PROPOSTA
DI
"REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLE R. S. U."
TITOLO
I
ART. 1
DISPOSIZIONE
GENERALE
1. Il presente regolamento si applica alla RSU eletta il
23-24 e 25 Novembre 1998 sulla base delle norme contenute nell’Accordo
Collettivo quadro per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie
per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la
definizione del relativo regolamento elettorale del 7 Agosto 1998 e
dell’accordo integrativo per il comparto del personale del S.S.N. del 16
Ottobre 1998.
TITOLO
II
ART. 2
COMPITI E FUNZIONI
1. La RSU subentra alle RSA o alle analoghe strutture sindacali esistenti comunque denominate ed ai loro dirigenti nella titolarità dei diritti sindacali e dei poteri riguardanti l’esercizio delle competenze contrattuali ad esse spettanti.
2. Fermo restando quanto previsto dall’art. 47, comma 2 del d.lgs.29/1993, si fa riferimento a quanto previsto dal CCNL di comparto per quanto riguarda le materie demandate alla RSU.
3. Nella contrattazione collettiva integrativa, i poteri e le competenze contrattuali sono esercitati congiuntamente dalle RSU e dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria purchè firmatarie del relativo CCNL di comparto.
4. In favore della RSU sono, pertanto, garantiti complessivamente i seguenti diritti:
a. Diritto ai permessi retribuiti;
b. Diritto ai permessi non retribuiti di cui all’art 12 del CCNL quadro del 7 agosto 1998;
c. Diritto ad indire le assemblee dei lavoratori, nel numero del monte ore demandato alla RSU dal CCNL;
d. Diritto ai locali e di affissione secondo le vigenti disposizioni.
ART. 3
DURATA E SOSTITUZIONE NELL’INCARICO
1. I componenti della RSU restano in carica per tre anni, al termine dei quali decadono automaticamente con esclusione della prorogabilità.
2. In caso di dimissione di uno dei componenti, lo stesso sarà sostituito dal primo dei non eletti appartenenti alla medesima lista.
3. Le dimissioni e conseguenti sostituzioni dei componenti la RSU non possono concernere un numero superiore al 50% degli stessi, pena la decadenza della RSU con conseguente obbligo di procedere al suo rinnovo, secondo le modalità previste dal Regolamento del 7.8.1998.
4. Le dimissioni devono essere formulate per iscritto alla stessa RSU e di esse va data comunicazione al Servizio di Gestione del Personale, contestualmente al nominativo del subentrante, e ai lavoratori, mediante affissione all’albo.
5. Il componente della RSU che risulti assente giustificato per tre volte consecutive decade dall’incarico e viene sostituito dal primo dei non eletti della lista di appartenenza.
ART. 4
INCOMPATIBILITA’
1. La carica di componente della RSU è incompatibile con qualsiasi altra carica in organismi istituzionali o carica esecutiva in partiti e/o movimenti politici. Per altre incompatibilità valgono quelle previste dagli statuti delle rispettive organizzazioni sindacali. Il verificarsi in qualsiasi momento di situazioni di incompatibilità determina la decadenza della carica di componente della RSU.
ART.5
RAPPORTI CON LE OO.SS. TERRITORIALI
La RSU mantiene con le OO.SS. territoriali rapporti di collaborazione e consultazione sia per quanto riguarda le politiche interne dalla RSU, sia per i confronti negoziali con l'amministrazione.
Le OO.SS. territoriali curano a loro volta l'informazione e la formazione dei componenti la RSU eletti nelle proprie liste.
Le OO.SS. possono decidere, ove ciò sia contemplato dalle norme regolamentari interne, di assegnare quote di risorse per la gestione delle attività.
Le risorse eventualmente assegnate costituiscono uno speciale Fondo di Gestione della RSU che viene utilizzato e rendicontato alle OO.SS. nel rispetto delle regole stabilite in fase di assegnazione.
TITOLO III
ART. 6
· L’assemblea è convocata, di norma, una volta al mese in giorni prefissati, con specifico ordine del giorno. Copia della convocazione viene inviata alle OO.SS. territoriali che abbiano propri delegati nella RSU. Queste possono partecipare alla riunione con potere consultivo.
· L’assemblea viene convocata dal coordinatore della RSU ed in via straordinaria su richiesta di almeno un terzo dei componenti la RSU.
· La convocazione con l’ordine del giorno dovrà giungere ai componenti la RSU almeno cinque giorni prima della data fissata.
· Le riunioni sono valide qualora al primo appello risulti presente la maggioranza dei componenti la RSU.
· Le assenze devono essere giustificate per iscritto.
· Le decisioni relative all’attività della RSU sono assunte a maggioranza dei componenti.
· Le decisioni relative all’attività negoziale sono assunte congiuntamente dalla RSU e dai rappresentanti delle Associazioni Sindacali firmatarie del relativo CCNL
ART. 7
COMPITI DELL’ASSEMBLEA
Sono compiti dell’assemblea:
1. eleggere un Coordinatore della R.S.U., per l’elezione del quale è richiesta la maggioranza dei componenti mediante votazione a scrutinio segreto.
2. Dotarsi di una delegazione trattante rappresentativa di tutte le liste sindacali che hanno ottenuto seggi nella RSU, tenendo conto della reale rappresentatività acquisita dalle singole liste presenti nella composizione della R.S.U. e di una adeguata rappresentanza di genere.
