2 DICEMBRE 2008  
 
 
 

Varapodio/Controversia su una tettoia

Abusivismo edilizio, assolto impiegato

 

 Vincenzo Vaticano


VARAPODIO –  Il Tribunale di Palmi (sezione distaccata di Cinquefrondi), con sentenza, da alcuni giorni divenuta definitiva, ha assolto con la formula più ampia (il fatto non sussiste) il proprietario di un abitazione, rinviato a giudizio per presunto abusivismo edilizio, con contestuale richiesta di condanna a 6 mesi di arresto e una pesante ammenda pecuniaria. Oltre a porre fine ad una comprensibile serie di spiacevoli vicissitudini e traversie per l’imputato (M.T., impiegato del luogo), va subito rilevato che la decisione giudiziaria, unitamente alle motivazioni che l’hanno determinata, assume particolare rilevanza per la collettività varapodiese in quanto dalla stessa, anche se in via incidentale, viene enunciato un importante principio in materia di realizzazione di tettoie, innovativo, a quanto pare, delle disposizioni del Regolamento edilizio comunale attualmente in vigore.
Nella fattispecie, tra tante altre cose, la sentenza definisce non fondata << la presunzione di un dipendente dell’Ufficio tecnico del Comune di Varapodio che , anche se aperta, una tettoia costituisce volumetria>>. Una presunzione, quest’ultima, esternata dopo che il responsabile dello stesso ufficio aveva rilasciato al Tropeano il permesso di costruire una tettoia a copertura della propria abitazione. Il dispositivo della sentenza recita ancora: <<E’ evidente come l’assunto del tecnico, anche se basato sulla interpretazione ampliativa di “volume” fatta dal Regolamento comunale risalente al 1980, è in aperto contrasto con l’evoluzione legislativa e giurisprudenziale secondo la quale è produttiva di volume solo la realizzazione di tettoie chiuse con vetri, o in altro modo, …… mentre non considera produttiva di volume, ai fini edilizi, la realizzazione di una tettoia o veranda che rimanga aperta su tre lati>>. Per i futuri comportamenti dei cittadini, in materia di copertura delle loro abitazioni,, sicuramente, non costituisce una novità di poco conto questo precedente giurisprudenziale.

 

 
 

Back Home Page

Back index page