VARAPODIO – << Illegittimità della scelta
operata dall’amministrazione, immotivata applicazione di
regole ordinarie non applicabili al caso specifico,
violazione degli articoli 4 e 5 del D.P.R 2009/81
(formazione classi con alunni disabili>>. Con questi giudizi
espressi in maniera chiara e ricorrente nel dispositivo
della sentenza, il Tar di R.C. - nell’ottobre due anni fa -
annullava il provvedimento con il quale, i responsabili
dell’Ambito territoriale reggino (ex Provveditorato agli
studi), avevano disposto, qualche mese prima, l’accorpamento
di due classi. Due classi, concesse a giugno, con l’organico
di diritto, in considerazione del numero di alunni e della
presenza di due disabili. La situazione di estremo disagio
determinata dall’inattesa soppressione della classe fu
denunciata dai genitori degli alunni che, lamentando un
grave pregiudizio per il diritto allo studio dei loro figli,
impugnarono il provvedimento in via giurisdizionale
proponendo, attraverso l’avv. Donato Patera, ricorso al Tar.
Il Comune, intervenendo “ad adiuvandum”, sostenne l’azione
dei genitori costituendosi in giudizio con lo stesso
difensore.
Il Tar, pronunciandosi nel merito, accolse in toto il
ricorso dei genitori e del Comune annullando tutti i
provvedimenti impugnati, ordinando, contestualmente,
all’organo scolastico il ripristino della situazione “quo
ante” con le due classi di prima media. La condanna
dell’amministrazione al totale pagamento delle spese
processuali e non alla compensazione denotò, in quel
frangente, l’evidente illegittimità con cui
l’amministrazione scolastica operò.
Ebbene, nonostante questo fresco precedente che non lascia
alcun margine discrezionale di interpretazione della
normativa in materia, i responsabili dell’ufficio scolastico
provinciale, anche per l’anno scolastico che sta per
cominciare, hanno riservato, con una recentissima e analoga
operazione, un’autentica doccia fredda ai genitori dei
futuri 25 alunni di prima media tra cui figurano ben 4
disabili.
Nel programmare, infatti, a giugno, l’organico di diritto
delle scuole della provincia, i suddetti reponsabili
avevano, come dire, “illuso” tutte le componenti della
scuola, disponendo la formazione di due classi prime, in
virtù, anche, della presenza di disabili che, per norma
godono di una particolare tutela. La sorpresa si è
materializzata con l’accorpamento delle due classi in
un’unica classe in seguito alla recente pubblicazione
dell’organico di fatto da parte dell’ufficio scolastico
reggino. Senza che - va rilevato e sottolineato - tra le due
operazioni (organico di diritto e di fatto) si sia
verificata alcuna variazione del numero di alunni.
La scuola di Varapodio, dunque, ancora una volta è stata
pesantemente penalizzata da un provvedimento che
inevitabilmente limiterà il pieno diritto all’apprendimento
e allo studio da parte dei ragazzi. Un provvedimento
sicuramente iniquo e inopportuno che, se impugnato, potrebbe
essere considerato illegittimo - al pari di quello relativo
all’a.s. 2011/2012 - con tutte le conseguenze e gli oneri a
carico dell’amministrazione scolastica.