PROPOSTA ELABORATA DA
COORDINAMENTO DONNE UST
COORDINAMENTO DONNE FPS
STAFF DI CONTRATTAZIONE DECENTRATA FPS
CISL REGGIO CALABRIA
PROTOCOLLO D'INTESA
Allegato al Contratto Collettivo
Decentrato Integrativo.
Tra l'Amministrazione
(/Ente/azienda/Dirigente/ecc.) ____________________________________
E le OO.SS. Territoriali
_____________________________________ e RSU
Premessa
A monte delle forme di
persecuzione da mobbing possono esserci carenze relative all'organizzazione
del lavoro, del sistema informativo interno, una gestione inadeguata del
modo di lavorare, un carico di lavoro eccessivo o al contrario,
insufficiente, il tipo di prestazione lavorativa richiesta, carenze nella
politica del personale scelta dal datore di lavoro,o, ancora, il tipo di
atteggiamento tenuto dal datore di lavoro nei confronti dei propri
dipendenti e le sue eventuali reazioni.
Problemi organizzativi
persistenti e insoluti possono causare forti tensioni mentali negative nei
gruppi di lavoratori, con una diminuita capacità di tolleranza dello
stress. Questo potrebbe indurre la cosiddetta " mentalità del capro
espiatorio" e attivare comportamenti di rifiuto nei confronti dei
singoli lavoratori.
Le cause dei problemi vanno
ricercate nelle condizioni di lavoro reali, soprattutto nel caso in cui più
persone, singolarmente, sono state oggetto per un lungo periodo di vari
tipi di persecuzione psicologica.
Le conseguenze di queste
forme di persecuzione
- Aumento delle divergenze in
termini di avversione dichiarata, irritabilità o accentuata indifferenza.
Infrazione deliberata delle regole o rispetto esagerato delle stesse,
prestazioni ridotte.
- Elevato livello di stress,
scarsa tolleranza dello stesso con reazioni esagerate, a volte con crisi
traumatiche.
- Patologie di tipo
fisiologico, abuso di sostanze dannose o reazioni a livello mentale, ad
esempio disturbi del sonno, perdita di autostima, ansia, il fenomeno del
"rimuginare" su cose e fatti, depressione e sintomatologia
maniacale. A volte invece vengono la conseguenza può essere una marcata
aggressività o una grave stanchezza.
- Incapacità di guardare avanti
o irragionevoli richieste di rivendicazione.
- Pensieri suicidi o atti di
violenza contro sè stessi.
- Efficienza e produttività
ridotte.
- Mancato rispetto delle regole
esistenti o irrigidimento per quanto riguarda il rispetto delle stesse.
- Critiche sempre più marcate
nei confronti del datore di lavoro, mancanza di fiducia, un generale senso
di insicurezza.
- Un aumento del dissenso, ad esempio
mancanza di comprensione nei confronti di modi diversi di fare le cose,
allontanamento dal gruppo e dai propri doveri, tentativi di spezzare il
potere o, al contrario, di formare combriccole potenti.
- Elevato assenteismo per
malattia, problemi di abuso di sostanze, notevole avvicendamento del
personale e un aumento delle richieste di permessi.
- Scarsa tolleranza nei
confronti dello stress e delle tensioni, e sintomi generali di
insoddisfazione.
- Tendenza ad ingigantire
piccoli problemi.
- La ricerca continua di capri
espiatori.
AI FINI DEL PRESENTE PROTOCOLLO
RIENTRANO TRA LE PERSECUZIONI DA MOBBING, TRA L'ALTRO, I SEGUENTI ATTI:
- calunniare o diffamare un
lavoratore, oppure la sua famiglia;
- negare deliberatamente
informazioni relative al lavoro oppure fornire informazioni non corrette a
riguardo;
- sabotare o impedire in
maniera deliberata l'esecuzione del lavoro;
- escludere in modo offensivo
il lavoratore, oppure boiccottarlo o disprezzarlo;
- esercitare minacce,
intimorire o avvilire la persona, come nel caso di molestie sessuali.
- insultare, fare critiche
esagerate o assumere atteggiamenti o reazioni ostili in modo deliberato;
- controllare l'operato del
lavoratore senza che lo sappia e con l'intento di danneggiarlo;
- applicare "sanzioni penali
amministrative" ad un singolo lavoratore senza motivo apparente, senza
dare spiegazioni, senza tentare di risolvere insieme a lui/lei i problemi.
Queste sanzioni possono tradursi, ad esempio, in un allontanamento
immotivato dal posto di lavoro o dai suoi doveri, in un trasferimento
altrettanto immotivato o in richieste di ore di lavoro straordinario, in un
evidente ostruzionismo nei suoi confronti per quanto riguarda le richieste
di formazione o di permessi.
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Al fine di combattere
ed impedire il verificarsi di casi di mobbing, si concorda quanto segue:
Art.1
1. Il presente accordo è diretto
a tutelare i lavoratori e le lavoratrici da atti e comportamenti ostili che
assumono le caratteristiche della violenza e della persecuzione psicologica,
nell'ambito dei rapporti di lavoro.
