme di persecuzione non saranno assolutamente tollerate nel corso dell'attività lavorativa e pubblicizza in tutti i posti di lavoro il presente protocollo.

b. prevede procedure che consentano di individuare i sintomi di condizioni di lavoro persecutorie, l'esistenza di problemi inerenti all'organizzazione del lavoro o eventuali carenze per quanto riguarda la cooperazione che possono costituire il terreno adatto all'insorgere di qualche forma di persecuzione psicologica durante l'attività lavorativa.

c. in presenza di questo tipo di sintomi adotta e applica idonee contromisure.

d. attiva almeno una indagine conoscitiva ogni anno per accertare se questa mancata cooperazione non debba essere imputata ad una inadeguata organizzazione del lavoro.

e. prevede procedure speciali a sostegno immediato dei lavoratori sottoposti a forme di persecuzione da mobbing.

Art. 3

1. Le variazioni delle qualifiche, delle mansioni, degli incarichi, ovvero i trasferimenti, i provvedimenti disciplinari, riconducibili alla violenza e alla persecuzione psicologica, sono annullabili a richiesta del lavoratore danneggiato.

Art. 4

1. allo scopo di prevenire la violenza e la persecuzione psicologica di cui al presente protocollo, le informazioni rilevanti con riferimento alle assegnazioni di incarichi, ai trasferimenti, alle variazioni nelle qualifiche e nelle mansioni affidate, nonché tutte le informazioni che attengono alle modalità di utilizzo dei lavoratori, sono rese pubbliche mediante affissione all'albo sindacale, fermo restando il rispetto della legge sulla privacy.
2. Qualora atti e comportamenti di cui all'articolo 1 siano denunciati, da parte di singoli o da gruppi di lavoratori, al datore di lavoro ovvero alle rappresentanze sindacali aziendali, questi hanno l'obbligo di porre in essere procedure tempestive di accertamento dei fatti denunciati, eventualmente anche con l'ausilio di esperti esterni all'azienda.
3. Accertati i fatti denunciati, ai sensi del comma 2, il datore di lavoro è tenuto ad assumere le misure necessarie per il loro superamento. All'individuazione di tali misure si procede mediante il concorso dei lavoratori dell'area aziendale interessata ai fatti accertati.
4. Ad integrazione di quanto disposto dalla normativa contrattuale, i lavoratori hanno diritto di riunirsi con permessi orari retribuiti, nei limiti di due ore su base annuale, per trattare il tema delle violenze e delle persecuzioni psicologiche nel luogo di lavoro.
5. Le riunioni di cui al comma 4 del presente articolo sono indette con le modalità e si svolgono nelle forme di cui alla normativa contrattuale che regolamenta le assemblee sindacali..


Art. 5

1. Nei confronti di coloro che pongano in essere gli atti o tengano i comportamenti vessatori e persecutori da mobbing, si applicano le disciplinari in base alla gravità dei fatti accertati. Analogamente si procede nei confronti di chi denuncia consapevolmente atti o comportamenti sopracitati inesistenti, al fine di ottenere vantaggi comunque configurabili.

2. Fermo restando quanto previsto al comma 1,  per l'anno di riferimento agli avvenimenti denunciati e accertati, e accertati, il dipendente che ha provocato il caso di mobbing è escluso da ogni beneficio economico e giuridico derivante dal CCDI.

ART. 6

 

1. Su istanza del dipendente il datore di lavoro dà informazione scritta agli altri dipendenti del reparto o settore ove si è manifestato il caso di violenza o persecuzione psicologica oggetto dell'intervento disciplinare, omettendo il nome del lavoratore che ha subito tali  violenze, qualora il lavoratore stesso lo richieda

 

 

 

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