3. Eleggere, di volta in volta, il presidente dell’assemblea ed un segretario verbalizzante.
4. Stabilire i criteri d’utilizzo delle agibilità sindacali;
5. Approvare le piattaforme rivendicative per gruppi di lavoratori e/o per la totalità dei dipendenti;
6. Convocare l’assemblea generale dei dipendenti d'intesa con le OO.SS territoriali che hanno delegati nella RSU;
7. Convocare assemblee specifiche di reparto, dipartimento o di specifico settore professionale;
8. Approvare o respingere qualsiasi accordo raggiunto con l’amministrazione su piattaforme rivendicative non deliberate dall’assemblea della RSU.
9. Mantenere una costante interlocuzione con i rappresentanti dei lavoratori per sicurezza.
ART. 8
COMPITI DEL COORDINATORE
Il Coordinatore della RSU viene designato con voto segreto della maggioranza assoluta dei componenti la RSU. In seconda convocazione dalla maggioranza dei presenti.
L'incarico di Coordinatore ha durata semestrale e può essere rinnovato solo una volta.
Il Coordinatore ha il compito di rappresentanza esterna ufficiale della RSU e in tal senso mantiene rapporti con l'Ente e sottoscrive tutti i documenti ufficiali della RSU. Svolge le seguenti altre funzioni:
1. Convoca l’assemblea della RSU.
2. Convoca la delegazione trattante
3. Svolge compiti e funzioni di carattere operativo
4. Propone piattaforme alla delegazione trattante che, previo esame e verifica della stessa sono poi inviate all’assemblea della RSU per l'approvazione;
5. Svolge tutte le altre funzioni a lui demandate dall’assemblea della RSU e/o dalla delegazione trattante.
6. Mantiene rapporti con le OO.SS. e con i loro terminali associativi nell'Ente;
7. formula e sottoscrive le richieste di permesso sindacale per i componenti della RSU e ne attesta la partecipazione alle riunioni.
8. sottoscrive il rendiconto ed è responsabile dell'eventuale Fondo di Gestione di cui all'art.5
ART. 9
FUNZIONAMENTO DELLA DELEGAZIONE TRATTANTE
1. La delegazione trattante si riunisce, su convocazione del Coordinatore, di norma ogni 15 giorni e/o ogni qualvolta si ritenga necessario oppure su richiesta di almeno 1/3 dei componenti.
2. Le riunioni sono valide qualora ad esse sia presente la maggioranza dei suoi componenti.
3. Le proposte da sottoporre all’assemblea, sono assunte a maggioranza dei suoi componenti;
4. la convocazione viene inviata possibilmente in forma scritta a tutti i componenti. Copia della convocazione è inviata alle OO.SS. territoriali che abbiano propri delegati nella RSU, le quali hanno diritto di partecipare in forma consultiva alla riunione.
5. i componenti della delegazione trattante in numero di ____________ saranno espressi dalla O.S di appartenenza e possono essere sostituiti dalla stessa per una ragionevole rotazione. La sostituzione viene comunicata in forma scritta al Coordinatore e da questi trasmessa all'Amministrazione e all'Assemblea alla prima riunione.
ART. 10
COMPITI DELLA DELEGAZIONE TRATTANTE
Sono compiti della delegazione trattante:
1. Adottare le iniziative necessarie per attuare le decisioni dell’assemblea della RSU
2. Predisporre piattaforme rivendicative da presentare all’Assemblea della RSU
3. Curare l’informativa e la partecipazione dei dipendenti sulle vertenze proposte all’Amministrazione.
4. Rappresentare la RSU nelle trattative con l’amministrazione per tutte le vertenze approvate dall’assemblea della RSU e delle quali è stato dato mandato imperativo alla delegazione stessa.
5. Assicurare l’esercizio delle agibilità sindacali ai componenti dell’assemblea
6. Dare mandato al Coordinatore di richiedere incontri negoziali con l’Amministrazione con relativo invio dell’ordine del giorno anche alle OO.SS. presenti con propri delegati nella RSU.
7. approva l'eventuale rendiconto finale del Fondo di Gestione di cui all'art.5
ART.11
UTILIZZO AGIBILITA' SINDACALI
Nei limiti del monte ore assegnato alla RSU, 30 minuti per ogni dipendente in servizio, tutti i componenti della RSU hanno diritto di usufruire dei permessi sindacali retribuiti e non retribuiti.
I permessi non retribuiti, nei limiti previsti dalla legge, sono a totale carico di chi li utilizza e vengono richiesti dal Coordinatore.
I permessi sindacali sono anch'essi richiesti dal Coordinatore e possono essere utilizzati per riunioni degli organismi della RSU, per partecipare alla contrattazione decentrata e per partecipare a riunioni, convegni e giornate formative organizzate dalla O.S. di appartenenza.
L'utilizzo dei permessi sindacali retribuiti e non retribuiti deve tenere conto di una equa ripartizione pro capite del monte ore assegnato.
ART. 12
APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO
Per l’approvazione del regolamento della RSU è richiesta la maggioranza dei componenti eletti
Nelle R.S.U.
Analogamente si procede per ogni successiva variazione del "Regolamento"
Letto ed approvato in data ……………………….