11 DICEMBRE 1998    
 
      Varapodio / Il Tar sospende la delibera di decadenza
Rizzo resta in carica


Vincenzo Vaticano


VARAPODIO – Con ordinanza del 25 novembre il Tribunale amministrativo regionale (sezione di Reggio Calabria) ha disposto la sospensione degli effetti sulla deliberazione del Consiglio comunale di Varapodio con cui era stata sancita la decadenza dalla carica di consigliere comunale del capogruppo della minoranza in seno al civico consesso, Rocco Rizzo. L'organo giudicante, composto dai magistrati Ravalli, Caruso e Russo, ha accolto la richiesta di sospensione degli effetti della delibera consiliare, dopo aver esaminato gli atti e i documenti prodotti dal ricorrente e dopo aver udito il relatore Caruso e l'avv. Pasquale Italiano, patrocinatore di Rizzo. È il caso di ricordare che l'esponente di minoranza era stato dichiarato decaduto perché, secondo il deliberato del Consiglio, sinteticamente di seguito riportato, «... il consigliere Rizzo, insediatosi con questo Consiglio nel novembre 96, si disinteressa totalmente del mandato conferitogli dagli elettori, e seppure all'opposizione, diserta puntualmente le riunioni di questo consesso dato che la sua ultima presenza risale al 19.10.97. A far data dall'ultima apparizione del consigliere in questione, l'organo collegiale si è riunito ben 12 volte, fino al 9.9.98. Tale assenza è ingiustificata, in quanto non risulta agli atti alcuna indicazione dello stesso soggetto in ordine a impossibilità o impedimenti allo svolgimento del suo mandato in modo attivo». Il Tar, viceversa, come già accennato, esponendo le motivazioni che stanno alla base della sua «sospensiva» ha evidentemente ritenuto fondate le eccezioni di Rizzo avverso il provvedimento di decadenza. Si legge, infatti, nell'ordinanza: «Considerato che il provvedimento impugnato è stato assunto senza previa comunicazione dell'avvio di procedimento al ricorrente che non ha potuto fornire alcuna giustificazione delle assenze. Atteso che, inoltre il provvedimento non prende in considerazione l'implicita giustificazione (protesta politica) delle assenze del ricorrente che si evince, ad esempio, dalla copiosa corrispondenza, depositata in atti, intercorsa con il sindaco; nonché a quella indirizzata al prefetto di Reggio Calabria e al ministero della Funzione pubblica: ritenuto che sussistono i presupposti di cui all'art. 21 L. 6.12.71 n. 1034, accoglie la suindicata domanda incidentale di sospensione. Da aggiunge, ancora, che in seguito a questa decisione del Tar, Rocco Rizzo ha formalmente dichiarato di aver dato mandato al proprio legale di fiducia, di chiedere un risarcimento dei danni morali subiti, con l'approvazione da parte del consiglio comunale della delibera di decadenza n. 41/98, per un importo non inferiore a 50 milioni per ogni consigliere che ha votato a favore (6, ndc), da devolvere in beneficenza.

 


 

 



 

 

 

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