
REGGIO CALABRIA
IPOTESI DI PROTOCOLLO DI CONCERTAZIONE
T e l e l a v o r o
CAPO 1
TELELAVORO
Articolo 1
Definizioni
1. Ai fini del presente accordo s’intende:
- per "lavoro a distanza" l’attività di telelavoro svolta da personale dipendente dell’Ente in conformità alle presenti disposizioni;
- per "telelavoro" la prestazione di lavoro eseguita dal in luogo idoneo collocato al di fuori della sede di lavoro, con il supporto di tecnologie dell’informazione e della comunicazione che consentano il collegamento con l'ufficio o servizio di appartenenza.
- Per "sede di lavoro" quella dell’ufficio di appartenenza.
Articolo 2
Progetti di telelavoro
- Il ricorso a forme di telelavoro, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 4 della legge 191/98, avviene sulla base di un progetto specifico in cui sono indicati: gli obbiettivi, le attività interessate, le tecnologie utilizzate ed i sistemi di supporto, le modalità di effettuazione, le tipologie professionali ed il numero dei dipendenti di cui si prevede il coinvolgimento, i tempi e le modalità di realizzazione, i criteri di verifica e di aggiornamento, le modificazioni organizzative ove necessarie, nonché i costi e i benefici.
- Nell’ambito del progetto di cui al comma precedente, il dirigente definisce le modalità per razionalizzare e semplificare attività, procedimenti amministrativi e procedure informatiche, con l’obiettivo di migliorare l’organizzazione del lavoro, l’economicità e la qualità del servizio.
- Ciascun progetto definisce la tipologia, la durata, le metodologie didattiche, le risorse finanziarie degli interventi di formazione e di aggiornamento, anche al fine di sviluppare competenze atte ad assicurare capacità di evoluzione e di adattamento alle mutate condizioni organizzative, tecnologiche e di processo.
- Il progetto è predisposto dal dirigente del servizio nel cui ambito si intendono avviare forme di telelavoro, d’intesa con il responsabile dei sistemi informativi, ove presente. Il progetto può prevedere che il dirigente eserciti le sue funzioni svolgendo parte della propria attività in telelavoro.
- Le forme di telelavoro di cui alle presenti disposizioni possono essere programmate, organizzate e gestite anche con soggetti terzi.
Articolo 3
Assegnazione al telelavoro e reintegrazione nella sede originaria
- Il dirigente assegna il dipendente al telelavoro ovvero ne dispone il reintegro ai sensi del successivo comma 3. L'assegnazione e il reintegro devono avvenire con criteri che, fra l’altro, consentano di valorizzare i benefici sociali e personali del telelavoro, anche al fine di favorire l’adesione volontaria dei lavoratori.
- La prestazione di telelavoro può effettuarsi nel domicilio del dipendente a condizione che sia ivi disponibile un ambiente di lavoro conforme alle norme generali di prevenzione e sicurezza nelle utenze domestiche.
- Il dipendente addetto al telelavoro è reintegrato, a domanda, nell’ufficio o servizio di appartenenza, purchè sia trascorso un congruo periodo di tempo fissato dal progetto di cui all’articolo 2, nel corso del quale la domanda non può essere presentata. Il reintegro viene disposto entro sessanta giorni dalla richiesta.
Articolo 4
Postazione di telelavoro
- La postazione di telelavoro è il sistema tecnologico costituito da un insieme di apparecchiature e di software, che consente lo svolgimento di attività di telelavoro.
- La postazione di telelavoro ed i collegamenti telematici necessari per l’effettuazione della prestazione debbono essere attivati a cura ed a spese dell'Ente, sul quale gravano altresì tutte le spese di gestione e di manutenzione.
- La postazione di telelavoro può essere utilizzata esclusivamente per le attività inerenti al rapporto di lavoro.
- Nell’ambito del progetto di cui all’articolo 2, il dirigente definisce le modalità per assicurare adeguati rapporti con il contesto organizzativo nel quale il dipendente opera.
Articolo 5
Verifica dell’adempimento della prestazione
- I progetti di cui all’articolo 2 determinano i criteri, orientati ai risultati, per l’individuazione di standard qualitativi e quantitativi delle prestazioni da svolgere mediante ricorso al telelavoro.
- La verifica dell’adempimento della prestazione è effettuata dal dirigente, esclusivamente alla stregua dei predetti standard, rimanendo comunque vietate forme di controllo a distanza, anche telematiche del dipendente, nel rispetto della Legge 300/70 (Statuto dei Lavoratori).
Articolo 6
Trattamento economico e normativo
- Nella presente fase sperimentale è garantito in ogni caso un trattamento equivalente a quello dei dipendenti impiegati nella sede di lavoro e, in particolare, una adeguata tutela della salute e della sicurezza del lavoro, nonché delle pari opportunità formative. Il progetto di cui all'art.2 definisce altresì le modalità per l’accesso al domicilio del dipendente addetto al telelavoro dei soggetti aventi competenza in materia di salute, sicurezza e manutenzione, nonché le condizioni di reperibilità del dipendente stesso.
- Nel periodo in cui il dipendente è assegnato a forme di telelavoro, allo stesso viene erogato un incentivo di £. ___________________ mensili, desunto dalle risorse di produttività colletiva.
- Il periodo di assegnazione al telelavoro, in caso di risultati positivi del progetto, viene considerato accrescimento professionale e sarà valutato come punteggio medio alto per lo sviluppo di carriera orizzontale e verticale.
Articolo 8
Norma finale
- Per quanto non previsto dal presente accordo o dal progetto di cui all'art.2, viene attivata una forma di interpretazione autentica tra le parti (dirigente e lavoratore assistito eventualmente dalla organizzazione a cui ha conferito mandato).
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