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Varapodio / Il Tar
sospende la delibera di decadenza Rizzo resta in
carica
Vincenzo Vaticano
VARAPODIO – Con
ordinanza del 25 novembre il Tribunale amministrativo
regionale (sezione di Reggio Calabria) ha disposto la
sospensione degli effetti sulla deliberazione del Consiglio
comunale di Varapodio con cui era stata sancita la decadenza
dalla carica di consigliere comunale del capogruppo della
minoranza in seno al civico consesso, Rocco Rizzo. L'organo
giudicante, composto dai magistrati Ravalli, Caruso e Russo,
ha accolto la richiesta di sospensione degli effetti della
delibera consiliare, dopo aver esaminato gli atti e i
documenti prodotti dal ricorrente e dopo aver udito il
relatore Caruso e l'avv. Pasquale Italiano, patrocinatore di
Rizzo. È il caso di ricordare che l'esponente di minoranza era
stato dichiarato decaduto perché, secondo il deliberato del
Consiglio, sinteticamente di seguito riportato, «... il
consigliere Rizzo, insediatosi con questo Consiglio nel
novembre 96, si disinteressa totalmente del mandato
conferitogli dagli elettori, e seppure all'opposizione,
diserta puntualmente le riunioni di questo consesso dato che
la sua ultima presenza risale al 19.10.97. A far data
dall'ultima apparizione del consigliere in questione, l'organo
collegiale si è riunito ben 12 volte, fino al 9.9.98. Tale
assenza è ingiustificata, in quanto non risulta agli atti
alcuna indicazione dello stesso soggetto in ordine a
impossibilità o impedimenti allo svolgimento del suo mandato
in modo attivo». Il Tar, viceversa, come già accennato,
esponendo le motivazioni che stanno alla base della sua
«sospensiva» ha evidentemente ritenuto fondate le eccezioni di
Rizzo avverso il provvedimento di decadenza. Si legge,
infatti, nell'ordinanza: «Considerato che il provvedimento
impugnato è stato assunto senza previa comunicazione
dell'avvio di procedimento al ricorrente che non ha potuto
fornire alcuna giustificazione delle assenze. Atteso che,
inoltre il provvedimento non prende in considerazione
l'implicita giustificazione (protesta politica) delle assenze
del ricorrente che si evince, ad esempio, dalla copiosa
corrispondenza, depositata in atti, intercorsa con il sindaco;
nonché a quella indirizzata al prefetto di Reggio Calabria e
al ministero della Funzione pubblica: ritenuto che sussistono
i presupposti di cui all'art. 21 L. 6.12.71 n. 1034, accoglie
la suindicata domanda incidentale di sospensione. Da aggiunge,
ancora, che in seguito a questa decisione del Tar, Rocco Rizzo
ha formalmente dichiarato di aver dato mandato al proprio
legale di fiducia, di chiedere un risarcimento dei danni
morali subiti, con l'approvazione da parte del consiglio
comunale della delibera di decadenza n. 41/98, per un importo
non inferiore a 50 milioni per ogni consigliere che ha votato
a favore (6, ndc), da devolvere in beneficenza.
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