2. Ai fini del presente accordo, per violenza e persecuzione psicologica si
intendono gli atti posti in essere e i comportamenti tenuti da datori di
lavoro, nonché da soggetti che rivestano incarichi in posizione sovraordinata
o pari grado nei confronti del lavoratore, che mirano a danneggiare
quest'ultimo e che sono svolti con carattere sistematico e duraturo e con
palese predeterminazione.
3. Gli atti e i comportamenti rilevanti ai fini del presente accordo si
caratterizzano per il contenuto vessatorio e per le finalità persecutorie, e
si traducono in maltrattamenti verbali e in atteggiamenti che danneggiano la
personalità del lavoratore, quali il licenziamento, le dimissioni forzate, il
pregiudizio delle prospettive di progressione di carriera, l'ingiustificata
rimozione da incarichi già affidati, l'esclusione dalla comunicazione di
informazioni rilevanti per lo svolgimento delle attività lavorative, la
svalutazione dei risultati ottenuti.
4. Il danno di natura psico-fisica provocato dagli atti e comportamenti di
cui ai commi 2 e 3 rileva ai fini del presente accordo quando comporta la
menomazione della capacità lavorativa, ovvero pregiudica l'autostima del
lavoratore che li subisce, ovvero si traduce in forme depressive.
Art. 2
1. L'Ente (il
dirigente/l'azienda/ecc.) pianifica e organizza il lavoro con l'obiettivo di
prevenire, per quanto possibile, queste forme di persecuzione nei luoghi di
lavoro.
2. In tal senso:
a. comunica in modo inequivocabile a tutti i lavoratori dipendenti,
che queste forme di persecuzione non saranno assolutamente tollerate nel
corso dell'attività lavorativa e pubblicizza in tutti i posti di lavoro il
presente protocollo.
b. prevede procedure che
consentano di individuare i sintomi di condizioni di lavoro persecutorie,
l'esistenza di problemi inerenti all'organizzazione del lavoro o eventuali
carenze per quanto riguarda la cooperazione che possono costituire il terreno
adatto all'insorgere di qualche forma di persecuzione psicologica durante
l'attività lavorativa.
c. in presenza di questo tipo di
sintomi adotta e applica idonee contromisure.
d. attiva almeno una indagine
conoscitiva ogni anno per accertare se questa mancata cooperazione non debba
essere imputata ad una inadeguata organizzazione del lavoro.
e. prevede procedure speciali a
sostegno immediato dei lavoratori sottoposti a forme di persecuzione da
mobbing.
Art. 3
1. Le variazioni delle qualifiche, delle mansioni, degli incarichi, ovvero i
trasferimenti, i provvedimenti disciplinari, riconducibili alla violenza e
alla persecuzione psicologica, sono annullabili a richiesta del lavoratore
danneggiato.
Art. 4
1. allo scopo di prevenire la
violenza e la persecuzione psicologica di cui al presente protocollo, le
informazioni rilevanti con riferimento alle assegnazioni di incarichi, ai
trasferimenti, alle variazioni nelle qualifiche e nelle mansioni affidate,
nonché tutte le informazioni che attengono alle modalità di utilizzo dei
lavoratori, sono rese pubbliche mediante affissione all'albo sindacale, fermo
restando il rispetto della legge sulla privacy.
2. Qualora atti e comportamenti di cui all'articolo 1 siano denunciati, da
parte di singoli o da gruppi di lavoratori, al datore di lavoro ovvero alle
rappresentanze sindacali aziendali, questi hanno l'obbligo di porre in essere
procedure tempestive di accertamento dei fatti denunciati, eventualmente
anche con l'ausilio di esperti esterni all'azienda.
3. Accertati i fatti denunciati, ai sensi del comma 2, il datore di
lavoro è tenuto ad assumere le misure necessarie per il loro superamento.
All'individuazione di tali misure si procede mediante il concorso dei
lavoratori dell'area aziendale interessata ai fatti accertati.
4. Ad integrazione di quanto disposto dalla normativa contrattuale, i
lavoratori hanno diritto di riunirsi con permessi orari retribuiti, nei
limiti di due ore su base annuale, per trattare il tema delle violenze e
delle persecuzioni psicologiche nel luogo di lavoro.
5. Le riunioni di cui al comma 4 del presente articolo sono indette con le
modalità e si svolgono nelle forme di cui alla normativa contrattuale che
regolamenta le assemblee sindacali..
Art. 5
1. Nei confronti di coloro che pongano in essere gli atti o tengano i
comportamenti vessatori e persecutori da mobbing, si applicano le
disciplinari in base alla gravità dei fatti accertati. Analogamente si
procede nei confronti di chi denuncia consapevolmente atti o comportamenti
sopracitati inesistenti, al fine di ottenere vantaggi comunque configurabili.
2. Fermo restando
quanto previsto al comma 1, per
l'anno di riferimento agli avvenimenti denunciati e accertati, e accertati, il
dipendente che ha provocato il caso di mobbing è escluso da ogni beneficio
economico e giuridico derivante dal CCDI.
ART.
6
1.
Su istanza del dipendente il datore di lavoro dà informazione scritta agli
altri dipendenti del reparto o settore ove si è manifestato il caso di
violenza o persecuzione psicologica oggetto dell'intervento disciplinare,
omettendo il nome del lavoratore che ha subito tali violenze, qualora
il lavoratore stesso lo richieda
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